Cassazione, sentenza n. 1373 del 18/01/2022
Sentenza n. 1373 del 18/01/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1373
- Data
- 18/01/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agenzia delle Entrate contestava l’annullamento dell’imposta di registro applicata alle sentenze che, nell’opposizione allo stato passivo, avevano sciolto la riserva documentale sull’ammissione di crediti. La Cassazione afferma che tali pronunce accertano, con efficacia endofallimentare, la sussistenza del credito sulla base dei documenti prodotti e costituiscono quindi atti giudiziari di accertamento di diritti patrimoniali soggetti all’aliquota dell’1%. Accolto il ricorso erariale, la sentenza impugnata è cassata e il ricorso originario della società è rigettato nel merito.
Testo della pronuncia
1. L'Agenzia delle entrate, denunciando violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, allegata tariffa, parte prima, art. 8, e della L. n. 267 del 1942, artt. 95-99 (legge fallimentare), ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui è stato annullato l'avviso di liquidazione di imposta di registro emesso da essa ricorrente nei confronti della P. spa in amministrazione straordinaria, ai sensi del suddetto art. 8, lett. c) (in forza del quale gli "Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio,… c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale" sono soggetti ad imposta con aliquota dell'1%") su sentenze del tribunale fallimentare, di accoglimento delle opposizioni proposte L. Fall., ex art. 98, dai creditori della società avverso il decreto del giudice delegato di ammissione di detti creditori al passivo della P. con riserva di produzione dei documenti giustificativi L. Fall., ex art. 95, comma 2.
La CTR ha ritenuto i giudizi di opposizione non qualificabili come giudizi di accertamento di diritti di contenuto patrimoniale avendo essi (avuto) "ad oggetto non il credito ma solo l'accertamento della rispondenza alla realtà dell'esistenza del documento (dimostrativo del credito) e del suo contenuto";
2. La spa P. resiste con controricorso.
3. La Procura generale ha presentato requisitoria con richiesta di accoglimento del ricorso.
4. La pubblica udienza del 6 ottobre 2021 è stata tenuta in Camera di consiglio ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, nonchè del D.L. 23 Luglio 2021, n. 105, art. 7, conv. con modif. dalla L. 16 settembre, n. 126.
Motivi della decisione
1. La questione involge la natura del giudizio, disciplinato dalla L. Fall., art. 98 (nella versione ante riforma di cui al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), di opposizione al decreto del giudice delegato di ammissione di crediti al passivo fallimentare con "riserva di presentazione dei documenti giustificativi".
Questa Corte, con orientamento costante, ha affermato che l'opposizione è il mezzo unico e indispensabile per consentire lo scioglimento della riserva (Cass., 19 giugno 2008, n. 16657; 25 agosto 2004, n. 16859; 16 aprile 2003, n. 6010). "L'ammissione con riserva opera infatti esclusivamente come una sorta di prenotazione, in vista degli accantonamenti da disporre nell'ambito di eventuali ripartizioni parziali dell'attivo realizzato, a favore del creditore che non disponga del titolo giustificativo del credito, ma ritenga poterselo procurare nel corso della procedura; essa non esclude tuttavia l'esigenza del controllo da parte del giudice in ordine alla regolarità della documentazione prodotta ed alla sua idoneità a fornire la prova del credito insinuato al passivo, controllo che deve necessariamente svolgersi in contraddittorio tra le parti, in ossequio al principio di concorsualità cui è improntata l'intera disciplina del fallimento ed alla natura giurisdizionale comunemente riconosciuta al procedimento di verifica dei crediti" (Cass. n. 11143/2012).
La sentenza con cui viene decisa l'opposizione accerta, con efficacia endofallimentare, la sussistenza del credito siccome dimostrata dai documenti prodotti dal creditore in funzione dello scioglimento della riserva.
3. Il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata.
4. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere cosicchè la causa può essere decisa nel merito. Il ricorso originario deve essere rigettato.
5. Le spese del merito devono essere compensate in ragione dell'evoluzione della vicenda processuale.
6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con rigetto del ricorso originario;
compensa le spese del merito;
condanna la società controricorrente a rifondere alla Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro9000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022
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