Cassazione, sentenza n. 22729 del 27/07/2023

Sentenza n. 22729 del 27/07/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
22729
Data
27/07/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia aveva imputato a un presunto amministratore di fatto IVA, IRAP e IRES derivanti da cessioni immobiliari compiute dalla società nel 2009, ma i giudici di merito avevano annullato l’atto per carenza di prova dell’attività gestoria. La Cassazione ha escluso che la pronuncia regionale avesse recepito automaticamente gli esiti penali: questi erano stati considerati insieme agli altri elementi, senza che l’Ufficio fornisse prove ulteriori specifiche. Le censure dirette a una nuova valutazione dei fatti o ad argomentazioni non decisive sono state dichiarate inammissibili; il ricorso è stato rigettato, con caducazione anche delle sanzioni.

Testo della pronuncia

L'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad A.A. un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.A.P. ed I.R.E.S., oltre sanzioni ed interessi, nei confronti del predetto, nella qualità di amministratore di fatto della CASE PREZIOSE GRUPPO IMMOBILIARE Srl (d'ora in avanti, breviter, CASE PREZIOSE) relativamente all'anno di imposta 2009, conseguenti alla cessione di immobili operata dalla predetta società.

2. Il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Caserta che, con sentenza n. 2296/2018, accolse il ricorso.

3. L'AGENZIA DELLE ENTRATE propose, quindi, appello innanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, con sentenza n. 1604/23/2019, depositata il 22/02/2019, rigettò il gravame, osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come: 1) alcun automatismo possa ritenersi affermato dalla C.T.P tra le risultanze del processo penale in cui è stato coinvolto il A.A. (ed all'esito del quale è stato escluso che lo stesso ricoprisse il ruolo di amministratore di fatto della CASE PREZIOSE) e quello tributario, essendo piuttosto risultato – considerazione, questa, condivisa dai giudici di appello – che, nel diverso quadro istruttorio proprio di quest'ultimo giudizio, rispetto alle "convincenti e condivisibili argomentazioni (del G.i.p. presso il Tribunale di S.M.C.V. e della Corte di Cassazione), nulla l'Amministrazione Finanziaria ha dedotto con riferimento agli sviluppi successivi del procedimento penale a carico del A.A., o anche con riferimento a specifiche circostanze sopravvenute in sede di verifica tributaria, inidonee ad integrare quell'attività gestoria che il giudice penale non ha ritenuto integrata limitandosi l'Agenzia delle Entrate a depositare il nuovo PVC intervenuto in data 31.1.2017. Tutto ciò mentre in senso favorevole al contribuente sono intervenute sentenze di primo grado e della CTR della Campania" (cfr. sentenza impugnata, pp. 3, ult. cpv. e 4), per diversi anni di imposta; 2) "pur a volere riconoscere al ricorrente la veste di amministratore di fatto della Case Preziose Immobiliare Srl , giammai potrebbe discenderne a suo carico la responsabilità solidale invocata" (cfr. p. 3, penultimo cpv.), dovendosi escludere, alla luce dell'autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali, una responsabilità diretta dell'amministratore, anche di fatto, in relazione al pagamento delle imposte evase dall'Ente (cfr. p. 4, cpv.); 3) per quanto concerne le sanzioni, infine, le stesse non possono essere ascritte agli amministratori delle società, del D.L. n. 269 del 2003 , ex art. 7, normativa applicabile anche nel caso di amministratori di fatto, non potendosi la stessa ritenere derogata dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 9 , "posto che (l'art. 7), da un lato, è stato introdotto successivamente all'art. 9 e, dall'altro, prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997 , solo in quanto compatibili" (cfr. p. 4, penultimo cpv., della motivazione).

4. Avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi; è rimasto intimato A.A..

5. La causa è stata quindi calendarizzata per l'odierna udienza pubblica, fissata – in assenza di richiesta di trattazione in presenza – in modalità non partecipata del D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8-bis (cfr. anche del D.L. n. 198 del 2022, art. 8), in prossimità della quale, tanto la difesa della parte ricorrente, quanto la Procura Generale hanno depositato, rispettivamente, memoria ex art. 378 c.p.c. e conclusioni scritte.

Motivi della decisione

1. Con il secondo motivo – da esaminare in via prioritaria, per evidente pregiudizialità logica, prima ancora che giuridica – parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4) della "Nullità della sentenza – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. , e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 " (cfr. ricorso, p. 13), per avere la C.T.R. reso una motivazione illogica e solo apparente, non comprendendosi "l'iter logico seguito dal giudicante nè le concrete ragioni della ritenuta insufficienza delle prove indiziarie, che comunque confermavano la partecipazione del A.A. alle vicende contestate" (cfr. ivi, p. 14).

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. E' noto che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 , conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 , non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost. , comma 6, che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purchè il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120-01; Cass., Sez. U., 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01).

1.3 In particolare, costituiscono principi consolidati quelli per cui: a) ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 66406101; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088-01); b) il vizio di motivazione previsto dall'art. 132 c.p.c. , comma 2, n. 4, e dall'art. 111 Cost. , sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., Sez. L, 14.2.2020, n. 3819, Rv. 656925-02).

1.4. Alla luce dei principi che precedono, osserva il Collegio come non ricorra, nella specie, il denunziato vizio, avendo la C.T.R. ampiamente chiarito le ragioni poste a fondamento della propria decisione, come d'altronde evidente sulla base della piana lettura di quanto trascritto supra, sub p. 3 dei "FATTI DI CAUSA").

