Cassazione, sentenza n. 9953 del 13/04/2023
Sentenza n. 9953 del 13/04/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 9953
- Data
- 13/04/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agenzia contestava la decisione che aveva annullato riprese IRES, IRAP e IVA relative a vendite di motocicli al costo e a giacenze di magazzino ritenute cedute senza fatturazione. La Cassazione ha giudicato insindacabile in sede di legittimità l’accertamento di merito sulla plausibile ragione commerciale delle vendite al costo; quanto alle giacenze, l’Ufficio non aveva riprodotto né localizzato gli atti necessari a confutare la novità della questione, mentre le ulteriori considerazioni della CTR erano ad abundantiam. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
Con sentenza n. 1371/04/19 dell'11/03/2019 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) ha respinto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP) n. 22583/23/16, la quale aveva accolto il ricorso di Motor Sport Srl a socio unico (di seguito MS) nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2010.
1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, l'avviso di accertamento era stato emesso, per quanto ancora interessa in questa sede, con riferimento a vendite a costo di acquisto ad altri concessionari e alla omessa fatturazione delle giacenze di magazzino non rinvenute e presumibilmente vendute, con applicazione di un ricarico dell'8%.
1.2. La CTR respingeva l'appello di AE, evidenziando che: a) la vendita a costo a colleghi concessionari rispondeva ad una legittima prassi commerciale, con conseguente insussistenza dell'antieconomicità rilevata; b) la questione concernente l'applicazione di una percentuale di ricarico sulle giacenze presuntivamente alienate era inammissibile, non essendo state sollevate doglianze in merito con il ricorso in primo grado; c) in ogni caso non si giustificava l'accertamento del maggiore imponibile in assenza di irregolarità contabili e in presenza di un reddito sostanzialmente sovrapponibile a quello determinato tramite gli studi di settore.
2. Avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
3. MS resisteva con controricorso.
4. Con ordinanza del 05/10/2021 la Sezione Sesta Civile Tributaria rimetteva la trattazione della causa in pubblica udienza e AE depositava memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 85 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR ), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5 e 11 , del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e 21 e degli artt. 2697 e 2729 c.c. , in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, per non avere la CTR accuratamente esaminato gli elementi di prova forniti dai verificatori, dai quali emergerebbe l'esistenza della condotta antieconomica della società contribuente, contestata con il primo rilievo (vendite al costo di acquisto).
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. Il giudice di appello ha compiutamente esaminato il materiale probatorio acquisito e ha ritenuto, con accertamento di fatto del tutto logico, che la vendita a prezzo di costo costituiva una prassi commerciale legittima dei concessionari, soprattutto a condizioni di reciprocità, in quanto finalizzata ad ottimizzare le giacenze di magazzino.
1.2.1. Tale prassi è a conoscenza del produttore di motocicli e consente, altresì, alle concessionarie di beneficiare del premio di produzione, legato alle vendite, essendo irrilevante la circostanza che tale premio non rappresenti una remunerazione equiparabile alla vendita a prezzo di mercato: e ciò proprio perchè la prassi ha una plausibile giustificazione commerciale.
1.3. Orbene, a fronte di una motivazione che dà conto delle ragioni delle parti e le risolve, nel merito, in favore della tesi della società contribuente, il ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di appello, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013).
1.4. Del resto, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004).
1.5. La declaratoria di inammissibilità del motivo implica l'assorbimento di ogni questione concernente l'esistenza di un giudicato esterno, così come sollevata da MS nel controricorso.
2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 per motivazione apparente, illogica e contraddittoria, nonchè per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, per avere la CTR errato: a) nel ritenere l'inammissibilità del motivo, non avendo la CTP pronunciato perchè MS non avrebbe censurato l'avviso di accertamento nella parte in cui è stata applicata una percentuale media di ricarico sulle giacenze presumibilmente vendute dell'8%;
b) nell'affermare, comunque, l'illegittimità della ripresa nel merito.
2.1. Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili.
2.2. Sotto il primo profilo, va evidenziato che la CTR ha ritenuto la novità della questione posta dall'Agenzia delle entrate, non avendo MS in primo grado sollevato doglianze sul rilievo n. 2, con conseguente inammissibilità del motivo di appello.
2.3. A fronte di tale precisa statuizione, la ricorrente avrebbe dovuto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, indicare, anche per sommi capi (cfr. Cass. S.U. n. 8950 del 18/03/2022), il contenuto del ricorso originario nella parte in cui si formulavano – da parte di MS – specifiche contestazioni sul punto, allegando altresì detto ricorso alla propria produzione davanti alla S.C. ovvero fornendo precise indicazioni sulla reperibilità di tale atto all'interno del fascicolo d'ufficio; nè AE può giovarsi delle trascrizioni effettuate dalla controricorrente (Cass. n. 29093 del 13/11/2018).
2.4. La palese violazione del superiore principio rende, pertanto, inammissibile la censura proposta.
2.5. Sotto il secondo profilo, va evidenziato che "qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si sia spogliato della "potestas iudicandi" sul merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere nè l'interesse ad impugnare tale statuizione, sicchè è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata" (così Cass. n. 17004 del 20/08/2015; conf. Cass. S.U. n. 15122 del 17/06/2013; Cass. S.U. n. 3840 del 20/02/2007; Cass. n. 27049 del 19/12/2014; si vedano, altresì, Cass. S.U. n. 24469 del 30/10/2013; Cass. n. 30393 del 19/12/2017).
2.6. Avendo dichiarato l'inammissibilità della impugnazione con riferimento alla ripresa concernente le giacenze e la percentuale di ricarico applicata sulle stesse, ogni ulteriore affermazione della CTR costituisce motivazione ad abundantiam, in ordine alla quale non v'è interesse ad impugnare da parte di AE. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di Euro 104.101,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5.600,00, oltre ad Euro 200,00 per spese borsuali, alle spese forfettarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge.
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