Cassazione, sentenza n. 8029 del 20/03/2023

Sentenza n. 8029 del 20/03/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
8029
Data
20/03/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia delle Entrate aveva ottenuto l’autorizzazione a iscrivere ipoteca su immobili societari per garantire pretese IRES, IVA e IRAP derivanti dalla contestata tassazione di finanziamenti ritenuti provento di attività illecita. Nelle more, una precedente sentenza della Cassazione aveva definitivamente confermato i crediti IRES e IVA, escluso quello IRAP e riconosciuto la cautela nei limiti della minore imposta. Tale giudicato esterno, rilevabile d’ufficio anche se formatosi dopo la decisione impugnata, ha determinato la sopravvenuta inammissibilità del ricorso sulla misura cautelare; l’eventuale riduzione proporzionale compete al giudice indicato dalla disciplina applicabile.

Testo della pronuncia

Due. Gi. Srl in liquidazione ricorre, con dodici motivi, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. dell'Emilia Romagna ha rigettato l'appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Forlì che aveva accolto l'istanza cautelare avanzata dall'Ufficio ed autorizzato l'iscrizione di ipoteca su cinquantasei immobili.

2. La misura cautelare veniva richiesta a seguito di processo verbale di constatazione ne quale, a seguito di indagini penali, si affermava che gli importi di alcuni finanziamenti infruttiferi erogati alla società da tale A.A. erano provento di attività illecita. Più precisamente, assumeva che quest'ultimo si era indebitamente appropriato di somme, dapprima trasferite all'estero in violazione della disciplina del monitoraggio fiscale e poi fatte rientrare in Italia, nella misura di Euro 8.855.000,00, sotto forma di finanziamento soci infruttifero diretto alla società contribuente. Detti finanziamenti, secondo l'Ufficio, erano da qualificare quali proventi da attività illecita da assoggettare a tassazione a termini della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4 , sul presupposto che le movimentazioni finanziarie rilevate integravano il delitto di riciclaggio.

3. L'Agenzia delle Entrate notificava l'istanza cautelare premettendo che, in ragione del pvc, erano stati emessi quattro avvisi di accertamento, per i periodi di imposta dal (Omissis), dai quali emergeva un debito erariale per la somma complessiva di Euro 9.827.991,80.

4. Detti avvisi di accertamento erano impugnati dalla contribuente ed erano oggetto di altra sentenza della medesima C.t.r. (n. 2648 del 2018) anch'essa impugnata in cassazione.

5. La C.t.p. autorizzava l'iscrizione di ipoteca con sentenza che veniva confermata dalla C.t.r.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 , e al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62 , nullità della sentenza per omessa motivazione, violazione dell' art. 111 Cost. , comma 7 .

Censura la sentenza impugnata per motivazione apparente in ordine ai motivi di illegittimità della sentenza relativi alla inesistenza del reato presupposto a quello di riciclaggio.

2. Con il secondo motivo ricorrente deduce, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 e al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62 , violazione e falsa applicazione della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4 , e art. 2730 c.c. 3. Con il terzo motivo deduce, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62 , violazione e falsa applicazione della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 , e art. 648-bis c.p. .

4. Con il quarto motivo deduce, in relazione agli artt. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62 violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 , L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 , D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 23 e 57 .

Con detti tre motivi (secondo terzo e quarto) la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver confermato la misura cautelare sul presupposto, inesistente, che essa deducente avesse confermato in appello la provenienza illecita delle somme trasferite quale finanziamento. A tal fine espone di non avere mai ammesso la provenienza illecita delle somme.

5. Con il quinto motivo deduce, in relazione agli artt. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62 violazione o falsa applicazione della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 , art. 648-bis c.p. e art. 2697 c.c. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la pretesa impositiva senza accertare la fondatezza del presupposto degli avvisi di accertamento, costituito dall'attività di riciclaggio, a sua volta fondato sul delitto presupposto di appropriazione indebita.

6. Con il sesto motivo deduce, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62 omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in quanto la C.t.r. non aveva tenuto conto che i fatti dedotti dall'Ufficio rilevanti ai fini dell'inesistenza del reato presupposto e dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio erano stati contestati e che i capitali trasferiti derivavano dall'attività economica imprenditoriale svolta dal terzo.

7. Con il settimo motivo deduce, in relazione agli artt. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 , nullità della sentenza e omessa pronuncia in violazione dell' art. 112 c.p.c. , per avere il giudice di appello confermato la misura cautelare, omettendo di pronunciarsi sul motivo di appello secondo cui il finanziamento soci infruttifero nei confronti della contribuente non costituiva un provento a termini della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 ; questione, questa, proposta in primo grado e riproposta in appello.

8. Con l'ottavo motivo deduce, in relazione agli art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 , nullità della sentenza e omessa motivazione in violazione dell' art. 111 Cost. , comma 7 , per gli stessi profili di cui al superiore motivo.

