La Settimana Fiscale
Il magazine del sabato con la sintesi completa, ragionata e operativa di tutte le novità fiscali, societarie e giuslavoristiche della settimana appena conclusa.
I fascicoli periodici curati dallo Studio Pizzano per professionisti e imprese: sintesi ragionate, novità normative e prassi operative, disponibili in formato PDF scaricabile e consultabile online.
Il magazine del sabato con la sintesi completa, ragionata e operativa di tutte le novità fiscali, societarie e giuslavoristiche della settimana appena conclusa.
La rassegna quotidiana con gli articoli operativi, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e le novità normative del giorno, raccolta in un pratico fascicolo PDF.
Nel 730/2026 il codice A è sostituito da G per gli ascendenti e P per gli altri familiari. La detrazione IRPEF spetta soltanto per genitori e nonni a carico conviventi, mentre fratelli, sorelle, suoceri, generi e nuore restano indicabili con P per eventuali benefici collegati, ma non danno più diritto alla detrazione dell’art. 12. La rettifica del 28 maggio 2026 ha eliminato la convivenza dalla casella G: il requisito va verificato nella colonna 7, da compilare solo per gli ascendenti conviventi. Essere a carico e generare la detrazione sono verifiche distinte.
Se il controllo automatizzato ex art. 36-bis riconosce tramite CIVIS un credito maggiore di quello dichiarato, non occorre una dichiarazione integrativa: l’esito favorevole costituisce il riconoscimento del maggior importo, da riportare nella dichiarazione successiva nel rigo del credito precedente del quadro RN, per l’IRPEF RN36, e poi nel quadro RX. Il contribuente può riportarlo, compensarlo in F24 o chiederne il rimborso, dopo aver escluso dal cassetto fiscale duplicazioni. Oltre 5.000 euro annui serve il visto, salvo soglie premiali previste.
La mancata approvazione del bilancio va distinta tra semplice disguido, da risolvere con una nuova convocazione, e conflitto insanabile tra soci, che può condurre allo scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea. Gli amministratori devono rispettare i termini di convocazione: in caso contrario rischiano la sanzione da 1.032 a 6.197 euro, distinta da quella per il deposito tardivo. Restano dovuti IRES e dichiarazione dei redditi. Fino al 30 settembre 2026 è inoltre possibile riunirsi online anche senza previsione statutaria.
La mancata coincidenza tra il professionista che appone il visto di conformità IVA e il soggetto che trasmette la dichiarazione non basta a recuperare un credito effettivo, documentato e non contestato. Le pronunce del 2025 delle Corti tributarie di Bari e Lombardia, insieme agli orientamenti della Cassazione, convergono nel considerare l’irregolarità meramente formale quando il visto è rilasciato da un professionista abilitato. Il recupero resta invece legittimo se il credito è inesistente o se mancano abilitazione, documentazione o altri requisiti sostanziali.
L’acconto IMU 2026 scade il 16 giugno e si calcola con aliquote e detrazioni deliberate dal Comune per il 2025, ma non coincide necessariamente con la metà dell’importo versato l’anno precedente. Acquisti, vendite, variazioni di quota o di destinazione impongono di considerare i mesi di possesso effettivo nel primo semestre. Il saldo di dicembre funzionerà da vero conguaglio sulla base delle aliquote 2026 pubblicate nel Prospetto ministeriale entro il 28 ottobre. Prima dell’F24 occorre verificare anche pertinenze e agevolazioni locali.
La rottamazione quinquies, in vigore dal 30 dicembre 2025, comprende i debiti dichiarati e non versati e quelli derivanti dai controlli automatici e formali, ma esclude i carichi da accertamento fiscale e i contributi INPS richiesti a seguito di accertamento. Gli emendamenti in esame potrebbero ampliare la misura, riaprire la rottamazione quater per i decaduti, limitare i pignoramenti e coinvolgere le Casse professionali, ma non producono effetti finché non sono approvati, convertiti e pubblicati. Prima di agire va identificata la natura giuridica di ogni carico.
Il bilancio deve essere depositato al Registro delle Imprese entro 30 giorni dall’approvazione, contando dal giorno successivo. Per un bilancio 2025 approvato il 30 aprile 2026, il termine cade sabato 30 maggio: il deposito eseguito lunedì 1° giugno è quindi tempestivo per effetto della regola che sposta la scadenza al primo giorno lavorativo successivo. Dal 2 giugno scattano le conseguenze del ritardo, con sanzioni riferite a ciascun amministratore. Il termine lungo di 180 giorni richiede invece previsione statutaria, causa legale e motivazione nella relazione.
La circolare INPS n. 62/2026 impone di compilare il Quadro RR distinguendo, per artigiani e commercianti, reddito effettivo, concordato e misto, con partecipazioni in S.r.l. o redditi sostitutivi. I professionisti della Gestione separata devono considerare l'esclusione dei forfettari dal CPB dal 2025; per i lavoratori sportivi dilettantistici valgono franchigia di 5.000 euro e base IVS ridotta del 50% fino al 2027. I versamenti prorogati al 20 luglio 2026 slittano al 20 agosto con maggiorazione dello 0,80%; l'F24 richiede righi separati per debito e credito.
La Cassazione esclude lo scorporo dell'IVA dai maggiori ricavi ricostruiti con indagini finanziarie quando il contribuente può rivalersi sul cessionario ex articolo 60, comma 7, del D.P.R. 633/1972 e detrarre l'imposta. Per la Corte di giustizia UE lo scorporo opera solo se vengono meno entrambe le condizioni di neutralità. Resta distinto l'accertamento induttivo puro dell'evasore totale, nel quale la giurisprudenza lo ha ammesso. La difesa deve quindi provare la rivalsa concretamente impossibile, soprattutto nelle vendite al dettaglio a consumatori anonimi.
Nelle verifiche Superbonus l'Agenzia delle Entrate valuta il merito tecnico dei lavori: scompone il computo metrico, ricostruisce i prezzi, confronta SAL e documenti di cantiere e incrocia quantità e forniture con i DDT. Fatture, bonifici e visto di conformità non bastano se la contabilità non dimostra la coerenza dell'intervento; la difesa richiede competenze tributarie e tecniche. La Risoluzione n. 17/E/2026 conferma la detraibilità del margine del general contractor, purché remuneri l'esecuzione dei lavori e non il solo coordinamento amministrativo.