Cassazione, sentenza n. 865 del 13/01/2022

Sentenza n. 865 del 13/01/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
865
Data
13/01/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il giudizio riguardava un accertamento IRPEG relativo al 2003, confermato in primo grado e parzialmente annullato in appello quanto alla rideterminazione del prezzo di cessione di una partecipazione e alla corrispondente sanzione. Durante il giudizio di cassazione la società ha aderito alla definizione agevolata della lite, depositando la documentazione richiesta; anche l’Amministrazione ha riconosciuto la regolarità della procedura. La Corte ha dichiarato estinto il processo per cessata materia del contendere, ponendo le spese a carico della parte che le aveva anticipate.

Testo della pronuncia

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A seguito di processo verbale di constatazione n. (XXXXX), l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Monza (XXXXX), emetteva avviso di accertamento, ai fini IRPEG, per l'anno 2003, nei confronti della società I. s.p.a. con il quale veniva ripreso a tassazione un complessivo imponibile di Euro 76.167.592, 00.

2. La società contribuente impugnava l'avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, con sentenza n. 210/20/2008, rigettò integralmente il ricorso della società.

3. La società contribuente proponeva appello che veniva parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, con sentenza n. 107/50/09, annullò l'avviso di accertamento impugnato limitatamente al rilievo n. 4.5 (rideterminazione del prezzo di cessione della partecipazione nella Sociedad Concessionaria C. N. S.A.) e annullò l'irrogazione della relativa sanzione.

4. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR della Lombardia con quattro motivi di ricorso cui ha resistito con controricorso la società Impregilo che ha proposto anche ricorso incidentale.

5. Col sopravvenire del D.L. 22 ottobre 2018, n. 119, come convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, la società Impregilo ha richiesto a questa Corte la sospensione del giudizio sino al 31 dicembre 2020 e successivamente ha presentato istanza per la definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 118 del 2019, art. 6, co. 8 e 10.

6. Con ordinanza del 29/11/2018, questa Corte disponeva rinvio a nuovo ruolo ai sensi del D.L. cit., art. 6, comma 10.

7. In data 25/11/2021 l'avv.to P. ha presentato memoria contenente istanza di cessazione della materia del contendere.

8. L'Avvocatura dello Stato, con memoria telematica dell'8/11/2021, ha dato atto della "avvenuta regolare" definizione della lite ai sensi del D.L. cit., art. 6, ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La società contribuente, I. s.p.a. (ora S. I. s.p.a.) ha formulato istanza per la definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018 n. 136, allegando la relativa documentazione (cfr., istanza di sospensione del giudizio con nota di deposito di documenti del 14 novembre 2018, cui si ricollega la identica istanza datata 4 giugno 2019).

2. La documentazione depositata dalla parte contribuente comprova l'avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. cit., art. 6, commi 8, 9, 10.

3. Inoltre, l'Avvocatura dello Stato, con memoria telematica dell'8/11/2021, ha dato atto della regolare definizione agevolata, chiedendo, nel contempo, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

4. Il giudizio va, dunque, dichiarato estinto per cessata materia del contendere.

5. Ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, ultimo periodo, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.

Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta sezione civile della Corte di Cassazione, il 6 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2022.

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