Cassazione, sentenza n. 31147 del 08/11/2023
Sentenza n. 31147 del 08/11/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 31147
- Data
- 08/11/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La contribuente contestava le imposte di registro, ipotecarie e catastali liquidate in relazione al subentro, disposto dal giudice civile, nella posizione dell’acquirente di una quota immobiliare; i giudici tributari avevano confermato la pretesa. In Cassazione erano state prospettate, tra l’altro, la duplicazione del prelievo e l’erronea determinazione della base imponibile. Dopo il deposito della domanda di definizione agevolata della controversia e della quietanza della prima rata, entrambe le parti hanno chiesto l’estinzione: la Corte ha dichiarato estinto il giudizio, lasciando le spese a carico di chi le aveva anticipate.
Testo della pronuncia
A.A. impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro nella misura del 9%, oltre imposte ipotecarie e catastali, nonchè l'imposta sulla somme che la stessa doveva versare al retrattato, sul rilievo che il Tribunale di Imperia, con sentenza n. 123 del 16 marzo 2015, aveva statuito il diritto della ricorrente di subentrare nella posizione soggettiva del terzo convenuto al quale la sorella, in violazione del diritto di prelazione aveva trasferito la sua quota pari a cinque sesti di un appartamento in Ventimiglia, sicchè, trattandosi di un subentro nella posizione soggettivo del primo acquirente non poteva configurarsi una ipotesi di trasferimento immobiliare.
La CTP. di Imperia confermava la legittimità della pretesa erariale.
La CTR della Liguria respingeva il gravame della contribuente, sul rilievo che il retrattato poteva chiedere il rimborso delle imposte all'Agenzia, con la conseguente legittimazione passiva all'imposizione della retraente.
La contribuente ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, sulla base di sei motivi.
L'Agenzia delle Entrate replica con controricorso.
I contribuenti hanno depositato, in data 6 ottobre 2023, copia della domanda di definizione delle controversie tributarie pendenti L. n. 197 del 2022 , ex art. 1, commi 186-202 unitamente alla copia della PEC di trasmissione delle istanze all'Ufficio ed al modello F24 con il pagamento della prima rata.
All'udienza di discussione le parti hanno concluso chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il P.G. ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Motivi della decisione 2. Con la prima censura si deduce la violazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , art. 8 , lett. A e b) parte prima nonchè del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , art. 67 ai sensi dell' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); per avere la CTR erroneamente ritenuto la legittimità dell'atto impositivo, ancorchè la stipula dell'unico trasferimento immobiliare attribuisse all'Erario la possibilità di conseguire una duplice tassazione sul medesimo atto.
Aggiunge la ricorrente che, mentre al retratto sarebbero state richieste le imposte di registro, ipotecarie e catastali sulla base del valore catastale, alla reatraente, le imposte sono state calcolate su tutte le somme (corrispettivo e spese d'atto).
3. La seconda doglianza denuncia violazione del D.P.R. n. 131 del 1986 , art. 8 , lett. A e b) parte prima nonchè della L. 17 agosto 2005, n. 166 , art. 1 , comma 47, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); insistendo sulla duplicazione dell'imposta anche nell'ipotesi in cui si ritenesse che al retrattato spetti il rimborso delle imposte dall'Erario invece che dalla ricorrente, così come avrebbe disposto il Tribunale di Imperia.
4. Il terzo strumento di ricorso deduce la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986 , art. 77 , commi 1 e 3, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); per avere la Corte regionale addebitato alla ricorrente le imposte correlate al subingresso, sebbene dovute solo nell'ipotesi in cui il Fisco dovesse rimborsare al retrattato le somme versate in occasione dell'originario trasferimento immobiliare.
5. Con il quarto, quinto e sesto motivo si prospetta l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
Assume la contribuente che il Tribunale di Imperia avrebbe addebitato alla stessa l'onere di rimborsare al retrattato le imposte versate e che il primo acquirente non ha chiesto il rimborso delle imposte all'Agenzia, circostanze che la Commissione di appello avrebbe trascurato di valutare ai fini della decisione.
Reitera, inoltre, le allegazioni difensive concernenti la determinazione delle imposte richieste sulla base del corrispettivo e delle spese stabilite dal giudice civile, e non anche sulla base del valore catastale dichiarato dallo Sposito (retrattato).
6.In via preliminare, la contribuente, a corredo dell'istanza di declaratoria di estinzione del giudizio, ha depositato copia delle domande di definizione inviate all'amministrazione con relative comunicazioni di avvenuto ricevimento, in riferimento al ricorsi odierno e copia della quietanza di pagamento della prima rata.
Ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dal D.L. 30 marzo 2023, n. 34 , art. 20 , comma 1, lett. c), il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l'onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, "presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata" e, in tal caso, "il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate"; – ai sensi dell'art. 1 cit., commi 200 e 201 "L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine" (comma 200); "Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200" (comma 201).
Pertanto, vista la sopra ricordata istanza della contribuente, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio.
Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
Domande frequenti
Posso detrarre l’IVA se non ho presentato la dichiarazione annuale?
L’omissione della dichiarazione non elimina automaticamente il diritto alla detrazione. Occorre però dimostrare i requisiti sostanziali degli acquisti e l’esercizio del diritto entro il termine applicabile all’annualità interessata: la sola irregolarità formale non decide l’esito.
Le fatture bastano a dimostrare il diritto alla detrazione IVA?
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Il termine biennale vale per tutte le annualità IVA?
Il termine della dichiarazione del secondo anno successivo riguarda la disciplina applicabile al caso del 2005. Per altre annualità occorre controllare il testo dell’art. 19 e le disposizioni transitorie, perché la norma è stata modificata nel tempo.
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