Cassazione, sentenza n. 29345 del 23/10/2023
Sentenza n. 29345 del 23/10/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 29345
- Data
- 23/10/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava la sanzione per il superamento, nel 2006, del limite annuale di compensazione tra crediti d’imposta e debiti tributari, che la CTR aveva annullato escludendo lo splafonamento e il danno erariale. La Cassazione ha applicato il favor rei derivante dal successivo innalzamento del tetto a 700.000 euro: la compensazione complessiva, pari a 678.085,50 euro, rientrava nel nuovo limite e non lasciava importi sanzionabili. Ha pertanto confermato il dispositivo della sentenza, correggendone la motivazione, rigettato il ricorso dell’Agenzia e compensato le spese.
Testo della pronuncia
La Novamet Srl , in qualità di incorporante la Condeser Italiana Srl , impugnò l'atto con cui era stata irrogata, ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997 , art. 13 , comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria, per avere l'incorporata superato il limite di compensabilità tra credito di imposta e debiti tributari per l'anno di imposta 2006.
La Commissione tributaria di prima istanza rigettò il ricorso e la decisione, appellata dalla Novemet Srl , è stata integralmente riformata, con l'annullamento dell'avviso di irrogazione della sanzione dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia (d'ora in poi C.T.R.) con la sentenza indicata in epigrafe.
In particolare, la C.T.R., riteneva che, nel caso in esame, era stata dimostrata l'insussistenza dello "splafonamento" e l'assenza di alcun danno erariale. Inoltre, secondo il Giudice di appello, l'illegittimità dell'atto traspariva dalla violazione della L. n. 212 del 2000 , art. 10 in quanto esso comportava l'afflizione del contribuente in buona fede.
Avverso la sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su unico motivo, cui resiste con controricorso la Società.
Il ricorso è stato avviato alla pubblica udienza del giorno 11 novembre 2021 ai sensi del D.L. n. 137 del 2020 , art. 23 , comma 8-bis conv. con modif. dalla L. n. 176 del 2020 , in prossimità della quale il P.G. ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l'accoglimento del ricorso e la ricorrente memoria, con cui invocava l'applicazione dello ius superveniens, costituito dal D.L. n. 35 del 2013 , art. 9 , comma 2, conv. nella L. n. 64 del 2013 , e, quindi, del principio del favor rei.
Questa Corte, con ordinanza resa all'esito dell'udienza, rinviava la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite su questione attinta dal ricorso; indi, dopo la pubblicazione della sentenza delle Sezioni unite n. 13145/2022, che, in realtà, non ha statuito principi applicabili alla presente controversia, il ricorso veniva nuovamente avviato alla trattazione in pubblica udienza in prossimità della quale la controricorrente ha nuovamente depositato memoria, ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione 1.Con unico motivo di ricorso – rubricato: art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): violazione e/o falsa applicazione della L. n. 388 del 2000 , art. 34 , comma 1 anche in combinato con l' art. 115 c.p.c. nonchè violazione del D.Lgs. n. 417 del 1997, art. 13 e dell' art. 10 , comma 1, Statuto del contribuente – l'Agenzia delle entrate lamenta che la C.T.R. abbia affermato l'insussistenza del presupposto sanzionatorio, per mancanza del superamento del limite di compensazione, laddove tale dato fattuale non era stato contestato neanche dalla contribuente, la quale si era limitata a dedurre che lo sconfinamento si sarebbe potuto evitare tenendo un diverso comportamento (che, in ogni caso, la Società non aveva posto in essere).
L'Amministrazione finanziaria censura, altresì, il passo motivazionale con cui la C.T.R. ha affermato l'insussistenza del danno erariale.
1.1. Sulla materia attinta dal ricorso è intervenuto il D.L. 8 aprile 2013, n. 35 , art. 9 , comma 2, che ha innalzato ad Euro 700.000,00 il limite di Euro 516.000,00 previsto dalla L. n. 388 del 2000 , art. 34 , comma 1. Il richiamato art. 9, comma 2, disponendo l'innalzamento del limite per la compensazione dei crediti, ha determinato una riduzione dell'ambito della condotta rilevante ai fini sanzionatoria, che risulta, per l'effetto, circoscritta all'omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto, e, conseguentemente, l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite, in ragione del fatto che la sanzione è liquidata in relazione all'entità della somma indebitamente compensate.
