Cassazione, sentenza n. 4842 del 23/02/2024
Sentenza n. 4842 del 23/02/2024
La domanda riguardava il rimborso dell’imposta di registro versata sul prezzo di aggiudicazione di un immobile, presentata dopo la pronuncia costituzionale che aveva esteso il criterio del prezzo-valore agli acquisti in sede esecutiva. La Cassazione ha stabilito che la precedente norma ostativa non impediva giuridicamente di azionare il diritto e non sospendeva il termine triennale: gli effetti retroattivi della dichiarazione d’illegittimità non incidono sui rapporti già esauriti per decadenza. Ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza e, decidendo nel merito, respinto la domanda originaria di rimborso.
- Imposta di registro
- Immobili
- Processo tributario

