Cassazione, sentenza n. 2865 del 31/01/2024
Sentenza n. 2865 del 31/01/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 2865
- Data
- 31/01/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerneva le sanzioni per l’omessa dichiarazione, negli anni 2008 e 2009, di disponibilità finanziarie detenute all’estero; i giudici di merito avevano annullato l’atto ritenendo decaduta l’Amministrazione. La Cassazione distingue la presunzione di evasione, norma sostanziale non retroattiva, dalle disposizioni sul raddoppio dei termini per accertamenti e sanzioni, considerate procedimentali e applicabili anche ai periodi precedenti al 1° luglio 2009, indipendentemente dall’operatività della presunzione legale. Accoglie pertanto il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza e rinvia al giudice tributario regionale per un nuovo esame e per le spese.
Testo della pronuncia
L'Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti di A.A. avverso la sentenza in epigrafe. Con quest'ultima la CTR, confermando la sentenza della CTP di Torino, ha dichiarato illegittimo l'atto di irrogazione sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero, emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti della contribuente per gli anni di imposta 2008 e 2009.
2. L'Ufficio, a seguito delle informazioni acquisite presso l'Amministrazione fiscale francese – consistenti nella documentazione bancaria (la c.d. "lista B.B.@") frutto del trafugamento, da parte di un funzionario della HSBC Private Bank di Ginevra, dei dati ("scheda-cliente", o "fiche") sulla clientela straniera, poi acquisiti dalle autorità francesi e da questa divulgati ad altri Paesi dell'UE a fini di contrasto dell'evasione fiscale -recuperava a tassazione, ai fini Irpef e relative addizionali, i redditi derivanti dalle disponibilità finanziarie depositate presso detto istituto di credito, non dichiarate nel quadro RW della dichiarazioni dei redditi.
3. La Commissione regionale ha ritenuto la decadenza del potere impositivo per inapplicabilità retroattiva dell'art. 12 comma 2 bis decreto legge n. 79/2009.
4. Resiste la contribuente con controricorso.
5. Il Pubblico ministero ha depositato memoria ai sensi dell' art. 378 , comma 1, cod. proc. civ., chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione lamenta la "Violazione dell' art. 12 , comma 2-bis del D.L. 78/2009 e dell' art. 6 del d.l. 167/1990 , in relazione all' art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c.".
2. Il motivo e fondato.
Nella specifica materia, si è, ormai, consolidato l'orientamento di questa Corte (cfr., tra le prime, Cass. n. 29632 del 14/11/2019 ; da ultimo v. Cass. n. 33965 del 5/12/2023 ) per il quale "La presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall' art. 12 , comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 , conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009 , in vigore dal 1° luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale – sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione – con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva. Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio "tempus regit actum", le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1 luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2".
Nella fattispecie, il raddoppio dei termini per la notifica dell'avviso di accertamento è dunque applicabile alle violazioni in oggetto, accertate ai sensi dell' art. 6 del decreto legge n. 167/90 , come da motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, richiamata da entrambe le parti nei rispettivi atti difensivi.
Infatti, una volta accertato che i commi 2 bis e 2 ter, avendo natura procedimentale, valgono anche per gli anni anteriori, laddove per tali anni non è applicabile la presunzione legale di evasione fissata dal comma 2 dell'art. 12 decreto legge n. 79/09, ne consegue che per tali anni anteriori si applica la disciplina previgente e dunque all'epoca vigente, ossia l' art. 6 decreto legge n. 167/90 (v. al riguardo Cass. n. 30742/2018 ; Cass. n. 29632/2019 ).
3. La CTR non si è conformata ai richiamati principi e ha rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che il raddoppio dei termini previsto dall' art. 12 , comma 2-bis del D.L. n. 78 del 2009 possa trovare applicazione solo per gli accertamenti che si fondano sulla presunzione di cui al comma 2 della medesima norma.
4. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Domande frequenti
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