Per il 2025 un commerciante in regime forfettario dichiara ricavi pari a 62.000 euro e un reddito imponibile di 24.800 euro, ottenuto con il coefficiente di redditività del 40%. Il portale Fatture e Corrispettivi mostra acquisti regolarmente fatturati per 38.000 euro, ma circa 25.000 euro di merce sono stati acquistati come privato, senza alcuna fattura. Il quadro RS non è stato compilato e, durante l’accesso in negozio, l’Agenzia ha rilevato giacenze che gli acquisti documentati non spiegano. I rischi sono due. Il primo è una sanzione per la mancata compilazione degli obblighi informativi, compresa tra 250 euro e 2.000 euro, che si può sanare con dichiarazione integrativa e ravvedimento; il secondo, assai più grave, è un accertamento che parte dagli acquisti per ricostruire i ricavi. Applicando ai soli acquisti documentati un ricarico stimato di 2,2, i ricavi arriverebbero a 83.600 euro: la differenza è di 21.600 euro e comporta una maggiore imposta sostitutiva di 1.296 euro, cui si aggiungono sanzioni e interessi. A pesare di più sono, però, i 25.000 euro privi di fattura.
- DATI SUI COSTI DA COMUNICAREObblighi Informativi: Cosa rimane a carico anche nel forfettario
Il regime forfettario dispensa dalla contabilità ordinaria, ma gli obblighi informativi restano. L’art. 1, comma 73, della legge 190/2014 rimanda a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, chiamato a stabilire quali dati vadano forniti. Nel modello Redditi PF 2026, il rigo RS376 serve a indicare i costi sostenuti per acquistare materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, compresi gli oneri accessori imputabili direttamente e le spese per lavorazioni affidate a terzi. Secondo le istruzioni, la compilazione avviene insieme ai righi RS375 e RS378.
Il ruolo di questi dati è chiaro: poiché i forfettari non rientrano negli indici sintetici di affidabilità, le informazioni del quadro RS consentono all’Agenzia di valutare la coerenza economica dell’attività.
- INTEGRATIVA E RAVVEDIMENTOSanzione Per Omissione: Da 250 euro, con possibilità di sanatoria
Per la mancata indicazione dei dati obbligatori non esiste una sanzione dedicata, e trova applicazione in via generale l’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, che fissa la sanzione tra 250 euro e 2.000 euro. L’irregolarità è sanabile con una dichiarazione integrativa e con il ravvedimento operoso, purché ne sussistano i presupposti, ossia purché non sia già cominciata un’attività di controllo che lo impedisce. Nel caso descritto l’accesso dell’Agenzia c’è già stato: la possibilità di regolarizzare va quindi valutata con cautela sullo specifico punto. Una norma del 2023 aveva previsto per il periodo 2021 una finestra priva di sanzioni, ma essa è ormai chiusa e per gli anni seguenti si applica la regola ordinaria.
- RICARICHI E GIACENZE DA RISCONTRAREAccertamento: Dai costi di acquisto ai ricavi
Le conseguenze sul controllo di merito sono molto più gravi. Gli acquisti fanno da base per misurare la congruità dei ricavi: l’Agenzia mette a confronto ricavi dichiarati, giacenze di magazzino e percentuali di ricarico normali per il settore. Quando i ricavi appaiono troppo esigui rispetto alla merce acquistata, è possibile ricostruire quelli effettivi in via induttiva.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Ricavi dichiarati | 62.000 euro |
| Acquisti documentati | 38.000 euro |
| Ricavi stimati con coefficiente di ricarico 2,2 | 83.600 euro |
| Differenza di ricavi | 21.600 euro |
| Reddito imponibile ricostruito (coefficiente 40%) | 33.440 euro |
| Reddito dichiarato | 24.800 euro |
| Maggiore imposta sostitutiva al 15% | 1.296 euro |
Si tratta di una ricostruzione ipotetica, che per reggere deve fondarsi sugli elementi emersi durante il controllo. Il 15% è l’aliquota ordinaria dell’imposta sostitutiva; occorre ricordare che, per un’attività avviata da poco, può valere l’aliquota agevolata del 5%, e che la differenza calcolata non comprende sanzioni e interessi.
- ORIGINE DELLA MERCE DA PROVAREAcquisti Senza Fattura: L’aspetto più critico
L’aspetto più delicato è rappresentato dai circa 25.000 euro di merce acquistata senza fattura. Le giacenze prive di documenti possono spingere l’Ufficio a indagare sulla provenienza dei beni e sulle risorse usate per pagarli, nonché a cercare ricavi non dichiarati. Il controllo può inoltre estendersi alle annualità precedenti che sono ancora accertabili. Poiché tali acquisti non sono stati dichiarati, essi non servono neppure a giustificare il costo, e il forfettario non ha comunque la possibilità di dedurre costi in modo analitico.
- INVENTARIO, PAGAMENTI E INTEGRATIVACome Regolarizzare: Gli interventi pratici
Il contribuente dovrebbe sanare le omissioni dichiarative e ricostruire nel dettaglio acquisti e movimentazioni di magazzino, tenendo ogni elemento utile a giustificare le operazioni. Concretamente:
- presentare una dichiarazione integrativa, compilando il rigo RS376 e gli altri righi del quadro RS con i dati corretti;
- considerare il ravvedimento operoso per la sanzione, se non è precluso;
- ricostruire inventario, bolle e movimenti di magazzino;
- documentare l’origine delle merci e i mezzi di pagamento;
- d’ora in poi, pretendere sempre la fattura e indicare con esattezza gli acquisti.
Essere esonerati dalla contabilità non cancella il dovere di documentare gli acquisti e di provare la coerenza economica dell’attività. Chi se ne dimentica rischia, con un accertamento, di perdere i benefici del regime e, nei casi più seri, di subire contestazioni ancora più gravi.
Domande frequenti
Quale sanzione rischia il forfettario che non compila il quadro RS?
La mancata indicazione dei dati obbligatori nel quadro RS comporta in via generale una sanzione da 250 a 2.000 euro. L’omissione può essere sanata con dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso, verificando i presupposti e gli eventuali controlli già avviati.
Gli acquisti senza fattura possono far ricostruire i ricavi del forfettario?
Le merci prive di fattura e le giacenze incoerenti con gli acquisti documentati possono sostenere una ricostruzione induttiva dei ricavi. L’Agenzia confronta ricavi, magazzino e ricarichi: il calcolo deve comunque fondarsi sugli elementi effettivamente emersi durante il controllo.
Come può regolarizzare il forfettario gli acquisti e il quadro RS?
Occorre ricostruire acquisti e movimentazioni di magazzino, documentare provenienza delle merci e pagamenti e presentare l’integrativa con i dati corretti del quadro RS. Il ravvedimento va valutato separatamente, tenendo conto delle condizioni applicabili e dei controlli eventualmente già iniziati.

