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Per i contribuenti con periodo d’imposta pari all’anno solare, il 30 novembre 2026 è il termine per pagare la seconda rata dell’acconto 2026, oppure l’intero acconto in un’unica soluzione se la somma dovuta è contenuta. Sono tenuti al versamento persone fisiche, società di persone, società di capitali, enti, forfettari e chi paga cedolare secca, Ivie e Ivafe. Due sono i modi per quantificare la somma: il metodo storico, che muove dall’imposta del 2025, e il metodo previsionale, fondato sull’imposta che si stima di dovere per il 2026. Il metodo storico non coincide con la semplice lettura di un rigo della dichiarazione: in certi casi la legge chiede di ricalcolare l’imposta 2025 come se alcune agevolazioni non fossero state applicate. Il metodo previsionale alleggerisce l’esborso, ma una stima troppo ottimistica porta alle sanzioni per insufficiente versamento, sanabili con il ravvedimento operoso. Per chi ha aderito al concordato preventivo biennale, invece, il riferimento è il reddito concordato e non quello effettivo.

- ESERCIZIO SOLARE E TERMINE UNICOScadenza: A chi si applica il 30 novembre

L’acconto anticipa l’imposta che verrà liquidata con la dichiarazione dell’anno seguente. Per il 2026 coinvolge Irpef, Ires, Irap e imposte sostitutive: quella dei forfettari, la cedolare secca sulle locazioni e le imposte su immobili e attività finanziarie detenuti all’estero, vale a dire Ivie e Ivafe. La data del 30 novembre vale per i soggetti il cui esercizio coincide con l’anno solare. Le società con esercizio diverso pagano di norma la seconda o unica rata l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta.

Il versamento di novembre non è frazionabile. Chi non è in grado di pagare può imboccare tre strade: ridurre l’acconto con il metodo previsionale, se ne ricorrono le condizioni; pagare in compensazione utilizzando i crediti disponibili; versare in ritardo col ravvedimento operoso, accettando interessi e sanzioni ridotte. Poiché il 30 novembre 2026 è un lunedì, non si pone la questione del rinvio al primo giorno lavorativo successivo.

- IMPOSTA DI RIFERIMENTO RETTIFICATAMetodo Storico: Perché la base non è sempre il rigo della dichiarazione

Di regola si assume come riferimento l’imposta dovuta per il 2025, che emerge dalla dichiarazione presentata nel 2026. Il rigo da consultare è il RN34 del modello Redditi PF per le persone fisiche, il RN17 del modello Redditi SC per le società di capitali, il RN28 del modello Redditi ENC per gli enti e il rigo IR21 per l’Irap. In genere l’acconto complessivo equivale al 100% di tale importo, con l’eccezione di discipline particolari come quella del concordato preventivo biennale.

La base storica richiede però cautela nella costruzione. Se la legge stabilisce che certe agevolazioni, esclusioni o differimenti non devono ridurre l’acconto, il contribuente è tenuto a calcolare un’imposta virtuale, ossia quella che si sarebbe ottenuta in assenza del beneficio. Tale ricalcolo vale esclusivamente per l’acconto 2026 e lascia intatto il saldo 2025 già versato. I casi più frequenti sono elencati più avanti.

- STIMA DOCUMENTATA DEL DEBITOMetodo Previsionale: Quando conviene pagare meno

Come alternativa, l’acconto può essere commisurato all’imposta che il contribuente ritiene di dovere per il 2026. La scelta è praticabile tributo per tributo: si può, ad esempio, mantenere il metodo storico per l’Irap e adottare il previsionale per l’Irpef, a condizione che il calcolo resti coerente per ogni imposta.

Il previsionale non consiste in una riduzione percentuale dell’acconto storico. Si deve stimare l’imposta 2026 e applicare a questa le regole ordinarie dell’acconto. Il metodo funziona nella pratica quando si può documentare un calo di reddito: per esempio per minori compensi professionali, cessazione dell’attività, perdita di un rapporto di lavoro, maggiori oneri deducibili o detraibili, oppure ingresso in un regime che cambia la base imponibile. Lo stesso vale per chi nel 2026 passa dalla contabilità ordinaria a quella semplificata per cassa: nel primo anno di applicazione del criterio di cassa il reddito diminuisce delle rimanenze finali che avevano già concorso al reddito 2025 secondo il criterio di competenza. L’imposta 2026 risulta dunque più bassa, e un acconto storico, calcolato su una base più alta, sarebbe eccessivo.

