Cassazione, sentenza n. 1637 del 19/01/2022
Sentenza n. 1637 del 19/01/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1637
- Data
- 19/01/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia aveva per oggetto un avviso di accertamento relativo a imposte dirette e IVA per il 2004, sul quale la Commissione regionale aveva accolto soltanto in parte l’appello dell’Agenzia. Durante il giudizio di cassazione la società ha presentato domanda di definizione agevolata e documentato il pagamento della prima rata, riferito allo specifico atto impugnato. Poiché non sono intervenuti né diniego dell’Amministrazione né istanza di trattazione entro i termini, la Cassazione dichiara estinto il giudizio, lasciando le spese a carico delle parti.
Testo della pronuncia
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva parzialmente l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 249/29/2009 che aveva parzialmente accolto il ricorso di R. Italia spa contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2004.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo cinque motivi.
Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate che peraltro propone ricorso incidentale deducendo tre motivi.
Nelle more del giudizio la società contribuente si è avvalsa della definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, dapprima depositando istanza di sospensione del giudizio medesimo e successivamente documentazione attestante l'avvenuto adempimento degli oneri formali e sostanziali correlativi.
Motivi della decisione
Bisogna rilevare che la società contribuente, nei termini rispettivamente previsti dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 6-8-10, ha depositato istanza di sospensione del giudizio e documentazione attestante l'adempimento degli obblighi da dette disposizioni legislative previste (domanda di definizione agevolata e quietanza di pagamento della prima rata), desumendosi in particolare da quest'ultima che la procedura di definizione agevolata ha, esattamente, avuto riguardo all'atto impositivo oggetto di questo processo ((—)).
Non essendo stato opposto diniego nè presentata istanza di trattazione nei termini previsti dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 12-13, (rispettivamente, 31 luglio e 31 dicembre 2020), il giudizio deve quindi dichiararsi estinto, rimanendo le spese a carico delle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022
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