Interpello n. 63 del 04/03/2025

Errori contabili – errata classificazione – correzione – rilevanza IRES e IRAP – art. 83, co. 1, del Tuir – art. 8, co. 1–bis, del decreto–legge n. 73 del 2022

Tipologia
Interpello
Numero
63
Data
04/03/2025
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

Una società di capitali ha dedotto integralmente nel 2022 il costo di due semirimorchi, erroneamente classificato tra i costi d’esercizio, correggendo nel bilancio 2023 l’iscrizione dei beni e l’ammortamento. L’Agenzia riconosce rilevanza IRES e IRAP alla correzione nel 2023, poiché l’errore di classificazione ha prodotto anche un’errata imputazione temporale; rileva che sia sottoposto a revisione legale l’esercizio della correzione, non necessariamente quello dell’errore. Nel 2023 la società recupera a tassazione i costi indebitamente dedotti e può dedurre la quota 2022 nei limiti dell’ammortamento fiscalmente consentito.

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