Un caso diverso riguarda l’Irpef. Con la legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025) l’aliquota dello scaglione da 28.000 a 50.000 euro è scesa dal 35% al 33%, mentre l’imposta 2025 posta a base dell’acconto storico era stata calcolata con l’aliquota del 35%. Per un reddito imponibile di 40.000 euro, 12.000 euro ricadono nello scaglione interessato e la differenza teorica, prima delle detrazioni, è di circa 240 euro. La cifra non è rilevante, ma dimostra che anche chi ha redditi stabili può ottenere con il previsionale un risparmio, modesto ma documentabile. Il calcolo ha solo valore illustrativo: la riduzione concreta dipende da detrazioni, addizionali e situazione individuale.

Il pericolo rimane quello di una stima errata. Se l’imposta effettiva 2026 supera quella prevista, la quota non versata integra un insufficiente versamento. È consigliabile custodire un prospetto di calcolo datato e fondato su dati contabili, perché in caso di controllo spetta al contribuente provare che la previsione era ragionevole.

- RIPARTIZIONE ISA E IMPORTI MINIMISoglie e Rate: Quanto si versa e in quanti pagamenti

Gli importi minimi seguono regole precise. Per l’Irpef l’acconto non è dovuto se il rigo RN34 non supera 51,65 euro. Fra 51,65 e 257,52 euro si paga una sola rata entro il 30 novembre. Oltre 257,52 euro l’acconto si ripartisce in due rate: 40% e 60% per chi non è soggetto agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), 50% e 50% per chi lo è. Tale distinzione discende dall’articolo 58, comma 1, del D.L. n. 124/2019, mentre la soglia di 103 euro per la prima rata, corrispondente al 40% di 257,52 euro, richiama il D.L. n. 63/2002. In via generale le medesime soglie si applicano all’Irap dei soggetti Irpef.

Per l’Ires l’acconto non spetta se l’importo di riferimento non va oltre 20,66 euro, e la stessa soglia vale in via generale per l’Irap dei soggetti Ires. Quanto all’Irap, la soglia è di 51,65 euro per società di persone e associazioni professionali e di 20,66 euro per gli altri soggetti. Le società non operative, soggette alla maggiorazione Ires del 10,5%, devono determinare a parte il relativo acconto.

Imposta Base di calcolo Codice tributo seconda o unica rata
Irpef Rigo RN34, modello Redditi PF 4034
Ires Rigo RN17 (Redditi SC) o RN28 (Redditi ENC) 2002
Maggiorazione Ires società non operative Verifica separata 2019
Irap Rigo IR21, totale imposta 3813
Cedolare secca Rigo LC1, campo 5, Redditi PF 1841
Imposta sostitutiva forfettari Imposta sostitutiva 2025 1791
Imposta sostitutiva regime di vantaggio Imposta sostitutiva 2025 1794
Ivie Quadro RW 4045
Ivafe Quadro RW 4048

Si consideri un esempio. Un artigiano non soggetto agli Isa presenta un rigo RN34 di 6.000 euro. L’acconto complessivo è di 6.000 euro: la prima rata ammontava a 2.400 euro e la seconda, in scadenza il 30 novembre, a 3.600 euro. Un professionista soggetto agli Isa, con lo stesso importo, avrebbe versato 3.000 euro con la prima rata e ne deve altri 3.000 con la seconda. La seconda rata si determina sul totale dell’acconto dovuto applicando la percentuale prevista, e non come differenza rispetto a quanto effettivamente pagato in estate: se la prima rata è stata versata in misura inferiore al dovuto, lo scarto si sana separatamente, con il ravvedimento.

- ACCONTI DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVETasse Piatte: Forfettari, cedolare secca, Ivie e Ivafe

I forfettari pagano l’acconto dell’imposta sostitutiva con il codice 1791, mentre per chi è rimasto nel vecchio regime di vantaggio il codice è 1794. Di regola l’acconto 2026 della cedolare secca corrisponde al 100% dell’imposta dovuta per il 2025, leggibile nel rigo LC1, campo 5, del modello Redditi PF 2026. Se l’importo non supera 51,65 euro non è dovuto nulla; fino a 257,52 euro si paga in un’unica soluzione entro il 30 novembre; oltre tale soglia si applica la ripartizione 40/60 per i non Isa e 50/50 per gli Isa.

