Cassazione, sentenza n. 8627 del 16/03/2022
Sentenza n. 8627 del 16/03/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 8627
- Data
- 16/03/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Dopo l’interruzione dell’appello tributario per il decesso di una parte, la CTR aveva dichiarato estinto il giudizio perché nessuno aveva presentato entro sei mesi l’istanza di trattazione; l’Agenzia sosteneva che il termine fosse sospeso dalla disciplina sulla definizione delle controversie. La Cassazione ha precisato che la sospensione di nove mesi riguardava la riassunzione davanti al giudice del rinvio, non la ripresa del processo interrotto all’interno dello stesso grado. Poiché il termine era già scaduto senza adempimento, il ricorso è stato rigettato, mentre è stata esclusa la responsabilità per lite temeraria.
Testo della pronuncia
1. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, di cui all'epigrafe, che ha deciso sull'appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Padova, che aveva accolto i ricorsi riuniti della F.S. s.r.l. in liquidazione e di F.O., F.N. e F.G., soci della stessa, proposti rispettivamente contro gli avvisi d'accertamento in materia di imposte dirette che, per gli anni 2008 e 2009, attingevano sia la società, imputandole maggiori ricavi; sia ciascuno dei soci, cui attribuivano la distribuzione pro quota dei conseguenti utili occulti. La sentenza d'appello impugnata, premesso che in data 26 aprile 2018 era stata depositata istanza di interruzione del processo, a causa del decesso, avvenuto il 23 agosto 2017, dell'appellato costituito F.G., e che l'8 maggio 2018 la stessa CTR aveva "decretato l'interruzione del procedimento e rinviato all'udienza del 15/01/2019", ha dichiarato l'estinzione del giudizio, poichè nessuna delle parti aveva chiesto la riassunzione del procedimento.
Si sono costituiti con controricorso la F.S. s.r.l. in liquidazione ed F.O. e F.N., quest'ultimo anche quale erede unico di F.G..
I controricorrenti, nel procedimento svoltosi di fronte alla sezione VI civile di questa Corte ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., culminato in un'ordinanza di rimessione alla pubblica udienza, hanno depositato memoria.
E' rimasta intimata A.I., alla quale pure la ricorrente ha notificato il ricorso, quale erede di F.G..
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l'Ufficio ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 43 e 45, e del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 11, convertito con modifiche nella L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Assume infatti la ricorrente che il termine di sei mesi, dalla dichiarazione di interruzione del processo dell'8 maggio 2018, entro il quale la parte interessata avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione per la riassunzione del giudizio, sarebbe scaduto, tenendo conto della sospensione feriale, sabato 8 dicembre 2018, con conseguente proroga al lunedì 10 dicembre 2018.
Tale termine sarebbe stato tuttavia sospeso, per 9 mesi, per effetto del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11, venendo pertanto a scadere il 10 settembre 2019.
Pertanto, secondo la ricorrente – che non allega di aver presentato istanza di trattazione per la prosecuzione del giudizio- alla data (7 febbraio 2019) nella quale è stata depositata la sentenza impugnata, che ha dichiarato estinto il giudizio per la mancata riassunzione, il termine semestrale per la presentazione dell'istanza di trattazione, ai fini della ripresa del giudizio, non era ancora scaduto.
2. Preliminarmente, deve rilevarsi che il ricorso, avuto riguardo al vizio di natura processuale che denuncia, appare autosufficiente ed ammissibile, al contrario di quanto eccepito dai controricorrenti.
3. E' innanzitutto opportuno ricordare il quadro normativo di riferimento.
Dispongono, per quanto qui rileva, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 40, commi 1 e 2, che:
"1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica:
a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza;
b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati a sensi dell'art. 12.
2. L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lett. b). In ogni altro caso l'interruzione si ha al momento in cui l'evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l'evento si riferisce.". Nel caso di specie, nel quale la parte defunta era costituita con un difensore, l'interruzione si è quindi prodotta il 26 aprile 2018, quando il procuratore dell'appellato deceduto ha depositato la nota documenti (menzionata nel controricorso e ad esso allegata quale documento n. 3), nella quale ha dichiarato, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 40, comma 2, l'avvenuta morte del suo assistito, allegando il relativo certificato.
3.1. Prevede il successivo art. 41, che l'interruzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto (reclamabile) o dalla commissione con ordinanza.
Stabilisce inoltre l'art. 43, comma 2, che " Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, quest'ultimo provvede a norma del comma precedente.", ovvero " a norma dell'art. 30".
Nell'interpretare quest'ultima disposizione, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che essa, in tema di interruzione del processo tributario, disciplina la fase della prosecuzione a prescindere dalle modalità, automatica o su iniziativa della parte interessata, con la quale si è determinato l'effetto interruttivo, in quanto prevede la decorrenza del termine sempre dal momento della dichiarazione dell'interruzione, dovendosi così ritenere che un provvedimento del giudice, dichiarativo dell'evento interruttivo, è sempre necessario ai fini del computo del termine per la riassunzione del giudizio (Cass. 13/10/2011, n. 21108).
Pertanto, nel caso di specie il dies a quo del termine per presentare l'istanza di trattazione, necessaria ai fini della prosecuzione del giudizio, decorreva dalla data dell'ordinanza che ha dichiarato l'interruzione del giudizio d'appello, ovvero dall'8 maggio 2018 (si noti che la stessa ricorrente indica la data in questione, che definisce di deposito dell'ordinanza, come dies a quo del termine in esame, supponendo pertanto la ricevuta comunicazione, o comunque la conoscenza, contestuale e comunque non sollevando alcuna questione al riguardo).
