Cassazione, sentenza n. 17692 del 22/06/2021

Sentenza n. 17692 del 22/06/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
17692
Data
22/06/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Dalla documentazione depositata dall’Agenzia delle Entrate risultava il regolare perfezionamento della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016, compreso il pagamento delle somme dovute. La Corte dichiara quindi estinto il giudizio e compensa le spese, che restano a carico di chi le ha anticipate. Esclude inoltre il raddoppio del contributo unificato, misura applicabile soltanto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non suscettibile di estensione analogica.

Testo della pronuncia

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE

che:

– a seguito dell'udienza pubblica, in data 20 marzo 2021 è stata debitamente depositata in atti da parte dell'Agenzia delle Entrate per mezzo dell'avvocatura erariale ulteriore documentazione, unitamente alla comunicazione di conferma della regolare completa definizione della controversia ex D.L. n. 193 del 2016 come convertito in legge; da detta documentazione si evince il perfezionamento dei pagamenti dovuti;

– l'adesione alla procedura di definizione agevolata ed il suo perfezionamento conduce all'estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le anticipate ope legis.

– dette spese devono essere infatti compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (v. esattamente in termini: Sez. 5, sentenza n. 10198 del 27/04/2018; Sez. 6- L, ordinanza n. 28311 del 07/11/2018);

– quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 – 1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 62, ordinanza n. 6888 del 03/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Sez. 6-3, ordinanza n. 19562 del 30/09/2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio; compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell'estensore ai sensi dell'art. 132 c.p.c., u.c., a causa dell'emergenza Covid-19.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio riconvocata, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2021

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