1.2 Alla luce dello ius superveniens questa Corte ha statuito che la nuova disposizione introduce un regime sanzionatorio più favorevole per il contribuente che trova applicazione al caso in esame, in ossequio al principio del favor rei di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997 , art. 3 , (cfr. Cass.Sez.5 n. 18367 del 2021 la quale richiama in termini, Cass., ord., 23 febbraio 2021, n. 4806 ed è cosi massimata: "L'innalzamento (da Euro 516.546,90 a Euro 700.000,00) del limite per la compensazione dei crediti IVA, disposto dal D.L. n. 35 del 2013 , art. 9 , comma 2, conv, in L. n. 64 del 2013 , ha determinato una riduzione della condotta rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione D.Lgs. n. 471 del 1997 , ex art. 13 che risulta pertanto circoscritta all'omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto, con conseguente applicazione, ai processi ancora in corso, del regime sanzionatorio più favorevole per il contribuente, in ossequio al principio del "favor rei" di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997 , art. 3 ").
Il principio risulta seguito anche dalla sentenza n. 35385 del giorno 1/12/2022 così massimata: "In tema di IVA, la L. n. 388 del 2000 , art. 34 sancendo un limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 , art. 17 per i soggetti intestatari di conto fiscale, ha inteso introdurre per ogni periodo d'imposta un limite invalicabile alla compensazione di crediti iva e debiti relativi ad altre imposte, al fine di non squilibrare eccessivamente le previsioni di gettito fiscale annuale; la violazione del limite previsto per legge equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, sanzionato dal D.Lgs. n. 471 del 1997 , art. 13 la cui misura tuttavia, nei processi ancora in corso ed in ossequio al principio del "favor rei", di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997 , art. 3 deve tener conto dell'innalzamento del limite d'importo compensabile dei crediti IVA, disposto dalla normativa successiva, così da determinare la riduzione della condotta sanzionabile all'omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto" e, più di recente, da Cass.n. 35385 del 1/12/2022 .
1.3. Il Collegio ritiene di dare continuità ai su esposti principi non ravvisando alcuna idonea ragione per discostarsene. In conseguenza, nel caso in specie, nel quale pacificamente lo sforamento della soglia limite per la compensazione era di Euro 161.538,60 e, quindi, entro il nuovo limite Euro 700.000, in quanto la sommatoria della soglia previgente di Euro 516.546,90 e della compensazione eccedente è pari a Euro 678.085,50, in applicazione del principio del favor rei e dello ius superveniens, la sentenza impugnata, conforme a diritto nel dispositivo, va confermata, correggendone la motivazione, e il ricorso va rigettato.
2. Le spese, attesa la soluzione, in applicazione di ius superveniens, della controversia, vanno integralmente compensate tra le parti.
3. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13 , comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012 , art. 1 , comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778 del 29/01/2016 ).
P.Q.M. Rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Domande frequenti
Posso detrarre l’IVA se non ho presentato la dichiarazione annuale?
L’omissione della dichiarazione non elimina automaticamente il diritto alla detrazione. Occorre però dimostrare i requisiti sostanziali degli acquisti e l’esercizio del diritto entro il termine applicabile all’annualità interessata: la sola irregolarità formale non decide l’esito.
Le fatture bastano a dimostrare il diritto alla detrazione IVA?
Le fatture, anche se non contestate singolarmente dall’Ufficio, non bastano da sole. Bisogna provare che gli acquisti siano effettivi, compiuti da un soggetto passivo e destinati a operazioni imponibili, oltre a documentare il rispetto dei termini.
Il termine biennale vale per tutte le annualità IVA?
Il termine della dichiarazione del secondo anno successivo riguarda la disciplina applicabile al caso del 2005. Per altre annualità occorre controllare il testo dell’art. 19 e le disposizioni transitorie, perché la norma è stata modificata nel tempo.
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