Sintesi
Una società intende cedere un terreno edificabile adibito a parcheggio ricevendo, in permuta, posti auto da costruire sulla stessa area e un conguaglio in denaro. L’Agenzia esclude la regola che limita la plusvalenza al solo conguaglio: il parcheggio futuro, non essendo ancora esistente né immesso nel ciclo produttivo, non è assoggettabile ad ammortamento fiscale e non integra il requisito del corrispettivo costituito da beni ammortizzabili. La permuta genera pertanto una plusvalenza imponibile da determinare secondo le regole ordinarie degli articoli 9 e 86 del TUIR.
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