Cassazione, sentenza n. 16243 del 11/06/2024

Sentenza n. 16243 del 11/06/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
16243
Data
11/06/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Gli avvisi recuperavano IRPEF, IVA e IRAP su ricavi da cessioni di materiale ferroso, in annualità per le quali il contribuente aveva omesso la dichiarazione; la CTR aveva richiesto all’Ufficio ulteriori riscontri, come la prova dei pagamenti. La Cassazione chiarisce che, nell’accertamento d’ufficio per omessa dichiarazione, l’Amministrazione può impiegare dati comunque acquisiti e presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, spettando poi al contribuente fornire prova contraria. Accolto il primo motivo erariale e assorbito il secondo, la sentenza è cassata con rinvio per nuovo esame.

Testo della pronuncia

L'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Foggia, emetteva due avvisi di accertamento nei confronti di A.A. con cui recuperava a fini Irpef, Iva e Irap, per gli anni di imposta 2010 e 2011, ricavi derivanti da cessioni di materiale ferroso, a seguito di p.v.c. e di verifica effettuata presso la Sidercomm Sud Srl, ritenendo sussistente un'attività commerciale non abituale da parte del contribuente.

2. Contro tali avvisi il contribuente presentava separati ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Foggia che, previa loro riunione, li accoglieva.

3. La Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, adita dall'ufficio, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ne respingeva nel merito il gravame; riteneva che la documentazione prodotta dall'Agenzia non costituisse idonea prova dei conferimenti di materiale ferroso in evasione di imposta atteso che per l'enorme quantità delle cessioni, pari a 18 quintali, l'Agenzia avrebbe dovuto ricercare altri elementi dotati di precisione, gravità e concordanza per avvalorare la tesi di omessa dichiarazione dei corrispettivi percepiti dall'appellato, quali ad esempio i pagamenti effettuati nei confronti del cedente da parte della Sidercomm Sud, pagamenti che verosimilmente erano venuti con assegni o con bonifico bancario, circostanze non accertate dall'Agenzia.

4. Contro tale sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate, in base a due motivi.

Resiste il contribuente con controricorso.

Il ricorso è stato quindi fissato per la trattazione in pubblica udienza alla data del 9/05/2024.

Motivi della decisione 1. La difesa erariale propone due motivi di ricorso.

Con il primo motivo, proposto ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 3) cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 41 del D.P.R. n. 600 del 1973 , 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., in quanto la CTR non ha considerato che il contribuente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi annuale, circostanza che legittimava l'ufficio a procedere all'accertamento sulla base di elementi comunque acquisiti, indipendentemente dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, trattandosi di accertamento induttivo puro; in particolare l'ufficio aveva depositato in giudizio le copie delle ricevute di cessione, recanti l'intestazione della conferitaria Sidercomm sud Srl, i dati identificativi del contribuente (nome e cognome, data di nascita, codice fiscale), la data del conferimento, il quantitativo e la tipologia del materia conferito, il compenso percepito e la sottoscrizione del cedente, tutti elementi che provavano la cessione del materiale ferroso e il conseguimento di compensi; gravava quindi sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria laddove invece egli si era limitato a contestare genericamente l'accertamento, così violando gli oneri probatori a riguardo.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 4) cod. proc. civ., deduce violazione dell' art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia in relazione a tutti gli elementi indicati e dedotti dall'ufficio a fondamento della pretesa.

2. Il primo motivo è ammissibile e fondato, con conseguente assorbimento del secondo.

2.1. Il motivo è ammissibile in quanto non è volto, come eccepito dal controricorrente, ad una diversa ricostruzione del fatto storico o a una revisione del materiale istruttorio, bensì alla verifica della corretta interpretazione ed applicazione delle norme di legge concernenti la tipologia dell'accertamento utilizzata nel caso di specie e il conseguente riparto dell'onere della prova.

2.2. Il motivo è altresì fondato.

Questa Corte, in plurime occasioni, ha già evidenziato che, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere – dovere dell'Amministrazione è disciplinato non già dell'art. 39, bensì dall' art. 41 del D.P.R. n. 600 del 1973 , ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l'Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo;

a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici – cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. citato -, la presenza delle quali determina un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'Ufficio ( Cass. 15/06/2017, n. 14930 ; Cass. 16/07/2020, n. 15167 , giudizio in cui la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva annullato l'avviso di accertamento emesso, in mancanza di dichiarazione, nei confronti di un commerciante ambulante, sull'erroneo presupposto che spettasse all'Ufficio dimostrare la preordinazione alla cessione dei beni da parte del contribuente; ancora Cass. 02/12/2002, n. 17016 ; Cass. 18/06/2003, n. 9755 ; Cass. 15/12/2003, n. 19174 ; Cass. 13/02/2006, n. 3115 ; Cass. 03/10/2007, n. 20708 ; Cass. 30/03/2012, n. 5228 ; Cass. 22/03/2017, n. 7258 ; Cass. 17/10/2019, n. 26369 ; Cass. 30/06/2020, n. 13119 ; Cass. 10/03/2021, n. 6610 ; Cass. 26/05/2021, n. 14559 ).

Nel caso di specie, premesso che costituisce circostanza pacifica che si vertesse in un caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, la CTR ha quindi errato nel ritenere che gli elementi documentali prodotti dall'ufficio (contenenti tutti gli elementi identificativi del cedente, il quantitativo del materiale ferroso ceduto, il compenso e la sottoscrizione del cedente stesso) gli imponessero comunque un ulteriore onere probatorio (quello di accertare la prova del pagamento del prezzo), laddove invece gravava sul contribuente l'onere della prova contraria.

3. Va pertanto accolto il primo motivo del ricorso erariale, con assorbimento del secondo.

La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, per nuovo esame, alla luce dei principi esposti nel par. 2.2, e alla quale si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, per nuovo esame, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

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