Cassazione, sentenza n. 6098 del 1/03/2023
Sentenza n. 6098 del 01/03/2023
L’accertamento IVA era seguito a un accesso rimasto ineseguito per l’assenza della società presso la sede dichiarata; la CTR aveva annullato l’atto per mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale e del termine dilatorio. La Cassazione ha qualificato il controllo come accertamento “a tavolino”: per l’IVA il contraddittorio resta necessario, ma il contribuente deve indicare ragioni concrete e non pretestuose che avrebbero potuto condurre a un esito diverso. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza è stata cassata con rinvio per verificare tale prova di resistenza.
- IVA
- Accertamento fiscale
- Contenzioso
- Processo tributario

