Cassazione, sentenza n. 33533 del 01/12/2023
Sentenza n. 33533 del 01/12/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 33533
- Data
- 01/12/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Un professionista chiedeva il rimborso dell’IRAP versata, sostenendo di operare senza autonoma organizzazione e di utilizzare mezzi e struttura della società di consulenza della quale era socio; i giudici di merito avevano riconosciuto il rimborso. La Cassazione ha affermato che l’organizzazione societaria non è imputabile al socio-professionista, anche se dotato di poteri direttivi, e che la disponibilità di un ordinario studio personale non basta a integrare il presupposto impositivo. Ha quindi rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Testo della pronuncia
Il contribuente A.A. presentò in data 6/7/2018 un'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate dell'Irap versata per gli anni 2013 e 2014 (primo acconto), e in data 29/11/2019 una seconda istanza per l'Irap versata dal secondo acconto 2014 al secondo acconto 2017, deducendo di essere un revisore dei conti sulla base di un contratto di collaborazione con KPMG Spa della quale era socio, e che tutti i compensi da lui percepiti erano erogati da KPMG Spa o da società appartenente al network di KPMG. Contro il diniego dell'amministrazione insorse il contribuente dinanzi alla C.T.P. di Como, sostenendo la spettanza del diritto al rimborso per l'inesistenza in capo a lui dell'autonoma organizzazione come presupposto dell'Irap. La C.T.P. accolse il ricorso.
La C.T.R. respinse l'appello proposto dall'Ufficio.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico complesso motivo. Resiste con controricorso il contribuente.
Il Sostituto P.G. ha depositato requisitoria scritta.
Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso, rubricato "Violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997 , art. 2 , comma 1, e dell' art. 2697 c.c. in tema di onere della prova in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", l'Agenzia ricorrente deduce che negli anni d'imposta in esame lo A.A. ha prestato la sua attività professionale a favore della KPMG Spa della quale è anche socio, avvalendosi della struttura organizzativa e gestionale della società, percependo da essa la quasi totalità dei compensi dichiarati e configurando in tal modo il requisito della "autonoma organizzazione" quale presupposto impositivo ai fini Irap, D.Lgs. n. 446 del 1997 , ex art. 2, comma 1.
Per l'Agenzia, l'organizzazione di cui si avvale il professionista consente a quest'ultimo di raggiungere gli elevati livelli reddituali emergenti dalle dichiarazioni annuali, sicchè il requisito della "autonoma organizzazione" dovrebbe ascriversi in capo a lui.
Il contribuente, inoltre, svolgerebbe anche attività gestionale e direzionale nell'ambito della società cui partecipa.
Egli avrebbe svolto la sua attività professionale anche in favore di un altro soggetto, avvalendosi di un secondo studio in Como.
Il non assoggettamento ad Irap del contribuente, inoltre, determinerebbe un salto d'imposta, in quanto neanche la società KPMG Spa sarebbe assoggettabile ad Irap, dovendo escludersi dalla base imponibile, tra l'altro, il costo del personale, nel quale non rientrano i compensi corrisposti ai soci.
1.1. Il motivo è infondato.
Può dirsi ormai consolidato l'orientamento di questa Corte nel senso che il professionista che presta la sua attività esclusivamente in favore di una società di consulenza della cui organizzazione e dei cui mezzi si avvale non è soggetto all'Irap (cfr., anche per i richiami, Cass., n. 17566/2016 ; Cass., n. 19397/2022 ; più di recente, Cass. n. 11238/2023 ; Cass. n. 11284/2023 ; Cass. n. 11924/2023 ; Cass. n. 18260/2023 ; Cass. n. 22266/2023 ).
Peraltro, imputare direttamente al professionista l'organizzazione predisposta dalla società, di cui il primo si avvale nell'esercizio della sua attività a favore della seconda, ridurrebbe quest'ultima sistematicamente a mera interposta fittizia nell'erogazione dei servizi professionali, contrariamente al ruolo riconosciuto alle società quali soggetti di diritto, dotati di autonoma capacità decisionale ed operativa, ai quali è imputato l'esercizio di una impresa o, comunque, di un'attività economica organizzata in forma collettiva. Ne consegue che nelle fattispecie come quella che qui viene in rilievo non è il professionista, ma la società, come ente giuridico distinto dalla persona fisica che presta per essa la sua attività lavorativa, ad integrare il presupposto oggettivo dell'autonoma organizzazione, rilevante ai fini Irap, senza che rilevino le tipologie di costi deducibili dalla base imponibile della società, visto che l'individuazione di tali costi è oggetto di scelta discrezionale del legislatore e che il consentire delle deduzioni di costi non significa esentare un soggetto dal pagamento di un'imposta.
La disponibilità di un secondo studio è irrilevante nel caso di specie, visto che lo studio milanese apparteneva alla società di consulenza, sicchè il complesso di beni strumentali non era imputabile all'organizzazione propria del professionista, bensì a quella della società, mentre la disponibilità di uno studio professionale personale del contribuente non è idonea di per sè a costituire il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini Irap, rappresentando essa la minima dotazione strumentale per lo svolgimento della libera professione.
Nè tantomeno ha rilevanza il fatto che, negli anni d'imposta di cui si controverte, il contribuente fosse investito di particolari poteri di direzione e coordinamento all'interno della società di consulenza: l'organizzazione aziendale resta comunque un attributo esclusivamente ascrivibile alla società di consulenza, questa sì, a differenza del socio-professionista, soggetto passivo dell'Irap. 4. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13 , comma 1 quater, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M. Rigetta il ricorso.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro settemila per onorari ed Euro duecento per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13 , comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
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