Interpello n. 63 del 04/03/2025
Errori contabili – errata classificazione – correzione – rilevanza IRES e IRAP – art. 83, co. 1, del Tuir – art. 8, co. 1–bis, del decreto–legge n. 73 del 2022
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 63
- Data
- 04/03/2025
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
Una società di capitali ha dedotto integralmente nel 2022 il costo di due semirimorchi, erroneamente classificato tra i costi d’esercizio, correggendo nel bilancio 2023 l’iscrizione dei beni e l’ammortamento. L’Agenzia riconosce rilevanza IRES e IRAP alla correzione nel 2023, poiché l’errore di classificazione ha prodotto anche un’errata imputazione temporale; rileva che sia sottoposto a revisione legale l’esercizio della correzione, non necessariamente quello dell’errore. Nel 2023 la società recupera a tassazione i costi indebitamente dedotti e può dedurre la quota 2022 nei limiti dell’ammortamento fiscalmente consentito.
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