2. Con il primo motivo la difesa erariale si duole (in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4) della "violazione dei principi in materia di separazione tra giudizio penale e giudizio tributario. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 654 c.p.p. , e dell'art. 116 c.p.c. " (cfr. ricorso, p. 10), per avere la C.T.R. erroneamente escluso, in capo al A.A., la qualità di amministratore di fatto della società CASE PREZIOSE, sulla base delle risultanze delle decisioni assunte dall'autorità giudiziale in sede penale, benchè non vi possa essere alcun automatismo tra assoluzione in sede penale ed esiti degli accertamenti tributari.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Va anzitutto chiarito che la censura, nella parte in cui lamenta la violazione dell'art. 654 c.p.p. , non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata, non avendo la C.T.R. – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa erariale – predicato alcun effetto automatico, sul presente giudizio, dell'assoluzione maturata dal A.A. in sede penale. Anzi, dalla piana lettura della decisione impugnata si coglie chiaramente che il riferimento ivi contenuto agli esiti di quel procedimento (e, in specie, le valutazioni "assolutorie" svolte da questa Corte, atte a smentire il ruolo di amministratore di fatto predicato in capo al A.A.) è destinato (solo) ad essere inserito in un più ampio quadro istruttorio (e non già a fondarlo in via esclusiva), in cui la C.T.R. ha ritenuto che l'Ufficio, pur potendosi giovare di diverse e più favorevoli facoltà istruttorie rispetto alle emergenze del processo penale (cfr. sentenza impugnata, p. 3, sub 1), non ha tuttavia addotto elementi atti a dimostrare l'esistenza di quella attività gestoria esclusa (anche) in sede penale e sottesa alle riprese per cui è causa (cfr. pp. 3, ult. cpv. e 4, della sentenza impugnata, trascritti supra, sub p. 3 dei "FATTI DI CAUSA").

2.3. Tanto premesso, rileva il Collegio come anche la seconda parte del primo motivo, laddove la difesa dell'AGENZIA lamenta la violazione dell'art. 116 c.p.c. , è inammissibile, sotto molteplici profili.

2.4. La censura mira, infatti, ad una rivalutazione dei fatti che hanno portato la C.T.R. ad escludere, in capo al A.A., la qualità di amministratore di fatto della CASE PREZIOSE: esula, infatti, dal vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c. , n. 5, qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116 c.p.c. , commi 1 e 2, in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01).

2.5. Il motivo, peraltro, pecca di specificità ex art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 6 (arg. da Cass., Sez. U., 18.3.2022, n. 8950, Rv. 664409-01), facendosi ivi riferimento a generici elementi presuntivi (cfr. ricorso, p. 13, secondo cpv.: "nell'accertamento analitico-induttivo nell'ambito tributario, hanno efficacia di prova le presunzioni seppure gravi precise e concordati con inversione dell'onere probatorio a carico del contribuente") i quali, tuttavia, (a) non sono specificamente individuati nè, (b) localizzati quanto a tempistica e modalità di allegazione e/o produzione, nei precedenti gradi di giudizio; a ciò aggiungasi che (c) la difesa erariale neppure ha chiarito, in ricorso, quali furono le allegazioni difensive svolte in proposito nei precedenti gradi di giudizio (Cass., Sez. 5, 21.5.2019, n. 13625, Rv. 653996-01, nonchè Cass., Sez. 6-3, 28.9.2016, n. 19048, Rv. 642130-01 e Cass., Sez. 3, 26.6.2018, n. 16812, Rv. 649421-01. Cfr. anche C.E.D.U., sentenza 28 ottobre 2021, Succi ed altri c Italia, nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14).

3. Con il terzo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) della "violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4 , dell'art. 2639 c.c. e dell'art. 2697 c.c. " (cfr. ricorso, p. 14), per avere la C.T.R. erroneamente escluso la legittimità delle riprese nei confronti del A.A., quand'anche si fosse dimostrato che lo stesso rivestisse la qualità di amministratore di fatto della società CASE PREZIOSE. 3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. E', infatti, inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri – come nella specie – un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam (esclusa la qualità di amministratore di fatto in capo al A.A., va da sè che vengono altresì meno le sanzioni applicate nei confronti dello stesso, risolvendosi la motivazione della C.T.R. in parte qua in un mero esercizio stilistico), in quanto la stessa, non costituendo una ratio decidendi della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse (Cass., Sez. 1, 8.6.2022, n. 18429, Rv. 665300-02).

4. Con il quarto motivo, infine, parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) della "violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11 " (cfr. ricorso, p. 16), per avere la C.T.R. erroneamente escluso l'applicazione, nei confronti del A.A., delle sanzioni, nonostante la loro debenza anche da parte dell'amministratore di fatto di una società costituita al solo fine di evadere le imposte, non trovando in tal caso applicazione la disciplina di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 7 .

4. Il motivo è inammissibile.

4.1. Il rigetto dei precedenti motivi determina, infatti, una carenza di interesse alla trattazione della censura, giacchè la conferma dell'annullamento dell'avviso di accertamento per le imposte trascina inevitabilmente, con sè, anche le connesse sanzioni irrogate al contribuente (arg. da Cass., Sez. 5, 23.11.2018, n. 30357, Rv. 651825-01).

5 In conclusione il ricorso va rigettato, alcunchè dovendosi disporre in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasto A.A. intimato.

5.1. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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