Cassazione, sentenza n. 859 del 09/01/2024
Sentenza n. 859 del 09/01/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 859
- Data
- 09/01/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava l’estinzione del giudizio sull’avviso di liquidazione INVIM, dichiarata dalla CTR dopo la domanda di definizione agevolata presentata da un erede, benché l’Ufficio avesse comunicato il diniego. La Cassazione afferma che domanda e pagamento della prima rata non producono automaticamente l’estinzione quando il diniego sia stato tempestivamente adottato e non impugnato. Accolto il ricorso dell’Agenzia e dichiarato inammissibile quello incidentale degli eredi, la sentenza è cassata con rinvio per la prosecuzione dell’appello e l’esame del merito.
Testo della pronuncia
D.D. impugnava, davanti alla Commissione tributaria Provinciale di Taranto, l'avviso di liquidazione dell'INVIM emesso dall'Ufficio del Registro di Taranto a seguito della mancata impugnazione dell'avviso di accertamento al medesimo notificato il 14/2/1995 ed il giudice adito, con sentenza n. 315/2009, accoglieva il ricorso sul rilievo che l'importo richiesto non tenesse conto della effettiva quota di proprietà del contribuente, il quale non era stato posto in condizione di comprendere esattamente l'an ed il quantum richiesto ed annullava l'avviso impugnato.
Proponeva appello l'Agenzia delle Entrate e resistevano ai motivi di gravame gli appellati contribuenti.
La Commissione tributaria regionale della Puglia, con decreto n. 280/28/13, dichiarava estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo stata presentata domanda di definizione agevolata della lite fiscale da
I.I., in qualità di erede di D.D., nonostante il comunicato diniego della definizione agevolata.
L'Agenzia delle Entrate proponeva allora reclamo, ai sensi dell' art. 28 , d.lgs. n. 546 del 1992 , rappresentando le ragioni della non definibilità della controversia, in quanto avente ad oggetto un atto riscossivo, e chiedeva la revoca del decreto.
La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 1111/28/15, rigettava il reclamo e confermava la disposta estinzione del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza, resistono i contribuenti, nelle rispettive qualità (A.A., B.B. e C.C., eredi di D.D., deceduto il (Omissis) nonché E.E., F.F., G.G. e H.H., eredi di I.I., deceduto il (Omissis), a sua volta erede di D.D., deceduto il (Omissis), i quali propongono anche ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate lamenta, ex art. 360 , comma primo, n. 3 e n. 4 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 39 , comma 12, lett. a), d. l. n. 98 del 2011 , conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011 , 46, d.lgs. n. 546 del 1992 , 16, comma 8, l. n. 289 del 2002 , perché il giudizio non poteva essere dichiarato estinto dalla CTR per cessazione della materia del contendere, in assenza di una precisa istanza dell'Ufficio attestante il buon esito della procedura ed in presenza di diniego di definizione agevolata regolarmente comunicato.
Con il secondo motivo di ricorso lamenta, ex art. 360 , comma primo, n. 4 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell' art. 112 cod. proc. civ, perché la CTR ha omesso di valutare le ragioni, esposte nel reclamo, della persistente pendenza della controversia fiscale avente ad oggetto un avviso di liquidazione INVIM, atto riscossivo e non impositivo, quindi, non condonabile.
Con il terzo motivo di ricorso lamenta, ex art. 360 , comma primo, n. 3 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 16 , comma 3, l. n 289 del 2002 , 12 cod. proc. civ, e 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 , ove ritenuto sussistente un implicito rigetto delle predette ragioni, perché la CTR, con argomentazioni metagiuridiche, non ha tenuto conto del diniego di definizione agevolata della lite pendente.
Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato i contribuenti lamentano, ex art. 360 , comma primo, n. 4 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell' art. 112 cod. proc. civ., richiamato dall' art. 62 , comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 , perché la CTR ha omesso di pronunciarsi sulla eccepita nullità dell'avviso di liquidazione impugnato.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato lamentano, ex art. 360 , comma primo, n. 4 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell' art. 112 cod. proc. civ., richiamato dall' art. 62 , comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 , perché la CTR ha omesso di pronunciarsi sulla eccepita decadenza dell'Ufficio ex art. 52 , D.P.R. n. 131 del 1986 .
