Cassazione, sentenza n. 10158 del 17/04/2023
Sentenza n. 10158 del 17/04/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10158
- Data
- 17/04/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Nel giudizio sul diniego tacito di rimborso, una società assicurativa deduceva che l’addizionale IRES straordinaria applicata nell’annualità controversa violasse i parametri costituzionali e il diritto dell’Unione, anche quale possibile aiuto di Stato. La Cassazione ha escluso tali contrasti: il prelievo temporaneo trova giustificazione nella capacità contributiva individuata per il settore, non discrimina le imprese residenti rispetto a operatori esteri non soggetti all’IRES italiana e non comporta rinuncia a risorse fiscali né vantaggi selettivi. Il ricorso, giudicato in parte inammissibile e in parte infondato, è stato rigettato con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
Axa Assicurazioni Spa ha proposto ricorso, con tre motivi, contro l'Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza n. 3004/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 10 luglio 2019 e non notificata, che ha rigettato l'appello della società contro la sentenza n. 1234/2018 della C.t.p. di Milano, che aveva rigettato il ricorso della contribuente in controversia avente ad oggetto l'impugnazione del diniego tacito dell'addizionale Ires prevista per l'anno (Omissis) dal D.L. n. 133 del 2013, art. 2 , norma della quale parte contribuente aveva eccepito il contrasto con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento Europeo.
2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che la normativa in oggetto non fosse in contrasto con le norme costituzionali ed il diritto comunitario e concludeva per l'infondatezza del ricorso di parte contribuente.
3. Il P.G., Giuseppe Locatelli, ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
4. La società contribuente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, per l'omesso annullamento del rifiuto opposto dall'Agenzia di rimborsare la maggiore imposta reddituale pretesa, nell'anno (Omissis), in forza del D.L. 30 novembre 2013, n. 133, art. 2 norma costituzionalmente illegittima e contraria al diritto comunitario.
1.2. Con il secondo articolato motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, degli artt. 3, 53, 41 e 77 Cost. , giacchè la C.t.r. ha ritenuto che non vi fosse contrasto del D.L. 30 novembre 2013, n. 133, art. 2 con tali precetti fondamentali.
1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. , in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4, a causa della motivazione, contraddittoria, insufficiente e, comunque, inadeguata della sentenza impugnata.
2.1. I motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono in parte inammissibili ed in parte infondati e vanno rigettati.
Il D.L. n. 133 del 2013, art. 2, comma 2 , prevede: "2. In deroga alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3 per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 , per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, l'aliquota di cui all'art. 77 testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , è applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L'addizionale non è dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'art. 106, comma 3 suddetto testo unico".
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 288 del 2019, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.L. 30 novembre 2013, n. 133, art. 2, comma 2 , (Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia), convertito, con modificazioni, nella L. 29 gennaio 2014, n. 5 , sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 77 Cost. , comma 2, ed in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost..
Nell'ampia motivazione della sentenza, alla quale si rimanda, la Corte costituzionale, in relazione all'imposta oggetto di causa, afferma che "la diversificazione del regime tributario per tipologia di contribuenti posta dalla disposizione censurata – la quale, nonostante l'espressa qualifica come "addizionale", è riconducibile al novero delle "sovraimposte", dal momento che a fronte dell'identità del parametro (il reddito), il prelievo è a carico solo di determinati soggetti passivi e su una base imponibile in parte differenziata – che in via straordinaria e temporanea ha incrementato il prelievo fiscale a carico di un'unica, ristretta, cerchia di soggetti, è supportata da adeguate giustificazioni. Il contesto – che ridimensiona l'impatto dell'intervento fiscale censurato – e la sua transitorietà escludono infatti che il legislatore abbia travalicato il limite dell'arbitrarietà dell'imposizione, operando un bilanciamento non irragionevole che ha introdotto, in un periodo di crisi, un'imposta finalizzata a fornire copertura, per l'anno (Omissis), a una operazione diretta ad alleggerire contingentemente il carico fiscale incombente soprattutto sui residenti per effetto dell'obbligo di pagamento della seconda rata dell'IMU. Il conseguente spostamento della fiscalità, dall'imposizione immobiliare sulle persone fisiche a quella reddituale su determinate persone giuridiche, non ha determinato una irragionevole discriminazione qualitativa dei redditi, ma un innegabile, per quanto parziale, effetto redistributivo e solidaristico. Secondo la giurisprudenza costituzionale, se la previsione di aliquote differenziate per settori produttivi – sostenuta da non irragionevoli motivi di politica redistributiva – rientra nella discrezionalità del legislatore, la verifica della non arbitrarietà della misura dell'imposizione va sviluppata all'interno della considerazione di una revisione di sistema".
