Cassazione, ordinanza n. 4508 del 20/02/2024
Processo tributario - Fallimento - Competenza
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 4508
- Data
- 20/02/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Nel giudizio sull’accertamento di un maggior reddito, la commissione regionale aveva dichiarato estinto l’appello dell’Agenzia per tardiva riassunzione dopo un’ordinanza d’interruzione motivata dal fallimento del contribuente. La Corte chiarisce che i crediti tributari continuano a essere accertati dal giudice tributario durante la procedura concorsuale e che la costituzione del curatore impedisce l’interruzione. Poiché il curatore era intervenuto già in primo grado ed era stato evocato in appello, l’ordinanza d’interruzione era priva di presupposti e la riassunzione non soggiaceva al termine assegnato; la sentenza è cassata con rinvio.
Massima
In corso di procedura fallimentare, oggi liquidazione giudiziale, i crediti la cui cognizione rientra nelle giurisdizioni speciali, ed in particolare quello tributario la cui conoscenza compete al giudice tributario, a differenza di tutti gli altri, continuano ad essere accertati dal giudice speciale, con la conseguenza che, ove pendenti al momento della dichiarazione di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale, si determina l'interruzione del relativo processo. Ove il processo di competenza del giudice speciale venga riassunto dal curatore, o riassunto dall'altra parte nei suoi confronti, e successivamente lo stesso venga ciononostante dichiarato interrotto, la relativa riassunzione può essere effettuata anche senza il rispetto del termine all'uopo stabilito dal giudice, senza che ciò produca l'estinzione del giudizio.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
RILEVATO CHE
1. L'Agenzia notificava avviso conseguente all'accertamento di maggior reddito per l'anno 1985, che il contribuente impugnava con ricorso 28 giugno 1990. L'adita CTP, con sentenza 12 aprile 2006 , accoglieva il ricorso, per cui il 15 maggio 2007 l'Agenzia proponeva gravame davanti alla CTR, notificandolo al curatore del fallimento frattanto intervenuto. Con ordinanza del 16 giugno 2011 la CTR dichiarava l'interruzione del processo avuto riguardo alla dichiarazione di fallimento dello A.A., peraltro intervenuta già in data 4 gennaio 1991. A seguito dell'istanza di trattazione ex art. 43 , d.lgs. n. 546/92 , presentata dall'Agenzia, con ordinanza 26 giugno 2018 la CTR disponeva il deposito di copia della sentenza dichiarativa di fallimento e del domicilio fiscale del contribuente. L'Agenzia così depositava tali documenti, unitamente al decreto 14 aprile 2017 , a mezzo del quale il surriferito fallimento era stato chiuso. All'esito la CTR dichiarava con la sentenza qui impugnata l'estinzione del giudizio per l'intempestività della riassunzione del giudizio da parte dell'Agenzia. Ricorre quindi in cassazione l'Agenzia con un unico motivo, mentre il contribuente è rimasto intimato nonostante la regolare notifica avvenuta in data 27 novembre 2019. Pure il curatore fallimentare è rimasto intimato, nonostante la regolare notifica avvenuta in data 28 ottobre 2019.
CONSIDERATO CHE
1. Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 40 , 43 e 45 , d.lgs. n. 546/1992 , poiché in realtà l'evento interruttivo sarebbe stato superato già in primo grado, a seguito del fallimento e conseguente costituzione del curatore, tanto che appunto il giudizio in prima istanza si era concluso con una sentenza. Conseguentemente, sempre ad avviso dell'Agenzia, l'ordinanza di interruzione era stata pronunciata dai giudici d'appello in assenza dei relativi presupposti, con conseguente facoltà per l'Agenzia di riassumere anche oltre il termine come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte.
1.2. Il motivo è fondato. Va anzitutto chiarito che l'intervenuto fallimento, per quei giudizi che abbiano ad oggetto l'accertamento di un credito (o di un diritto reale) nei confronti del fallito, determina non già l'interruzione – disciplinata per il caso del fallimento dall'art. 43 , l.f. e per la liquidazione giudiziale dall'art. 143, CCII, con riferimento ai giudizi attivi – bensì l'improcedibilità, in virtù dell'art. 52 l.f. (oggi, con riguardo alla liquidazione giudiziale, art.151, CCII). A tale principio fanno eccezione i crediti verso il fallimento appartenenti alla giurisdizione di giudici speciali (per quelli oggetto della giurisdizione del giudice amministrativo Cass. n. 789/1999; per quelli oggetto della giurisdizione della Corte dei Conti Cass. Sez. U. 12371/2008). Con specifico riferimento ai crediti verso il fallito originati da obbligazione tributaria, la competenza a conoscere gli stessi appartiene dunque pur sempre al giudice tributario anche in corso di procedura, tanto se l'accertamento viene promosso dal curatore, quanto se pende il giudizio promosso dal fallito in bonis, nel quale ultimo caso appunto si verifica un'ipotesi di interruzione per il venir meno della legittimazione processuale di quest'ultimo a seguito della sentenza di fallimento.
In tali ipotesi, dunque, viene in rilievo la legittimazione processuale del curatore, che nella specie – nelle more del giudizio di primo grado – essendosi costituito ha evitato l'interruzione del processo e quindi ha consentito la sua prosecuzione fino alla relativa pronuncia.
Risulta poi dalla stessa sentenza impugnata come quella di primo grado sia stata regolarmente notificata al curatore del fallimento il 16 maggio 2007.
Pertanto, mancavano in radice i presupposti per la declaratoria di interruzione nel 2011, in cui si era evitata l'interruzione a mezzo della costituzione in primo grado del curatore, poi regolarmente evocato in secondo grado.
Da tanto discende che a fronte dell'ordinanza erroneamente emessa dal giudice d'appello, l'Agenzia ben poteva proporre istanza di riassunzione senza osservanza del termine, in quanto in tal caso ciò non determina l'estinzione del giudizio (cfr. Cass. 19/04/2000, n. 5160 ). Invero ove non sussista la causa di interruzione posta a fondamento del provvedimento, questo deve ritenersi nullo e l'onere di osservanza del detto termine risulta come non dato, onde il processo può essere utilmente riassunto anche dopo il decorso del semestre ( Cass. 16 gennaio 1986 n. 230 ; Cass. 4 novembre 1980 n. 5918 ).
Va dunque affermato il seguente principio di diritto, cui il giudice di rinvio dovrà attenersi
In corso di procedura fallimentare (oggi liquidazione giudiziale) i crediti la cui cognizione rientra nelle giurisdizioni speciali, ed in particolare quello tributario la cui conoscenza compete al giudice tributario, a differenza di tutti gli altri, continuano ad essere accertati dal giudice speciale, con la conseguenza che – ove pendenti al momento della dichiarazione di fallimento (o di apertura della liquidazione giudiziale) – si determina l'interruzione del relativo processo.
Ove il processo di competenza del giudice speciale venga riassunto dal curatore, o riassunto dall'altra parte nei suoi confronti, e successivamente lo stesso venga ciononostante dichiarato interrotto, la relativa riassunzione può essere effettuata anche senza il rispetto del termine all'uopo stabilito dal giudice, senza che ciò produca l'estinzione del giudizio.
2. Il ricorso dev'essere dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado.
Così deciso in Roma il 13 dicembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2024.
Domande frequenti
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