Cassazione, sentenza n. 1613 del 19/01/2023

Sentenza n. 1613 del 19/01/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
1613
Data
19/01/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava l’applicazione della PEX alla plusvalenza ottenuta conferendo un ramo aziendale in una nuova società e cedendone poi l’intera partecipazione; l’Agenzia contestava l’anzianità di possesso di una tecnologia compresa nel ramo. La Cassazione esclude sia la violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato sia l’errata applicazione del regime: la decisione regionale aveva accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, che la tecnologia apparteneva da anni alla contribuente e che il successivo contratto aveva funzione di garanzia verso l’acquirente. Il ricorso è rigettato.

Testo della pronuncia

1. Si controverte dell'impugnazione, da parte di Med Solutions Srl ("Med Solutions"), di due avvisi di accertamento che, per quanto ancora rileva (in di Spa rte altre riprese estranee all'oggetto del giudizio), recuperavano a tassazione Ires, per l'esercizio 1 gennaio/31 maggio 2007, e per l'esercizio 1 giugno 2007/31 maggio 2008 – la plusvalenza, risultante dal bilancio della contribuente, derivante da un'operazione straordinaria sul capitale consistente nel conferimento in una società di nuova costituzione (denominata 3D Line Research and Development Srl ), in regime di neutralità fiscale, del ramo di azienda comprendente i diritti di proprietà intellettuale su sistemi informatici e applicativi in campo radiologico, e successiva cessione, in data 02/05/2007, della partecipazione totalitaria nella newco conferitaria alla svedese Elekta SA ("Elekta"), al prezzo di Euro 18 milioni, da corrispondere, quanto a Euro 10 milioni, nel suindicato primo esercizio, in ragione dell'inapplicabilità della partecipation exemption ("pex") a causa dell'insussistenza del requisito della (così testualmente si esprimono gli atti impositivi) "anzianità del possesso" di un bene immateriale del ramo di azienda conferito (la "tecnologia" realizzata da A.A., uno dei partner che avevano concorso allo sviluppo di un sistema per la radioterapia), che la contribuente aveva acquistato il 20/03/2007, soltanto due mesi prima dell'operazione straordinaria di cessione della partecipazione che aveva generato la plusvalenza.

2. La Commissione tributaria provinciale di Milano, riuniti i ricorsi, li rigettò con sentenza (n. 347/16/12) che (per quanto ancora interessa) è stata riformata dalla Commissione tributaria regionale ("C.T.R.") della Lombardia, la quale ha accolto (parzialmente) l'appello della contribuente ritenendo sussistenti i requisiti della pex, e, segnatamente, la titolarità, risalente nel tempo, in capo a quest'ultima, della tecnologia compresa nel ramo di azienda prima conferito nella newco e poi ceduto alla società svedese.

3. L'Agenzia ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza di appello; la contribuente resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso ("1) In relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4) , violazione o falsa applicazione dell' art. 112 c.p.c. "), l'Agenzia deduce che la ripresa in contestazione si riferisce alla facoltà della contribuente di usufruire del regime di parziale esenzione Ires (c.d. pex), ex art. 87, t.u.i.r. , quanto alla plusvalenza da cessione (al prezzo di Euro 18 milioni, ripartito annualmente in varie tranche) alla svedese Elekta, in data 02/05/2007, della partecipazione globale nella (newco) 3D Line Research and Development Srl – totalmente partecipata dalla contribuente che, a copertura dell'intero capitale sociale, aveva conferito un ramo di azienda – per mancanza del requisito dell'ininterrotto possesso per almeno diciotto mesi (c.d. holding period) prima del 02/05/2007 in relazione a uno degli asset dell'azienda conferita e poi ceduta – la proprietà intellettuale di una tecnologia appartenente a di A.A. – che la contribuente aveva acquistato da quest'ultimo solo il 20/03/2007, con contratto denominato Technology & IP Rights Transfer Agreement. Assume che il tema del decidere consiste nello stabilire se, come prospettato da Med Solutions, la proprietà dei beni immateriali (tecnologia per trattamenti di radioterapia) controversi fosse stata acquisita dalla contribuente a titolo originario al momento della loro creazione o se, invece, in aderenza alla tesi dell'ufficio, fosse stata acquisita a titolo derivativo mediante il già citato Technology & IP Rights Transfer Agreement. Svolte queste premesse, censura la sentenza impugnata che, ledendo il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ha condiviso la linea difensiva della contribuente ed ha rilievo a una situazione che non era mai stata dedotta (nè provata), e cioè che Med Solutions utilizzasse già da tempo la tecnologia controversa in forza di un titolo non meglio specificato, ma comunque anteriore ai diciotto mesi fiscalmente rilevanti.