Sulla cedolare secca, il metodo previsionale merita una considerazione. Chi dal 2026 opta per la cedolare sui canoni abitativi può abbassare l’acconto Irpef, dato che quel reddito non confluirà più nella base ordinaria. Al contrario, chi nel 2026 abbandona la cedolare può stimare il nuovo debito Irpef e la conseguente minore o assente debenza dell’acconto di cedolare. In entrambe le ipotesi occorre coerenza: le stime sulle due imposte devono muovere dalla medesima ipotesi di tassazione dei canoni.

Per Ivie e Ivafe, determinate nel quadro RW, l’acconto è pari al 100% dell’imposta di riferimento. La suddivisione è 50% più 50% per i soggetti Isa e 40% più 60% per gli altri, purché sussistano i presupposti per il pagamento in due rate.

- BENEFICI DA NEUTRALIZZARERettifiche Obbligatorie: Quando l’imposta 2025 va ricalcolata

Il ricalcolo rappresenta il passaggio più delicato del metodo storico. Le fattispecie che seguono sono quelle indicate nella fonte da cui nasce questo articolo. Per alcune di esse i riferimenti normativi, in particolare i numeri dei commi, non sono stati controllati in autonomia sui testi vigenti e vanno riscontrati prima dell’applicazione.

Noleggio occasionale e distributori di carburante

I proventi del noleggio occasionale di unità da diporto, assoggettati all’imposta sostitutiva del 20%, rientrano nella rideterminazione del reddito 2025 ai fini dell’acconto 2026 con il metodo storico. Le norme richiamate sono l’articolo 49-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 171/2005 e l’articolo 59-ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012. Ad esempio, chi nel 2025 ha dichiarato redditi ordinari per 92.000 euro e ha incassato 18.000 euro di noleggio occasionale tassato con sostitutiva deve ricostruire una base che includa anche i 18.000 euro. Gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, per contro, devono neutralizzare la deduzione forfettaria per scaglioni di ricavi disposta dall’articolo 34 della legge n. 183/2011.

Liberalità a imprese in crisi e maxi-deduzione del costo del lavoro

Le imprese in crisi o in procedura concorsuale che hanno ricevuto liberalità, e che in base al D.L. n. 18/2016 hanno escluso una quota dal reddito come sopravvenienza attiva, devono comprendere nel calcolo storico la quota dedotta nel periodo di riferimento. Quanto alla maxi-deduzione del costo del lavoro, collegata agli incrementi occupazionali e alle nuove assunzioni a tempo indeterminato (articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023, con la circolare n. 1/E del 20 gennaio 2025), il metodo storico impone di ricostruire l’imposta 2025 senza la maggiorazione. Un esempio: una società che nel 2025 ha dedotto una maxi-deduzione di 28.000 euro somma tale cifra al reddito e ricalcola l’Ires teorica solo ai fini dell’acconto. Stando alla fonte, col metodo previsionale non andrebbe considerata la proroga della misura per il 2026 prevista dalla legge n. 207/2024: l’indicazione non è stata riscontrata sul testo.

Ires premiale e plusvalenze rateizzate

Le società che nel 2025 hanno usufruito dell’Ires premiale, con aliquota ridotta al 20% anziché al 24% (legge n. 207/2024), devono determinare l’acconto storico 2026 tenendo conto dell’Ires ordinaria che sarebbe risultata senza la riduzione. Il beneficio resta valido per il saldo 2025, ma non abbassa la base dell’acconto 2026. Non è stato verificato se la riduzione sarà ancora disponibile per il 2026: le fonti consultate non concordano, e per scegliere fra storico e previsionale bisogna consultare il testo vigente.

Riguardo alle plusvalenze, la fonte riferisce che la legge di bilancio 2026 avrebbe soppresso dal 2026 la facoltà di rateizzare la tassazione, tranne che per le plusvalenze da cessione di aziende o rami d’azienda posseduti da oltre tre anni, ancora ripartibili in cinque esercizi (legge n. 199/2025, articolo 1, commi 42 e 43). La modifica non è stata controllata in autonomia. Ove venisse confermata, chi nel 2025 ha rateizzato una plusvalenza esclusa dall’eccezione deve far concorrere l’intero importo alla base storica 2026. Una società che nel 2025 ha realizzato una plusvalenza di 75.000 euro, tassandone un quinto, cioè 15.000 euro, dovrebbe perciò ricostruire il reddito con 75.000 euro. Chi ha aderito al concordato preventivo biennale deve tenere presente che la plusvalenza incide come rettifica del reddito concordato.