9. Con il nono motivo deduce, in relazione agli art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62 violazione o falsa applicazione della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 , nella parte in cui il giudice di appello ha confermato la misura cautelare sebbene il finanziamento soci infruttifero non costituisse un provento a termini dell'art. 14, comma 4, cit.

10. Con il decimo motivo deduce, in relazione agli art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62 , violazione o falsa applicazione della L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 131 , 132 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 .

Censura la sentenza impugnata per aver confermato la misura cautelare in carenza del presupposto del raddoppio dei termini per gli anni (Omissis). Osserva che, benchè il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 avesse salvaguardato la legittimità dell'istituto del raddoppio dei termini, la successiva L. n. 208 del 2015 aveva abrogato del tutto tale disciplina, così rendendo illegittimo l'atto impositivo in oggetto.

11. Con l'undicesimo motivo deduce, in relazione agli artt. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62 , violazione o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 , nella parte in cui la C.t.r. ha affermato la sussistenza dei presupposti del raddoppio dei termini anche in relazione all'Irap. 12. Con il dodicesimo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 la nullità della sentenza per violazione dell' art. 111 Cost. , comma 7 , per omessa motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora.

13. Il ricorso è inammissibile.

13.1. La ricorrente (cfr. p. 1.2. del ricorso) ha allegato che gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto la pretesa impositiva, a tutela della quale l'Agenzia delle Entrate aveva chiesto l'iscrizione di ipoteca oggetto del contendere, erano stati oggetto di separata impugnazione in giudizio conclusosi, nei gradi di merito, con la sentenza n. 2648 del 2018 della medesima C.t.r., anch'essa impugnata in Cassazione.

13.2. Deve rilevarsi di ufficio che detto giudizio è stato definito con sentenza di questa Corte n. 6093 de 24 febbraio 2022 che, pronunciandosi sull'appello proposto dalla contribuente, ha accolto parzialmente il medesimo, limitatamente al decimo motivo relativo alla sola Irap; per l'effetto, ha cassato, in parte qua, la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, ha accolto l'originario ricorso della contribuente esclusivamente in relazione all'Irap. In ragione della sentenza sopra richiamata deve rilevarsi di ufficio che sulla legittimità della pretesa erariale per Ires ed Iva, sull'illegittimità della pretesa per Irap, e sulla conseguente legittimità dell'iscrizione ipotecaria nei limiti della minore imposta accertata si è formato il giudicato.

13.3. Le Sezioni Unite della Corte, cui ha fatto seguito costante giurisprudenza di legittimità, hanno chiarito che l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. ( Cass. Sez. U. 16/06/2006, n. 13916 ).

Si è, altresì, precisato che, quando il giudicato esterno si sia formato a seguito di una sentenza della Cassazione, i poteri cognitivi della Suprema Corte si estendono e possono pervenire alla cognizione della sua precedente pronuncia, mediante quell'attività d'istituto (relazioni preliminari ai ricorsi e massime ufficiali) che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante; l'esistenza di banche dati interne consente ai componenti il collegio giudicante, ove – come nella specie – sollecitati da indicazioni e dati contenuti negli scritti difensivi delle parti di verificare se altri ricorsi, che abbiano posto questioni identiche o tra le stesse parti e aventi carattere di antecedente logico-giuridico pregiudicante la questione oggetto di esame, siano stati già esaminati e decisi, e di verificare se tale decisione abbia portato alla formazione della regula iuris, sulla base della formazione di un giudicato, esterno ma rilevante, perchè pregiudiziale, nella vertenza esaminata ( Cass. 15/06/2007, n. 14014 ).

13.4. Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto, in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo. Pertanto il giudice, al quale risulti l'esistenza di un tale giudicato, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo ( Cass. 26/06/2018, n. 16847 ).

13.5. In ragione del giudicato formatosi sulla pretesa erariale, deve rilevarsi la sopravvenuta inammissibilità del ricorso avente ad oggetto la misura cautelare. Va rilevato, infatti, che i primi undici motivi hanno ad oggetto la sussistenza del credito e il dodicesimo l'omessa motivazione sul requisito del pericolo, sicchè i medesi restano tutti superati dal definitivo accertamento.

13.6. Deve aggiungersi che, sebbene sia stata accertata l'illegittimità della pretesa erariale relativa all'Irap, il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 22, comma 7, lett. c) prevede che, in caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entità dell'iscrizione o del sequestro e che, se la sentenza è pronunciata dalla Corte di cassazione – come nella specie – è chiamato a provvedere il giudice la cui sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione.

14. Le spese del giudizio di legittimità sono irripetibili, stante l'assenza di attività difensiva da parte dell'Amministrazione finanziaria in questo giudizio.

15. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso ( Cass. 07/12/2018, n. 31732 ).

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