Cassazione, sentenza n. 8950 del 30/03/2023

Sentenza n. 8950 del 30/03/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
8950
Data
30/03/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il giudizio originava da accertamenti IRPEF, IRAP e IVA conseguenti al disconoscimento della natura non commerciale di un’associazione; la CTR aveva confermato le riprese, poi impugnate in Cassazione. Per il 2004 l’Amministrazione aveva dato atto di una precedente definizione, mentre per il 2005 e il 2006 la contribuente aveva documentato l’adesione alla definizione agevolata e il pagamento della prima rata. In assenza di diniego dell’Amministrazione e di rituale istanza di trattazione, la Corte dichiara il processo estinto per decorso del termine, lasciando le spese a carico di chi le aveva anticipate.

Testo della pronuncia

Con sentenza n. 114/24/14 depositata il 22 gennaio 2014 la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 1/1/12 della Commissione tributaria provinciale di Venezia la quale aveva riunito e accolto i ricorsi proposti dalla associazione Panthaleon in persona di A.A. quale presidente del consiglio direttivo e legale rappresentante avverso gli avvisi di accertamento emessi per il recupero di IRPEF, IRAP e IVA oltre ad accessori relativi agli anni di imposta 2004, 2005 e 2006. Le riprese traevano origine dal disconoscimento della natura di ente non commerciale dell'associazione e conseguentemente dei benefici connessi. A differenza del giudice di prime cure, il giudice d'appello confermava integralmente le riprese.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione parte contribuente, affidato a sette motivi motivi, cui ha replicato l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità parte ricorrente ha depositato istanza di sospensione con costituzione di difensore in sostituzione, allegando copia della domanda di definizione agevolata e del versamento degli importi dovuti ex D.L. n. 119 del 2018, art. 6 comma 10 . Infine, l'Agenzia ha prodotto nota di deposito che ha confermato l'intervenuta definizione agevolata e, da ultimo, si è costituito un ulteriore nuovo difensore di parte ricorrente, depositando memoria e chiedendo l'estinzione del giudizio.

Ragioni della decisione 3. L'Agenzia delle Entrate, nel proprio controricorso a p.2, ha dato atto che parte contribuente ha definito il condono di cui al D.L. n. 98 del 2011 la controversia relativa all'anno d'imposta 2004.

Quanto agli anni 2005 e 2006, la Corte dà atto della documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ex D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 , convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 , in particolare circa il versamento della somma dovuta per la prima rata.

4. Inoltre, non risulta che l'Amministrazione finanziaria abbia notificato un provvedimento di diniego entro il 31 luglio 2020, nè alcuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al citato di. n. 119 del 2018, comma 13 dell'art. 6 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), nè risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato.

5. Pertanto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018 , comma 13 dell'art. 6 , il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 dell'art. 391 cod. proc. civ , adempimento nella specie non occorso.

6. Infine, ai sensi dell'ultimo periodo del D.L. n. 119 del 2018 , comma 13 dell'art. 6 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara estinto il processo.

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