2. Con il secondo motivo ("2) In relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) , violazione o falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87 e art. 176, comma 4 "), l'Agenzia premette che (come sopra accennato) la ripresa a tassazione della plusvalenza, per insussistenza di uno dei requisiti del regime di parziale esenzione Ires, poggiava sulla mancanza di identità tra il compendio trasferito e quello posseduto per il periodo utile di diciotto mesi prima della cessione, in quanto il ramo di azienda conferito e poi ceduto comprendeva un bene immateriale di più recente acquisizione, e cioè la proprietà intellettuale di A.A. (socio della tedesca 3D Line Medical System GmbH). Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto il contrario sulla base di un'unica fonte di prova, rappresentata dalla perizia di conferimento ex art. 2465 c.c. , redatta in funzione del conferimento del ramo di azienda da Med Solutions alla newco 3D Line Research and Development Srl In particolare, per il giudice tributario di appello, la perizia attestava che 3D Line Medical System GmbH era stata costituita nel 1998/1999 e che, da allora in poi, aveva collaborato ininterrottamente con la contribuente – definita (in sentenza) "società madre" in quanto titolare del cinquanta per cento del capitale sociale dell'ente di diritto tedesco – "alla quale forniva le prestazioni del proprio tecnico (n.d.r. A.A.), contro pagamento dei corrispettivi di volta in volta fatturati"; inoltre, la contribuente aveva acquistato negli ultimi mesi le proprietà intellettuali della partecipata tedesca. Il che, secondo l'erroneo convincimento della C.T.R., giustificava l'applicazione della pex alla stessa stregua di quanto avveniva in relazione ad altri beni immateriali (i diritti di proprietà intellettuale dei signori B.B. e C.C.) del pari acquistati da Med Solutions in data 20/03/2007, dei quali era invece provato la fruizione da parte della contribuente in forza di un contratto d'uso. In altri termini, l'ufficio rimprovera alla Commissione regionale di avere riconosciuto il beneficio della parziale esenzione fiscale in assenza dei requisiti di legge, dato che era pacifico che il ramo di azienda conferito comprendeva diritti su beni immateriali acquisiti meno di due mesi prima del conferimento alla 3D Line Research and Development Srl e della contestuale cessione della partecipazione globale nella newco alla svedese Elekta.

3. Il primo motivo non è fondato.

Per la Corte (ex plurimis Cass. 23/09/2022, n. 27935 , la quale, in motivazione, richiama Cass. 11/05/2018, n. 11498 , Cass. 04/02/2016, n. 2209 ) il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, enunciato dall' art. 112 c.p.c. , postula che la decisione, senza immutare petitum (nel nostro caso, l'annullamento di avvisi di accertamento) e causa petendi (nel nostro caso, i dedotti profili di illegittimità dell'avviso di accertamento), trovi corrispondenza nei fatti di causa e si basi su elementi di fatto ritualmente acquisiti in giudizio ed oggetto di contraddittorio.

La Commissione regionale non è incorsa nel prospettato error in procedendo perchè, senza discostarsi dal petitum dell'atto di appello della contribuente, senza omettere di pronunciare su alcuni profili di quest'ultimo, e dando conto dei motivi del decidere, ha negato la legittimità della ripresa a tassazione della plusvalenza derivante dalla descritta operazione straordinaria in ragione della ravvisata sussistenza di tutti i requisiti (ed in particolare del requisito del possesso ininterrotto, per almeno diciotto mesi prima della cessione, degli asset ceduti) necessari, a norma dell' art. 87, comma 1, t.u.i.r. , ai fini dell'esenzione parziale dalla tassazione Ires.

Ed infatti l'argomento su cui si fonda la sentenza collima con la tesi difensiva della contribuente secondo cui: in primo luogo, A.A. non aveva contribuito allo sviluppo nè aveva diritti sulla tecnologia oggetto del conferimento; in secondo luogo, il contratto Technology & IP Rights Transfer Agreement non aveva trasferito alcuna tecnologia di proprietà di A.A., ma rispondeva all'esigenza di tranquillizzare la cessionaria Elekta circa la titolarità della tecnologia in capo alla cedente Med Solutions.

4. Il secondo motivo non è fondato.

Non sussiste il prospettato error in iudicando in quanto, previa esatta ricognizione dei requisiti normativi di cui all'art. 87, necessari al fine dell'esenzione parziale dall'imposta della plusvalenza da cessione di partecipazioni societarie, il giudice tributario di appello, alla stregua di un accertamento di fatto fondato sulle risultanze istruttorie, matura il convincimento che l'asset in esame appartenesse da molti anni alla contribuente, e precisa che il contratto di acquisizione della stessa tecnologia, stipulato da Med Solutions e A.A. nell'imminenza del conferimento/cessione, testualmente, (cfr. pag. 2 della sentenza), "non poteva avere altro scopo che di garantire la società acquirente Elekta AB da ogni possibile rivendicazione al riguardo".

5. Ne discende il rigetto del ricorso.

6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

7. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater ( Cass. 29/01/2016, n. 1778 ).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00, per esborsi, Euro 16.000,00, a titolo di compenso, oltre al 15 per cento sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2023

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.