3.2. Dispone infine l'art. 45, comma 1, che " Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.".
4. Date tali premesse, il termine semestrale per il deposito dell'istanza di trattazione per la ripresa del processo, computato dall'8 maggio 2018, scadeva quindi, tenendo conto della sospensione feriale e dell'art. 155 c.p.c., commi 3 e 4, lunedì 10 dicembre 2018.
Deve escludersi che, come assume invece la ricorrente, il termine in questione sia stato sospeso per effetto del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11, il quale dispone che "Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonchè per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.".
Infatti il dato letterale dell'inserimento del termine "riassunzione" in un periodo che si apre con riferimento ai "termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali", e si chiude con la menzione della " proposizione del controricorso in Cassazione", supporta, di per sè solo, l'interpretazione secondo cui la sospensione riguarda i termini entro i quali la controversia può transitare tra i diversi gradi di giudizio, a seguito della proposizione delle impugnazioni principali e di quelle incidentali (compreso il ricorso incidentale per cassazione, inserito eventualmente nel menzionato controricorso).
Pertanto la "riassunzione" i cui termini sono sospesi dalla norma in esame si riferisce alla "riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio", di cui all'art. 392 c.p.c., a seguito della cassazione con rinvio al giudice a quo disposta da questa Corte.
Non può, invece, ritenersi che la sospensione riguardi anche le ipotesi, disciplinate dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, di rimessione della causa, da parte della Commissione tributaria regionale, quale giudice dell'appello, alla Commissione tributaria provinciale, giacchè tale norma, comma 3, dispone espressamente che in tali ipotesi il giudizio prosegua innanzi il giudice di primo grado "senza necessità di riassunzione ad istanza di parte".
Resta quindi esclusa dalla sospensione disciplinata dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11, la fattispecie processuale dell'istanza di trattazione conseguente alla dichiarazione di interruzione del giudizio, che costituisce un'eventuale fase incidentale ed interna al medesimo grado di giudizio.
In questo senso depone anche la disciplina processuale specifica del giudizio tributario, che nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 43, non utilizza il termine "riassunzione", ma parla di "ripresa del processo sospeso o interrotto" e di "istanza di trattazione", espressioni che trovano corrispondenza, nel successivo art. 45, nella formula "(…) proseguire il giudizio (…)", piuttosto che in quella "riassumere".
Invero, per rimanere al tema delle impugnazioni, al quale appare circoscritta la disciplina del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11, anche il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, utilizza il termine "riassunzione" a proposito della necessaria attività processuale della parte, interessata alla prosecuzione del giudizio, dopo che questa Corte abbia cassato con rinvio la sentenza impugnata, in consonanza quindi con l'art. 392 c.p.c..
Il fatto poi che anche il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 5, in tema di prosecuzione del giudizio a seguito di sentenza declinatoria della competenza, utilizzi il termine "riassunzione", non autorizza un'interpretazione diversa da quella sinora sostenuta, atteso che comunque si tratta di fattispecie processuale nella quale il giudizio transita ad altro giudice (quello dichiarato competente), e non di un incidente di rito interno al giudizio incardinato di fronte al medesimo organo giudicante, quale l'interruzione sub iudice.
Pertanto, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 5, non solo esula dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11, essendo estraneo alla materia delle impugnazioni; ma neppure contribuisce a determinare l'interpretazione di tale ultima disposizione, nel senso di includervi anche la sospensione del termine per la ripresa del giudizio dichiarato interrotto.
In sintesi, quindi, deve ritenersi che la sospensione legale dei termini introdotta dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11, non si applichi al termine per presentare l'istanza di trattazione del giudizio tributario che sia stato dichiarato interrotto.
Giova sottolineare che tale conclusione è coerente anche con la prassi dell'Amministrazione che, nella circolare n. 6/E del 2019 (pag. 47 s.), pur non trattando in particolare la questione dell'interruzione del giudizio, sulla portata della sospensione così si esprime " Rientrano nella sospensione tutti i termini di impugnazione di pronunce decisorie, compreso quello per la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 28, nonchè il termine per la proposizione del controricorso in Cassazione. Dalla sospensione automatica sono invece esclusi tutti gli altri termini processuali, compresi quelli per la proposizione del ricorso in primo grado e quelli per la costituzione in giudizio del contribuente e dell'Ufficio in Commissione tributaria provinciale e regionale.".
Tanto premesso, alla data (7 febbraio 2019) nella quale la sentenza impugnata ha dichiarato l'estinzione del giudizio era ormai scaduto (il 10 dicembre 2018) il termine per depositare l'istanza di trattazione del giudizio dichiarato interrotto, senza che l'Agenzia delle entrate (in quella sede appellante e qui ricorrente) avesse provveduto al relativo adempimento (circostanza che infatti l'Ufficio non ha allegato in questa sede).
Deve pertanto formularsi il seguente principio di diritto:" In tema di giudizio tributario, la sospensione legale del termine "di riassunzione", disposta per le controversie definibili dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11, riguarda il termine per la "riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio", di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, e all'art. 392 c.p.c., e non si applica al termine per la presentazione dell'istanza di trattazione necessaria per la ripresa del processo di merito sospeso o interrotto, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 43 e 45".
2. Non sussistono i presupposti della responsabilità della ricorrente per lite temeraria, come domandato dai controricorrenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Infatti, in difetto di precedenti di legittimità specifici sul punto, ed a fronte della necessità di interpretare e coordinare una serie di fonti normative diverse, la mera circostanza di un documento di prassi compatibile con la tesi della contribuente accolta in questa sede non denota colpa grave della ricorrente.
3. Le spese seguono la soccombenza.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2022
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