Cassazione, sentenza n. 7275 del 04/03/2022

Sentenza n. 7275 del 04/03/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
7275
Data
04/03/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Amministrazione contestava la disapplicazione delle sanzioni per l’omessa dichiarazione, attribuita dai giudici di merito esclusivamente al professionista incaricato dal contribuente. La Cassazione ha precisato che l’assenza di colpa deve essere provata dal contribuente, dimostrando di avere vigilato sull’incaricato e verificato la trasmissione, anche acquisendo le ricevute telematiche; la denuncia del terzo non basta da sola. Poiché la CTR non aveva svolto tale accertamento, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la decisione e rinviato alla CTR in diversa composizione.

Testo della pronuncia

1. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia di cui all'epigrafe, che aveva rigettato l'appello erariale contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che, dopo averli riuniti, aveva accolto i ricorsi di D.C.M.V.G. avverso l'avviso d'accertamento e la conseguente cartella di pagamento, relativi all'Irpef, all'Irap ed all'Iva di cui all'anno d'imposta 2003, per il quale il contribuente aveva omesso la dichiarazione dei redditi.

Il contribuente è rimasto intimato.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, comma 1, e art. 6, comma 3, per avere la CTR erroneamente disapplicato le sanzioni irrogate al contribuente con l'atto impositivo, sul presupposto che l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi costituisse responsabilità esclusiva del professionista che egli aveva incaricato, trattandosi di "sedicente commercialista", nei cui confronti lo stesso contribuente aveva sporto querela all'autorità giudiziaria.

Rileva infatti l'Ufficio che, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni per l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale, era sufficiente la colpa, peraltro presunta, concorrente del contribuente nella scelta dell'incaricato dello stesso adempimento e, comunque, nella verifica dell'effettiva esecuzione dell'incarico.

Il motivo è fondato.

Dispone infatti il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 3, che: "Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.".

Come questa Corte ha già rilevato, si tratta di norma generale, che si applica nel caso in cui il pagamento del tributo sia affidato ad un terzo e questi non vi provveda, prescindendo pertanto anche dalla qualifica di commercialista dell'incaricato (Cass. 20/07/2018, n. 19422, in motivazione).

Tanto premesso, in tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica, ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso, facendosi anche consegnare le ricevute telematiche dell'avvenuta presentazione della dichiarazione (cfr. Cass. 17/03/2017, n. 6930; Cass. 20/07/2018, n. 19422, cit.).

Non risulta dalla motivazione della sentenza impugnata (in combinazione con quella appellata, richiamata per relationem, che la ricorrente ha trascritto in parte qua nel ricorso ed ha allegato a quest'ultimo) che la CTR abbia effettuato nel merito l'accertamento dell'adempimento, da parte del contribuente, dell'onere di provare l'assenza della sua colpa concorrente, da verificare secondo i predetti principi.

La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice a quo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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