Cassazione, sentenza n. 3005 del 1/02/2024
Liquidazione dell'imposta di registro - Decreto ingiuntivo - Principio di non dispersione della prova - Fascicolo informatico
Nel giudizio sulla liquidazione dell’imposta di registro relativa a un decreto ingiuntivo, il giudice d’appello aveva respinto le censure perché non aveva rinvenuto il decreto e una sentenza amministrativa già prodotti in primo grado. La Cassazione ha affermato che, nel processo tributario telematico, i documenti del fascicolo di parte confluiscono stabilmente nel fascicolo informatico d’ufficio e devono essere esaminati in appello senza necessità di nuovo deposito. Ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato al giudice regionale affinché riesamini l’appello utilizzando l’intera documentazione telematica.
- Imposta di registro
- Contenzioso
- Processo tributario