Osserva il Collegio la palese fondatezza del ricorso erariale e l'inammissibilità del ricorso incidentale condizionato dei contribuenti, per le ragioni di seguito esposte.
Sono incontestati i fatti di causa, per come esposti nella sentenza impugnata e negli scritti difensivi delle parti, e la pretesa tributaria oggetto di causa riguarda D.D. e, dopo il decesso, i suoi eredi, tra cui I.I., il quale il (Omissis), nelle more del giudizio di appello, presentava domanda di definizione agevolata della lite fiscale, ai sensi dell' art. 39 , comma 12, d.l. n. 98 del 2011 .
La suindicata disposizione prevedeva la trasmissione, da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, alle commissioni tributarie, alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, di un elenco delle liti pendenti per i quali era stata presentata domanda di definizione agevolata da uno dei coobbligati e, a giudizio sospeso, della successiva comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda medesima ed il pagamento integrale di quanto dovuto ovvero entro la stessa data (Omissis) la comunicazione e notifica dell'eventuale diniego della definizione agevolata.
La chiusura della lite, ai sensi dell'art. 46. d.lgs. n 546 del 1992 , comporta, inoltre, che le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, avendo rinunciato il contribuente ad eventuali pronunce favorevoli rese nei suoi confronti.
Nel caso esaminato, l'Ufficio emetteva, ai sensi dell' art. 16 , comma 8, l. n. 289 del 2002 , provvedimento di diniego di definizione agevolata della lite fiscale pendente, notificandolo al contribuente e comunicandolo anche alla CTR della Puglia.
Della circostanza il giudice di secondo grado non riteneva di dover tenere conto e, con decreto del Presidente della CTR, veniva disposta l'estinzione del giudizio.
Tale provvedimento è reclamabile, ai sensi dell'art. 28, l. n. 546 del 1992.
Pronunciandosi sul reclamo dell'Agenzia delle Entrate, la sentenza della CTR qui impugnata lo dichiarava inammissibile (v. in parte motiva della sentenza), rilevando l'aspecificità dei motivi di impugnazione e confermava, così, il decreto di estinzione del giudizio di appello.
Si legge nella sentenza che "la procedura di condono, che qui ci occupa, (si è) perfezionata in data (Omissis) con il versamento di Euro 869,00 e in data (Omissis) con l'invio alla stessa Agenzia reclamante della relativa istanza di definizione della lite pendente".
La decisione si appalesa erronea in ragione del fatto (non oggetto di contestazione) che uno degli eredi del contribuente ha proposto la domanda di definizione agevolata della lite fiscale pendente ed ha pagato la prima rata, ma il procedimento condonistico non si è per ciò solo perfezionato, atteso che non si produce automaticamente l'effetto estintivo della pretesa tributaria ed il correlato effetto processuale della estinzione del giudizio, nel caso in cui la potestà dell'Ufficio di rilevare eventuali irregolarità oppure l'omesso o insufficiente pagamento di quanto dovuto sia stata tempestivamente esercitata con l'adozione del diniego della definizione agevolata.
Il provvedimento in questione non risulta impugnato dal contribuente, entro 60 giorni dalla notificazione, dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pendeva la controversia, né tantomeno le contestazioni riguardati il diniego potevano trovare ingresso ed essere svolte dal contribuente nel giudizio di reclamo, avente ad oggetto il decreto presidenziale di estinzione del giudizio, attivato dall'Agenzia delle Entrate.
Per le ragioni innanzi esposte il reclamo dell'Agenzia delle Entrate avverso il decreto presidenziale la declaratoria di estinzione del giudizio andava accolto e dichiarata illegittima la pronunciata declaratoria.
Il giudizio di appello (RGA n. 2468/2010) avverso la sentenza n. 315/2009 della CTP di Taranto, conseguentemente, doveva proseguire con l'esame, nel merito, della controversia.
I motivi oggetto del ricorso incidentale condizionato proposti dagli eredi del contribuente vanno dichiarati inammissibili, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto si tratta di questioni che appartengono, sia sotto il profilo della ammissibilità che della fondatezza, al thema decidendum del giudizio erroneamente dichiarato estinto nel quale vanno riproposti (Casss. n. 29662/2023; n. 15893/2023).
La regolamentazione delle spese processuali va rimessa al giudice di rinvio.
P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per il prosieguo della causa di appello avverso la sentenza n. 315/2009 della CTP di Taranto e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti incidentali dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
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