- ACCONTI TRA SOCIETÀ E SOCITrasparenza Fiscale: Il passaggio tra regime ordinario e piccola trasparenza

La piccola trasparenza dell’articolo 116 del Tuir consente a una srl con pochi soci persone fisiche di attribuire il proprio reddito ai soci, che lo assoggettano a Irpef. Il passaggio dal regime ordinario alla trasparenza, o quello contrario, non cancella l’obbligo di acconto. Nel primo anno di trasparenza la società paga l’acconto Ires con il metodo storico; se opta per il previsionale, deve considerare l’Ires figurativa che sarebbe stata dovuta senza l’opzione. Le somme versate dalla società sono poi scomputabili dai soci, pro quota, come acconto Irpef, in base alla certificazione che la società è tenuta a rilasciare.

Ecco un esempio. Una srl con due soci al 50% sceglie la trasparenza dal 2026 e ha un acconto Ires storico di 8.400 euro: lo paga ugualmente, e ciascun socio può scomputare 4.200 euro nel proprio modello Redditi PF. Negli anni successivi la società non versa più l’acconto Ires sul reddito imputato, mentre i soci determinano l’acconto Irpef tenendo conto di tale reddito. Quando si torna al regime ordinario, o se si decade dal regime, la società prende come base l’imposta figurativa che sarebbe risultata sul reddito dell’ultimo periodo in trasparenza: se l’imposta figurativa 2025 fosse di 22.000 euro, essa costituirebbe la base storica dell’acconto 2026, salvo ricorso al previsionale.

- BIENNIO E REDDITO DI RIFERIMENTOConcordato Biennale: Reddito concordato e maggiorazioni

Chi ha aderito al concordato preventivo biennale (Cpb) determina l’acconto con le regole ordinarie, ma applicate al reddito e al valore della produzione netta concordati. L’articolo 20 del D.Lgs. n. 13/2024 prevede tale regola per i periodi oggetto di concordato; la fonte segnala che dal 1° gennaio 2027 il rinvio passa all’articolo 103 del D.Lgs. n. 141/2026, nel testo unico che ha raccolto la disciplina. I riferimenti al D.Lgs. n. 141/2026 non sono stati controllati sul testo ufficiale.

Ai fini dell’acconto storico 2026 conta dunque il reddito 2025 concordato e non quello realizzato, anche se il contribuente non rinnova il concordato per il biennio successivo. Se il reddito effettivo risulta inferiore a quello concordato, rimane percorribile il metodo previsionale, sulla base di una stima documentata del 2026. Per chi ha aderito al biennio 2024-2025, la base è il reddito concordato 2025, con il valore della produzione netta concordato ai fini Irap, senza maggiorazioni. Per chi ha aderito al biennio 2025-2026, il 2026 è il secondo anno di concordato: il calcolo poggia sul reddito concordato e deve escludere la quota soggetta alla flat tax incrementale, ossia all’imposta sostitutiva sul reddito eccedente quello dichiarato nell’anno precedente (articolo 20-bis del D.Lgs. n. 13/2024). Su tale imposta sostitutiva non è dovuto alcun acconto: non esistono codici tributo dedicati, come ha ricordato la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 48/E del 19 settembre 2024, citata dalla fonte e non verificata in autonomia.

Nel primo anno di adesione, con il metodo storico, è prevista una maggiorazione dell’acconto pari al 10% per le imposte sui redditi e al 3% per l’Irap, calcolata sulla differenza positiva indicata dalla norma. Non vi è maggiorazione per chi rinnova senza interruzione dal biennio 2024-2025 al 2026-2027. In tal senso va intesa la modifica introdotta, secondo le ricostruzioni della stampa specializzata, dal D.Lgs. n. 148/2026, che avrebbe inserito un comma 3-bis nell’articolo 20 del D.Lgs. n. 13/2024; né la data né il testo del decreto sono stati verificati. Resta escluso dall’esenzione chi salta un biennio e aderisce di nuovo successivamente.

- VINCOLI SUI CREDITI DISPONIBILICompensazioni F24: Crediti utilizzabili e limiti

Per pagare l’acconto si possono impiegare anche crediti d’imposta disponibili. Nella compensazione verticale si utilizzano crediti e debiti relativi alla stessa imposta e al medesimo ente impositore, come un credito Irpef a scomputo dell’acconto Irpef. Quella orizzontale, al contrario, sfrutta crediti di tributi o contributi diversi e obbliga a inviare l’F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, secondo le regole dell’articolo 11, comma 2, del D.L. n. 66/2014 e dell’articolo 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223/2006.

