Cassazione, ordinanza n. 27081 del 18/10/2024
Imposta di successione - Curatore di eredità giacente - Pagamento imposta
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 27081
- Data
- 18/10/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
I giudici di merito avevano escluso che il curatore di un’eredità giacente fosse obbligato al pagamento dei tributi collegati alla successione. La Cassazione chiarisce invece che il curatore, essendo tenuto alla dichiarazione di successione, è responsabile d’imposta e deve corrispondere i relativi tributi, comprese le imposte ipotecarie e catastali, esclusivamente nei limiti del valore dei beni ereditari posseduti e senza responsabilità sul patrimonio personale. Accoglie quindi il ricorso dell’Agenzia, cassa la decisione e rigetta nel merito l’originaria impugnazione, compensando integralmente le spese.
Massima
In materia di eredità giacente, il curatore deve considerarsi un responsabile di imposta per i tributi dovuti dall'eredità, seppur nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso:
non vi è dubbio infatti che il curatore non sia tenuto ultra vires, sicché non debba risponderne direttamente personalmente con i propri beni, in quanto ex lege non può che risponderne nei limiti di patrimonio ereditario. Pertanto, deve ritenersi, che il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, e 31 del Decreto Legislativo n. 346/1190, alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell'articolo 36, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo citato, al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, sui quali cade la responsabilità patrimoniale.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza in epigrafe indicata, respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del sig. A.A. (nella sua qualità di curatore della eredità giacente di B.B.)
avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lucca n. 355/2017 di accoglimento del ricorso proposto dal detto curatore dell'eredità giacente, relativo ai plurimi avvisi di liquidazione e cartelle di pagamento oggetto di impugnazione, riferiti ad imposta di bollo, catastale, ipotecaria e registro inerenti la procedura di successione, con il quale l'Ufficio aveva ingiunto il pagamento di Euro 967,00 considerandolo coobbligato al pagamento del tributo gravante sulla eredità giacente.
2. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso il sig. A.A.
3. Parte resistente ha depositato memoria ex art. 380-bis 1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 36 commi 3, 4, 27 comma 2 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 , nonché degli articoli 2 e 10 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347 , in uno con l' art. 530 primo e secondo comma cod. civ.
1.1. La CTR avrebbe errato nel ritenere esclusa una responsabilità del curatore della eredità giacente rispetto ai tributi gravanti sulla dichiarazione di successione registrata a norma degli artt. 27 e ss. del D.Lgs. n. 346 del 1990 .
2. Il ricorso deve essere accolto.
3. Il controricorrente è stato destinatario dell'atto impositivo nella sua qualità di curatore della eredità giacente.
3.1. In tema di imposte ipotecarie e catastali correlate alla successione, il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28 , comma 2, e 31 del D.Lgs. n. 346 del 1990 , alla presentazione della dichiarazione di successione, è per conseguenza tenuto, ai sensi dell' art. 36 , commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 346 del 1990 , anche al pagamento del relativo tributo, seppur nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso ( Cass. 15/07/2009 n. 16428 ). Allo stesso modo, non si può certamente ritenere che debba risponderne con le proprie personali sostanze, essendo invece tenuto a rispondere solo nei limiti del patrimonio della eredità giacente.
3.2. In particolare, dal punto di vista normativo, l'art. 36 D.Lgs. 346/1990 dispone che sono soggetti obbligati al pagamento dell'imposta solo "1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. 2. Il coerede che ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria."; mentre ai sensi del comma 3 è previsto che: "3. Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Si applica l'art. 58 del testo unico sull'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ."
3.3. Se ne deve dedurre la circostanza che, atteso che il curatore dell'eredità giacente è tenuto a presentare la dichiarazione (art. 28), tale adempimento si lega necessariamente, in base al chiaro disposto normativo, all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento (art. 36).
3.4. Deve osservarsi, in proposito, che è espressamente previsto per il curatore della eredità giacente proprio l'onere di promuovere la necessaria autorizzazione (art. 530 cod. civ.) per il pagamento dei debiti ereditari, dei quali è nel possesso (per tale dovendosi intendersi la relazione con i beni, che debbono formare oggetto di inventario, sicuramente a fini fiscali).
3.5. Quanto appena rilevato trova ulteriore conferma proprio nell'art. 36 che, al comma 4, prevede la facoltà di promuovere la nomina di un curatore da parte del fisco: se il curatore non potesse assolvere al debito tributario non vi sarebbe invero ragione alcuna di prevedere di una siffatta facoltà.
3.6. Come la Corte ha già rilevato (Cass., 15 luglio 2009, n. 16428 ), il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell' art. 28 , comma 2, del D.Lgs. n. 346 del 1990 , alla presentazione della dichiarazione di successione, è dunque tenuto, ai sensi dell' art. 36 , commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 346 del 1990 , al pagamento del relativo tributo, sempre e comunque nei soli limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso.
3.7. In sintesi, il curatore deve considerarsi un responsabile di imposta per i tributi dovuti dall'eredità giacente, seppur nei limiti "del valore dei beni ereditari in suo possesso": non vi è dubbio infatti che il curatore non sia tenuto ultra vires, sicché non è condivisibile, sul punto, la tesi della Avvocatura erariale nella parte in cui ritiene che debba risponderne direttamente personalmente con i propri beni (pag. 13 del ricorso), in quanto ex lege non può viceversa che risponderne nei limiti di patrimonio ereditario. Tra l'altro, si osserva, unitamente alla istanza di fissazione della udienza è stata allegata documentazione relativa allo stato (attivo) di liquidità della eredità giacente, sicché il riferimento appare sul punto anche non del tutto conferente.
3.8. Alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte, deve ritenersi, in conclusione, che il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28 , comma 2, e 31 del D.Lgs. n. 346 del 1990 , alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell' art. 36 , commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 346 del 1990 , al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, sui quali cade la responsabilità patrimoniale.
3.9. Ne consegue che la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione della norma oggetto di ricorso (artt. 36 commi 3, 4, 27 comma 2 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 , nonché degli articoli 2 e 10 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347 , in uno con l' art. 530 primo e secondo comma cod. civ.).
4. Il ricorso va quindi accolto nei termini sopra indicati, e cassata la decisione impugnata, non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 secondo comma cod. proc. civ., va respinto l'originario ricorso del contribuente.
5. Le spese del giudizio di merito e di legittimità vanno integralmente compensate, stante la novità della questione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'originario ricorso del contribuente. Spese dell'intero giudizio compensate.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2024.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2024.
Domande frequenti
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