Cassazione, sentenza n. 1521 del 19/01/2022

Sentenza n. 1521 del 19/01/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
1521
Data
19/01/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La causa riguardava avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi agli anni 2003-2005, annullati nei gradi di merito e impugnati in cassazione dall’Agenzia. Nel corso del processo i contribuenti hanno completato gli adempimenti richiesti per la definizione agevolata, circostanza riconosciuta anche dalla difesa erariale; inoltre non sono stati presentati né un diniego né un’istanza di trattazione nei termini di legge. La Cassazione dichiara pertanto estinto il giudizio e dispone che ciascuna parte sopporti le spese anticipate.

Testo della pronuncia

Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, nonchè quelli incidentali proposti da A. M. sas di P.E., P.E. e P.L. avverso la sentenza n. 51/03/08 della Commissione tributaria provinciale di Udine che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2003/2005.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo otto motivi.

Resistono con controricorso la società contribuente ed il socio accomandatario P.E.; il socio accomandante P.L. è rimasto intimato.

Nelle more del processo i contribuenti costituiti hanno dapprima depositato istanza di sospensione D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, successivamente la documentazione asseverante l'avvenuto espletamento degli adempimenti da detta disposizione legislativa previsti.

Sia l'agenzia fiscale ricorrente che i controricorrenti hanno poi anche depositato memorie con concorde richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio.

Motivi della decisione

Va rilevato che i contribuenti costituiti e che il contribuente intimato hanno effettuato quanto occorrente al fine della definizione agevolata del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, ciò emergendo chiaramente dalla documentazione depositata.

Del resto la difesa erariale ha concordato con quella dei contribuenti circa la richiesta di estinzione del giudizio, sulla base della dimessa attestazione dell'Agenzia delle entrate, ufficio locale di Udine, di perfezionamento dell'iter procedimentale previsto da detta disposizione legislativa.

Inoltre va anche rilevato che nei termini di legge (D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 12-13, rispettivamente 31 luglio e 31 dicembre 2020) non è stato opposto diniego all'istanza di definizione agevolata nè presentata istanza di trattazione del presente procedimento.

Va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio, rimanendo per legge le spese correlative a carico delle parti (D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, u.p.).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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