Cassazione, sentenza n. 33528 del 01/12/2023
Sentenza n. 33528 del 01/12/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 33528
- Data
- 01/12/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Un consulente, socio della società per la quale lavorava percependone quasi tutti i compensi, aveva domandato il rimborso dell’IRAP per assenza di autonoma organizzazione; dopo il rigetto in primo grado, la CTR aveva accolto la richiesta. La Cassazione ha escluso che mezzi e organizzazione della società possano essere attribuiti al professionista, anche quando questi eserciti poteri di direzione e coordinamento: il presupposto organizzativo resta riferibile all’ente societario distinto. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato pertanto rigettato.
Testo della pronuncia
Il contribuente A.A., consulente presso KPMG Advisory Spa presentò in data 6 luglio 2018 ed in data 29 novembre 2018 istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate dell'Irap versata per gli anni dal 2013 al 2017.
Egli dedusse l'insussistenza dei presupposti dell'imposta per l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione nell'esercizio dell'attività professionale, previsto ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997 , art. 2 , comma 1.
Il contribuente in quell'epoca era socio di KPMG Advisory Spa dalla quale aveva percepito la quasi totalità dei compensi dichiarati. Contro il duplice silenzio rifiuto il contribuente propose altrettanti ricorsi che, una volta riuniti, furono rigettati dalla C.T.P. di Milano. Su appello del contribuente, la C.T.R. della Lombardia riformò la sentenza di prime cure, accogliendo le istanze di rimborso del contribuente.
Avverso la sentenza d'appello, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico complesso motivo.
Resiste con controricorso il contribuente.
Il Sostituto P.G. ha depositato requisitoria scritta.
Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso, rubricato "Violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997 , art. 2 , comma 1, e dell' art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997 , art. 2 , comma 5, e dell' art. 2425 c.c., n. 9, (in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)", l'Agenzia ricorrente deduce che negli anni d'imposta in esame il A.A. ha prestato la sua attività professionale a favore della KPMG Spa della quale è anche socio, avvalendosi della struttura organizzativa e gestionale della società, percependo da essa la quasi totalità dei compensi dichiarati e configurando in tal modo il requisito della "autonoma organizzazione" quale presupposto impositivo ai fini Irap, D.Lgs. n. 446 del 1997 , ex art. 2, comma 1.
Per l'Agenzia, l'organizzazione di cui si avvale il professionista consente a quest'ultimo di raggiungere gli elevati livelli reddituali emergenti dalle dichiarazioni annuali, sicchè il requisito della "autonoma organizzazione" dovrebbe ascriversi in capo a lui.
Il contribuente, inoltre, svolgerebbe anche attività gestionale e direzionale nell'ambito della società cui partecipa.
Il non assoggettamento ad Irap del contribuente, inoltre, determinerebbe un salto d'imposta, in quanto neanche la società KPMG Spa sarebbe assoggettabile ad Irap, dovendo escludersi dalla base imponibile, tra l'altro, il costo del personale, nel quale non rientrano i compensi corrisposti ai soci.
1.1. Il motivo è infondato.
Può dirsi ormai consolidato l'orientamento di questa Corte nel senso che il professionista che presta la sua attività esclusivamente in favore di una società di consulenza della cui organizzazione e dei cui mezzi si avvale non è soggetto all'Irap (cfr., anche per i richiami, n. 11238/2023; Cass. n. 11284/2023 ; Cass. n. 11924/2023 ; Cass. n. 18260/2023 ; Cass. n. 22266/2023 ).
Peraltro, imputare direttamente al professionista l'organizzazione predisposta dalla società, di cui il primo si avvale nell'esercizio della sua attività a favore della seconda, ridurrebbe quest'ultima sistematicamente a mera interposta fittizia nell'erogazione dei servizi professionali, contrariamente al ruolo riconosciuto alle società quali soggetti di diritto, dotati di autonoma capacità decisionale ed operativa, ai quali è imputato l'esercizio di una impresa o, comunque, di un'attività economica organizzata in forma collettiva. Ne consegue che nelle fattispecie come quella che qui viene in rilievo non è il professionista, ma la società, come ente giuridico distinto dalla persona fisica che presta per essa la sua attività lavorativa, ad integrare il presupposto oggettivo dell'autonoma organizzazione, rilevante ai fini Irap, senza che rilevino le tipologie di costi deducibili dalla base imponibile della società, visto che l'individuazione di tali costi è oggetto di scelta discrezionale del legislatore e che il consentire delle deduzioni di costi non significa esentare un soggetto dal pagamento di un'imposta.
Nè tantomeno ha rilevanza il fatto che, negli anni d'imposta di cui si controverte, il contribuente fosse investito di particolari poteri di direzione e coordinamento all'interno della società di consulenza: l'organizzazione aziendale resta comunque un attributo esclusivamente ascrivibile alla società di consulenza, questa sì, a differenza del socio-professionista, soggetto passivo dell'Irap. 4. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13 , comma 1 quater, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M. Rigetta il ricorso.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro settemila per onorari ed Euro duecento per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13 , comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
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