Cassazione, sentenza n. 21159 del 29/07/2024

Sentenza n. 21159 del 29/07/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
21159
Data
29/07/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava la rettifica del valore di una compravendita immobiliare soggetta a IVA, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale; i giudici di merito l’avevano annullata richiamando l’alternatività IVA-registro. Nel giudizio di cassazione è però emersa l’adesione alla definizione agevolata dei carichi relativi all’atto impugnato. Senza pronunciarsi sul merito della rettifica, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e ha lasciato a ciascuna parte le spese anticipate.

Testo della pronuncia

Con sentenza n. 421/2018, depositata il 12 febbraio 2018, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, così confermando il decisum di prime cure che, a sua volta, recava l'accoglimento dell'impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione delle imposte ipocatastali dovute dai contribuenti in relazione alla registrazione di un contratto di compravendita immobiliare.

1.1 – Il giudice del gravame ha ritenuto che – venendo in considerazione un'operazione (cessione di beni) rientrante nel campo di applicazione dell'Iva – in ragione del principio di alternatività Iva/Registro posto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , art. 40 , all'amministrazione non poteva ritenersi consentito di rettificare il valore dichiarato dei beni in quanto una siffatta rettifica poteva essere operata (solo) in relazione alla disciplina posta in tema di Iva (D.P.R. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , artt. 54 e ss.).

2. – L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo.

A.A. e B.B. non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione 1. – Ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , art. 40 , ed al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 , artt. 2 , 10 , 12 , 13 e art. 1-bis della tariffa allegata, deducendo, in sintesi, che – formando oggetto dell'atto impositivo impugnato le sole imposte ipotecaria e catastale – erroneamente il giudice del gravame ne aveva escluso la legittimità, trovando applicazione, nella fattispecie, il criterio di accertamento, ed il presupposto impositivo (valore venale del bene), disciplinati con riferimento all'imposta di registro né la rettifica di valore potendosi ritenere subordinata ad una (previa) rettifica iva oltreché alle disposizioni poste con riferimento alle operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'Iva.

2. – In via pregiudiziale, va rilevato – così come deduce la ricorrente dietro deposito di una nota della Direzione provinciale di Foggia – che l'atto impositivo in contestazione ha formato oggetto di definizione agevolata ai sensi del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 conv. in L. 28 giugno 2019, n. 58 , il cui art. 16-bis ha riaperto i termini della definizione agevolata (già) prevista dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 , art. 3 , conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136 .

La definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere ( D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 46 ; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021 ; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394 ).

Si è, peraltro, rilevato che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata, poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità la domanda di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio ( Cass., 6 agosto 2019, n. 20967 ; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394 ); e, ad ogni modo, la pronuncia di estinzione consegue dalla rinuncia che abbia dato seguito all'impegno assunto nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (v. Cass., 2 maggio 2019, n. 11540 ; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083 ).

3. – Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ( D.Lgs. n. 546/1992 , art. 46 , comma 3, cit.) né ricorrono i presupposti processuali dell'ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , art. 13 , comma 1-quater, introdotto dall' art. 1 , comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ), trattandosi di ricorso proposto da un'amministrazione dello Stato che – mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778 ; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514 ; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938 ; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955 ) – e conseguendo, peraltro, la dichiarazione di estinzione del giudizio da iniziativa delle parti rimaste intimate.

P.Q.M. La Corte

– dichiara estinto il giudizio;

– compensa, tra le parti, le spese di causa.

Domande frequenti

Entro quando si presenta la domanda per la rottamazione dei debiti locali?

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