Con l'ordinanza n. 165 del 2021, la Corte costituzionale, trovandosi ad esaminare nuovamente la questione, ha richiamato la sentenza n. 288/2019 citata, laddove si afferma che "il presupposto dell'addizionale non attiene nè alla sussistenza di extraprofitti, nè alla elevata liquidità "a breve" dei soggetti operanti nei settori creditizi, finanziari e assicurativi".
Invero, la Corte rileva che "non appare in sè censurabile (…) che il legislatore abbia assunto come presupposto dell'imposizione l'appartenenza dei soggetti passivi della nuova imposta al mercato finanziario (cui questi sono evidentemente riconducibili), ravvisandovi uno specifico indice di capacità contributiva, dati i connotati di tipo oligopolistico, con la conseguenza che le imprese in esso operanti dispongono di un significativo potere di mercato, derivante anche da un certo grado (variabile in relazione ai servizi e ai settori) di anelasticità della domanda; del resto, in un contesto complesso come quello contemporaneo, dove si sviluppano nuove e multiformi creazioni di valore, il concetto di capacità contributiva non necessariamente deve rimanere legato solo a indici tradizionali come il patrimonio e il reddito, potendo rilevare anche altre e più evolute forme di capacità, che ben possono denotare una forza o una potenzialità economica "(sentenza n. 288 del 2019, richiamata nell'ordinanza n. 165 del 2021).
Alla luce delle pronunce della Corte costituzionale, non si ravvisa neanche alcuna incompatibilità della disciplina in esame con la normativa Europea, rientrando nella discrezionalità del legislatore la previsione di aliquote differenziate per settori produttivi determinati, qualora la scelta non sia irragionevole e sia giustificata da principi solidaristici.
Nel caso di specie, come rilevato nelle citate pronunce dalla Corte costituzionale, il legislatore, in un periodo di crisi del settore industriale, ha individuato in capo agli enti creditizi e finanziari, nella Banca d'Italia e nelle società di assicurazione, attese le caratteristiche dell'attività svolta ed il contesto operativo, uno specifico e autonomo indice di capacità contributiva, che giustificava l'ulteriore onere fiscale.
La sovraimposta sull'Ires, invero, rientra in un settore di competenza dei singoli stati membri dell'Unione ed il temporaneo incremento dell'imposta sui redditi delle società residenti o che hanno stabile organizzazione in Italia non crea una discriminazione in favore delle società non stabilite in Italia ed operanti in regime di semplice libertà di prestazione dei servizi, in quanto non vi è un'aliquota unitaria di riferimento e bisogna tener conto della peculiarità delle legislazioni nazionali "non armonizzate".
Nè è fondata la doglianza relativa alla possibile riconducibilità della normativa di cui al D.L. n. 133 del 2013, art. 2 ad un'ipotesi di "aiuto di Stato", vietato dall'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
Tale articolo, al paragrafo 1 prevede che: "Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".
Dunque, l'art. 107 TFUE, al primo paragrafo, stabilisce, quale regola generale, che gli aiuti di Stato sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato interno, fatte salve specifiche eccezioni e deroghe dettagliatamente definite ai paragrafi 2 e 3 del cit. articolo. La norma si prefigge di assicurare la parità di condizioni tra le imprese Europee e di evitare che gli Stati membri concedano sovvenzioni in violazione del principio della tutela della concorrenza.
Il Trattato non prevede una nozione di aiuto di Stato, per cui ciò che rileva, ai fini dell'esistenza dell'aiuto, sono gli effetti dello stesso e non la forma mediante la quale è concesso.
