Cassazione, sentenza n. 1686 del 20/01/2022

Sentenza n. 1686 del 20/01/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
1686
Data
20/01/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento riguardava costi per prestazioni pubblicitarie ritenute oggettivamente inesistenti, che la Commissione regionale aveva invece considerato non adeguatamente contestati dall’Amministrazione. La Cassazione non esamina il merito delle riprese: la dedotta cessazione della società, priva di riscontro circa la cancellazione dal registro delle imprese, non consentiva di individuare nell’ex liquidatore il successore processuale o il soggetto legittimato passivamente. Il ricorso dell’Agenzia, notificato alla parte non corretta, è quindi dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese.

Testo della pronuncia

Dall'esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a T. s.r.l. un avviso di accertamento con il quale, relativamente all'anno di imposta 2003, aveva rideterminato il reddito ai fini Irpeg avendo disconosciuto i costi, contabilizzati nel 2002 e riportati come perdita nell'esercizio 2003, poichè relativi a prestazioni pubblicitarie ritenute inesistenti, atteso che il prestatore del servizio non aveva idonea capacità organizzativa, non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi e non risultava documentata l'effettiva percezione degli importi corrisposti dalla contribuente al prestatore del servizio; avverso l'atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Pesaro; avverso la sentenza del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello.

La Commissione tributaria regionale delle Marche ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che, se da un lato, era accertato che la società aveva contabilizzato i costi ed eseguito i pagamenti, d'altro lato gli elementi presuntivi sui quali l'amministrazione finanziaria aveva basato l'atto impositivo non erano supportati da idonei elementi di riscontro, anche tenuto conto del fatto che l'attività difensiva della società era stata compromessa dalla mancata conoscenza del contenuto del verbale elevato nei confronti del prestatore del servizio.

Avverso la sentenza del giudice del gravame ha quindi proposto ricorso per la cassazione l'Agenzia delle entrate affidato a tre motivi di censura.

B.M., in proprio e quale ex liquidatore, è rimasto intimato.

Con ordinanza dell'11. dicembre 2020 questa Corte ha disposto la trattazione della causa alla pubblica udienza.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in particolare il fatto che i presunti pagamenti effettuati dalla società non risultavano incassati dal soggetto che aveva prestato il servizio e che le prestazioni cui questa si era obbligata non avevano trovato alcun riscontro nella contabilità della società che, peraltro, non risultava essere stata mai approntata.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, e art. 61, per avere reso una decisione apparente, avendo ritenuto sufficiente, ai fini probatori, il fatto formale della avvenuta contabilizzazione dei costi e della sussistenza del pagamento, senza, tuttavia, considerare che, nella fattispecie, era stata contestata l'inesistenza oggettiva delle operazioni di cui erano stati dedotti i costi.

Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione dell'art. 2697 c.c., per avere ritenuto rilevanti, al fine di contrastare gli elementi presuntivi dedotti dall'amministrazione finanziaria per sostenere l'inesistenza oggettiva delle operazioni, il fatto che la contribuente aveva prodotto le fatture relative alle operazioni ricevute, la stipula dei contratti, la documentazione contabile della società contribuente, nonchè la documentazione bancaria da cui risultava l'effettuazione del pagamento, circostanze, tuttavia, non idonee a contrastare la prospettazione della inesistenza oggettiva delle prestazioni.

In via pregiudiziale ed assorbente va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per non essere stato notificato alla giusta parte processuale. Questa Corte, con l'ordinanza dell'11 dicembre 2020, aveva disposto la trattazione della causa alla pubblica udienza avendo ritenuto necessario esaminare, nel contraddittorio delle parti, la questione della legittimazione passiva del soggetto nei cui confronti il ricorso in cassazione è stato notificato.

In particolare, va evidenziato che, nei giudizi di merito, era stata parte del giudizio la società T. s.r.l. che aveva proposto ricorso e nei cui confronti era stato, altresì, notificato l'atto di appello.

Il presente ricorso risulta intestato a B.M., in proprio e quale ex liquidatore della società, atteso che, secondo quanto riportato nel suddetto atto, la società sarebbe cessata.

Va osservato, a tal proposito, che parte ricorrente si limita a riferire che la società sarebbe cessata, ma nessun elemento di riscontro fornisce in ordine alla sua estinzione, cioè all'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese.

Invero, è solo con riferimento alla realizzazione di tale formalità che può ragionarsi in termini di estinzione della società, con gli effetti che ne derivano anche sotto il profilo della legittimazione passiva della parte nei cui confronti è fatta valere la pretesa ovvero nei cui confronti è notificato l'atto processuale.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, l'estinzione di una società coincide con la sua cancellazione dal registro delle imprese e ciò a prescindere dall'esistenza di eventuali debiti societari, rapporti non definiti o procedimenti ancora pendenti, che attengono, in realtà, al profilo della cessazione dell'attività della società, sicchè, se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove, invece, l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe stato più possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta (Cass., Sez. Un, 12 marzo 2013, n. 6070), a pena di inammissibilità (Cass. civ., n. 24853/2018; Cass. civ., n. 26196/ 2016).

Ciò precisato, la mancanza di elementi di riscontro in ordine al fatto che sia avvenuta la cancellazione della società e, dunque, la sua estinzione, non consente di ritenere che la parte nei cui confronti è stato notificato il ricorso dinanzi a questa Corte abbia la legittimazione passiva, non potendosi ragionare in termini di successione nel processo (nei termini precisati da questa Corte con la pronuncia a Sez. Un. 6070/2013), nè quale socio nè quale ex legale rappresentante della società.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, per essere stato notificato a soggetto privo di legittimazione passiva.

Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell'intimato.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022

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