Interpello n. 80 del 18/01/2023

Indennità risarcitorie – Trattamento fiscale dei contributi percepiti in un periodo d'imposta successivo a quello dell'evento dannoso – Artt. 88 comma 2, 86 comma 4 e 101 del TUIR

Tipologia
Interpello
Numero
80
Data
18/01/2023
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

Una società ha ricevuto nel 2021 un contributo regionale risarcitorio per i danni provocati nel 2015 da un’esondazione a beni strumentali aventi valore fiscalmente riconosciuto pari a zero. L’Agenzia afferma che l’indennità percepita in un periodo successivo all’evento conserva rilevanza reddituale come sopravvenienza attiva. L’intero contributo concorre pertanto alle basi imponibili IRES e IRAP; può essere rateizzato soltanto se ricorrono tutti i presupposti previsti dall’articolo 86, comma 4, del TUIR.

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