Ai sensi dell'art. 107 TFUE, si è in presenza di un aiuto di Stato quando: – è concesso dallo Stato o fa ricorso a risorse statali; – è selettivo in quanto garantisce a singole imprese o produzioni un vantaggio economico che le favorisce rispetto agli altri operatori; – falsa o potrebbe falsare la concorrenza sul mercato; – incide, anche solo potenzialmente, sugli scambi tra gli Stati membri.
Vi è, dunque, aiuto di Stato anche quando una normativa tributaria, pur non comportando un trasferimento di risorse statali, conceda a talune imprese un non assoggettamento all'imposta, in quanto si realizza una rinuncia da parte delle autorità interessate al gettito tributario che di norma avrebbero potuto riscuotere (causa C-169/08 sentenza Germania/Commissione, punto 57, citata da parte ricorrente).
Tuttavia, nella fattispecie, se si pongono a raffronto, come fa la ricorrente, le imprese bancarie e assicurative stabilite in Italia, cioè residenti nello Stato per lo meno con una stabile organizzazione, assoggettate all'addizionale, e le analoghe imprese non stabilite in Italia ed operanti in regime di semplice libertà di prestazione dei servizi, si coglie subito che nei riguardi di queste ultime l'ordinamento italiano non avrebbe potuto riscuotere la sovraimposta in oggetto, che è collegata alla sottoposizione all'Ires del reddito di impresa.
Il legislatore italiano non ha, quindi, rinunciato a proprie risorse fiscali ordinarie a beneficio dei soggetti non residenti e non operanti in regime di stabile organizzazione, nè ha attuato un trattamento discriminatorio in danno delle società residenti o presenti con una stabile organizzazione, in quanto la sovraimposta è prevista, quale misura temporanea, sul reddito di tutte le società già sottoposte ad Ires, appartenenti ai settori specificamente individuati dalla norma sulla base della ritenuta sussistenza di un preciso indice di capacità contributiva.
In sintesi, nella fattispecie in esame, non si ravvisa il vantaggio fiscale, caratterizzante gli aiuti di stato e consistente, come si è detto, in un'attribuzione patrimoniale in favore di talune imprese, ovvero in una riduzione degli oneri normalmente a carico delle stesse.
Come rilevato dal P.G. nelle sue conclusioni scritte, la generalità della misura, riguardante indistintamente imprese italiane od estere operanti sul mercato nazionale e soggette ad Ires, esclude effetti discriminatori o distorsivi.
La Corte di giustizia, nella sentenza della CGEU del 17 novembre 2009 in causa C-169/08, ha ricordato che "al fine di valutare la selettività di una misura (…) occorre esaminare se (…) questa costituisca un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre imprese che si trovino, all'interno dell'ordinamento giuridico nel quale l'ente esercita le sue competenze, in una situazione fattuale e giuridica analoga".
Nel caso di specie, si deve escludere che, all'interno dell'ordinamento giuridico nel quale l'ente esercita le sue competenze, vi sia un vantaggio per talune imprese e non per altre appartenenti allo stesso settore commerciale o che vi sia una discriminazione tra soggetti che si trovino in un'analoga situazione fattuale e giuridica.
Non deve, dunque, disporsi il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in quanto, come chiarito da quest'ultima, il giudice nazionale di ultima istanza è obbligato al rinvio pregiudiziale, salvo che "la corretta applicazione del diritto comunitario (possa) imporsi con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata" (Corte giustizia, 6 ottobre 1982, Cilfit, C-238/81, EU:C:1982:335; v. anche Corte giustizia, 16 luglio 1992, Meilicke, C-83/91, EU:C:1992:332; Corte giustizia, 27 marzo 1980, Denkavit, C-61/79, EU:C:1980:100; Corte giustizia, 12 febbraio 2008, Kempter, C-2/06, EU:C:2008:78; Corte giustizia, 21 luglio 2011, Kelly, C-104/10, EU:C:2011:506.Tali criteri sono stati ulteriormente precisati dalla più recente sentenza della CGUE, 6 ottobre 2021, in causa C/561-19, nel senso che il giudice di ultima istanza, a fronte dell'iniziativa delle parti, conserva la propria indipendenza nel vagliare se ricorra una delle ipotesi di cui alla sentenza Cilfit).
Pertanto il ricorso va complessivamente rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis se dovuto.
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