Cassazione, sentenza n. 17360 del 17/06/2021
Sentenza n. 17360 del 17/06/2021
La controversia derivava da accertamenti IRPEF e IRAP notificati a una società di persone e ai soci, successivamente impugnati anche dalla società ormai cancellata dal registro delle imprese. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione della società estinta, poiché la procura speciale presuppone un mandante esistente e non può essere sostituita dall’ultrattività del precedente mandato. Conferma inoltre la competenza della direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate e del relativo direttore a emettere e sottoscrivere gli avvisi di accertamento, ritenendo infondate le corrispondenti censure.
- Accertamento fiscale
- IRPEF
- IRAP
- Società di persone
- Processo tributario

