Cassazione, sentenza n. 16516 del 13/06/2024

Sentenza n. 16516 del 13/06/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
16516
Data
13/06/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerneva recuperi di IRES, IRAP e IVA per ricavi non dichiarati e fatture relative a operazioni inesistenti; il giudice regionale aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio per asserita mancanza di motivi specifici. La Cassazione chiarisce che il requisito di specificità deve essere interpretato restrittivamente: bastano una domanda e ragioni di censura chiare, anche sintetiche, e l’Amministrazione può riproporre le argomentazioni già formulate a sostegno dell’avviso annullato. Accoglie il primo motivo, assorbe gli altri, cassa la sentenza e rinvia per l’esame del merito.

Testo della pronuncia

La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Napoli ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalla Eurometal Srl società unipersonale contro l'avviso di accertamento per il 2006 emesso dall'Agenzia delle entrate per maggiori IRES, IRAP e IVA a seguito della determinazione di un maggior reddito derivante da ricavi "in nero" e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

2. L'appello erariale è stato rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania che, con la sentenza n. 2838/15/15, premesso che l'atto d'appello nel quale non vengano esplicitati gli specifici motivi di gravame incorre "nella declaratoria di inammissibilità", ha rilevato l'assenza di specifici motivi d'impugnazione. Secondo i giudici d'appello, l'Ufficio si era limitato a generiche deduzioni sulla asserita carenza motivazionale della sentenza gravata, comunque infondate in quanto la CTP aveva motivato l'accoglimento della ricostruzione della contribuente.

3. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza fondato su tre motivi.

4. Ha resistito con controricorso la società.

Motivi della decisione 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all' art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell' art. 53 comma 1 D.Lgs. n. 546/1992 laddove la CTR ha erroneamente ritenuto l'inammissibilità dell'appello per omessa indicazione dei motivi che, invece, erano stati dedotti e indicati a pagg. 5, 6 e 7 dell'atto di gravame, trascritte per autosufficienza in ricorso: in particolare, con l'atto d'appello si era contestata l'assenza di motivazione sul rigetto della ricostruzione dei redditi attribuiti alla società nonché dell'accertamento relativo alle fatture fittizie e del recupero della maggior imposta per euro 40.564,00 derivante dal recupero di crediti IVA riportato in dichiarazione. Data pubblicazioni

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all' art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell' art. 112 c.p.c. perché la CTR non aveva deciso sui motivi d'appello relativi al merito della pretesa fiscale e, in particolare, nella parte in cui erano stati annullati i recuperi di "proventi illeciti", consistenti nei corrispettivi pagati alla società a seguito di emissione di fatture per operazioni inesistenti, e i recuperi ai fini IVA.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all' art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 e 41 bis del D.P.R. n. 600/1973 , art. 25 D.Lgs. n. 446/1997 e art. 54 del D.P.R. n. 633/1972 .

4. Il primo motivo è fondato, gli altri restano assorbiti.

5. Per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall' art. 53 , comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 , deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all' art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (tra le tante, Cass., n. 20379 del 2017 ; Cass., n. 707 del 2019 ; Cass., n. 15519 del 2020 ; Cass., n. 27496 del 2020 ; Cass., n. 3443 del 2021 ; Cass., n. 6596 del 2021 ; Cass., nn. 6850 e 6852 del 2021; Cass., n. 15519 del 2020 ; Cass., nn. 14562 e 14582 del 2021; Cass., n. 14873 del 2021 ). Pertanto, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53, comma 1, cit., non deve consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza ( Cass., n. 30341 del 2019 ).

5.1. Si è, inoltre, ritenuto che non vi è incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, tali da comportare l'inammissibilità dell'appello a termini dell'art. 53, comma 1, cit. ove il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi dall'intero atto di impugnazione nel suo complesso ( Cass., n. 20379 del 2017 ; Cass., n. 15519 del 2020 ; Cass., n. 14582 del 2021 ). Non è, quindi, necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'appello la indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l'appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendo per la legittimità dell'avviso impugnato. ( Cass., n. 14582 del 2021 ; Cass. n. 6302 del 2022 ).

5.2. In conclusione, nel processo tributario vige il principio per cui ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 cit., secondo il quale il ricorso in appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione" e non già "nuovi motivi", atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (cfr., ex multis, Cass. n. 23532 del 2018 , non massimata; Cass. n. 7369 del 2017 ; Cass. n. 1200 del 2016 ; Cass. n. 3064 del 2012 ).

6. Conclusivamente, accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la causa deve essere cassata di conseguenza con rinvio al giudice del merito che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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