Nelle compensazioni orizzontali vanno controllati vari vincoli: i limiti annui di utilizzo, l’eventuale visto di conformità, la presenza di crediti derivanti da dichiarazioni integrative presentate oltre l’anno (articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998), i crediti previdenziali e assistenziali (articolo 17, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. n. 241/1997) e l’esistenza di debiti tributari non pagati. Su quest’ultimo aspetto conviene esaminare l’estratto dei carichi affidati alla riscossione: le cartelle scadute possono impedire la compensazione o farla sanzionare. A tali controlli si somma la possibilità che l’Agenzia delle entrate blocchi la delega quando emergono fattori di rischio.

- COSTO DEL VERSAMENTO INSUFFICIENTEErrori e Ritardi: Sanzioni e ravvedimento operoso

Il pagamento tardivo o insufficiente comporta, in via ordinaria, una sanzione del 25% sull’importo non versato (articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997, nella versione modificata dal D.Lgs. n. 87/2024 per le violazioni successive al 1° settembre 2024). Con il ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, il contribuente può sanare spontaneamente la posizione versando imposta, interessi legali e una sanzione ridotta, tanto più contenuta quanto più tempestivo è l’intervento. Le percentuali di riduzione variano con il ritardo e non sono riportate qui perché le fonti consultate non coincidono nei dettagli: per il calcolo è opportuno usare le tabelle ufficiali o i software dello studio.

Per chi adotta il metodo previsionale vale infine una regola di buon senso: se durante l’anno la situazione migliora, ad esempio per commesse straordinarie in arrivo prima del 30 novembre, conviene aggiornare la stima prima di versare, in modo da evitare la sanzione per insufficiente versamento.

- PROSPETTO DA CHIUDERE PRIMA DELL’F24Controlli Finali: Una lista per lo studio e per l’impresa

Prima di trasmettere l’F24 è utile attenersi a un ordine costante, che riduce il rischio di errori in una scadenza ricorrente ma ricca di eccezioni.

  • Soggetto e periodo d’imposta: accertare che l’esercizio coincida con l’anno solare, altrimenti ricalcolare la scadenza;
  • Base storica: partire dal rigo giusto (RN34, RN17, RN28, IR21, LC1) e riscontrare le rettifiche di legge sopra elencate;
  • Isa o non Isa: da ciò dipende la ripartizione 50/50 oppure 40/60 e dunque l’importo di novembre;
  • Convenienza del previsionale: mettere a confronto le due stime e custodire un prospetto datato;
  • Concordato: accertare quale biennio sia applicabile e se la maggiorazione del 10% e del 3% sia dovuta;
  • Crediti in compensazione: esaminare limiti, visto di conformità e carichi scaduti prima di inoltrare la delega;
  • Codici tributo: impiegare quello esatto per ciascuna imposta, perché un codice sbagliato equivale a un versamento attribuito male.

In sintesi, il 30 novembre non interessa solo chi deve versare di più: chi ha errato la base storica o ha sottovalutato il ricalcolo dell’Ires premiale, della maxi-deduzione o delle plusvalenze rischia l’insufficiente versamento, mentre chi può documentare un calo di reddito è in grado di pagare meno e di preservare liquidità. Dato che le regole su concordato e testo unico sono state modificate da poco, i riferimenti non verificati segnalati sopra vanno confermati sulle fonti ufficiali prima di sottoscrivere il calcolo.

Domande frequenti

Quando si paga la seconda rata degli acconti 2026?

Per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, la seconda o unica rata degli acconti 2026 scade il 30 novembre e non è rateizzabile. Le società con esercizio diverso pagano di norma entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta.

Posso pagare un acconto più basso con il metodo previsionale?

Il metodo previsionale consente di calcolare l’acconto sull’imposta stimata per il 2026 e può essere scelto separatamente per ciascun tributo. Serve una previsione documentata: se l’imposta effettiva supera quella stimata, l’insufficiente versamento espone a sanzioni e interessi.

La seconda rata degli acconti si può pagare con crediti fiscali?

È possibile utilizzare crediti disponibili in compensazione. Prima dell’invio dell’F24 vanno verificati limiti di utilizzo, eventuale visto di conformità e carichi scaduti. La compensazione orizzontale richiede l’invio tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate ed è soggetta ai relativi controlli.