Sintesi
Una società ha ricevuto nel 2021 un contributo regionale risarcitorio per i danni provocati nel 2015 da un’esondazione a beni strumentali aventi valore fiscalmente riconosciuto pari a zero. L’Agenzia afferma che l’indennità percepita in un periodo successivo all’evento conserva rilevanza reddituale come sopravvenienza attiva. L’intero contributo concorre pertanto alle basi imponibili IRES e IRAP; può essere rateizzato soltanto se ricorrono tutti i presupposti previsti dall’articolo 86, comma 4, del TUIR.
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