Cassazione, sentenza n. 15124 del 12/05/2022

Sentenza n. 15124 del 12/05/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
15124
Data
12/05/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia verteva sul silenzio-rifiuto opposto alla richiesta di rimborso della tassa di concessione governativa applicata alla telefonia mobile per gli anni dal 2008 al 2011; i giudici di merito avevano ritenuto legittimo il diniego. In pendenza del giudizio di cassazione, la società ha rinunciato al ricorso con atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, cui l’Agenzia delle entrate ha aderito accettando la compensazione delle spese. La Corte ha pertanto dichiarato estinto il processo, senza provvedere sulle spese né applicare l’ulteriore contributo unificato.

Testo della pronuncia

1. La controversia ha ad oggetto l'impugnazione da parte di A. L. s.p.a. a socio unico della sentenza n. 1268/1/15, emessa dalla CTR del Piemonte che, confermando la decisione di primo grado, ha accertato la legittimità del silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria al rimborso della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile, per gli anni dal 2008 al 2011, per l'impiego di apparecchi terminali prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, tariffa, art. 21, lett. B, allegata.

2. La ricorrente ha proposto otto motivi di impugnazione, con istanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite, ex art. 374 c.p.c. e, in subordine, alla Corte Costituzionale.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

3. La ricorrente A. L. s.p.a. a socio unico ha presentato rinuncia al ricorso, sottoscritta anche da parte dell'Avvocatura dello Stato.

Il sostituto procuratore generale nelle sue conclusioni ha chiesto l'estinzione del giudizio.

Motivi della decisione

4. In data 23 febbraio 2022, la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio; tale atto è sottoscritto personalmente dal difensore della società ricorrente, munito di procura speciale e da qualificarsi munito dei relativi poteri, nonchè dall'Agenzia delle Entrate, la quale ha aderito alla definizione della lite a spese compensate.

5. La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo, ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c., che, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza, in dipendenza dell'adozione del provvedimento a seguito della pubblica udienza (argomenta da Cass. n. 6407/2004, Cass.n. 10841/2003 delle Sezioni Unite; Cass. n. 11211/2004, Cass. n. 1913/2008; Cass. n. 277790/2021).

6. Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del processo, nulla disponendosi in ordine al governo delle spese del presente giudizio, in quanto l'adesione dell'ente finanziario alla rinuncia, dispensa dalla pronuncia sulle spese processuali (ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4, cit.).

7. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "In tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass. n. 23175 del 2015 e n. 190871 del 2018).

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione della Corte di cassazione, il 12 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2022

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