Cassazione, sentenza n. 22045 del 12/07/2022

Sentenza n. 22045 del 12/07/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
22045
Data
12/07/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia delle Entrate impugnava l’annullamento di un accertamento sintetico emesso verso una contribuente iscritta all’AIRE, contestando le conclusioni dei giudici di merito sulla notificazione dell’atto e sulla competenza territoriale dell’ufficio. La Cassazione non ha esaminato tali questioni: dopo aver disposto la rinnovazione della notifica del ricorso agli eredi, ha rilevato la mancata produzione dell’avviso di ricevimento nei confronti di uno dei destinatari e l’assenza dei presupposti per un’ulteriore rinnovazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.

Testo della pronuncia

La Commissione tributaria provinciale di Milano annullava l'avviso di accertamento (—) con il quale l'Agenzia delle entrate, sulla base degli indici di capacità contributiva desunti dal possesso di immobili, aveva ricostruito in 63.000,00 Euro il reddito sottratto da R.V. agli obblighi impositivi e dichiarativi per l'anno di imposta 2005.

Riteneva in particolare la C.T.P. che la contribuente, già residente nella provincia di Como, risultava residente all'estero e regolarmente iscritta all'A.I.R.E. dal 1992 e pertanto era nullo l'atto impugnato per inesistenza della notifica e perchè emesso da Ufficio territorialmente incompetente. La C.T.P. escludeva comunque che l'avvenuta conoscenza dell'atto, tempestivamente impugnato dall'interessata, avesse sanato il difetto di notifica.

2. L'Ufficio finanziario impugnava detta decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale, la quale, con sentenza n. 91/20/13, emessa il 19 aprile 2013 e depositata in data 6 maggio 2013, rigettava l'appello, ritenendo corretta la motivazione fornita dai giudici di primo grado, in quanto la notifica dell'avviso di accertamento doveva essere effettuata secondo le modalità contemplate dall'art. 142 c.p.c., trattandosi di contribuente regolarmente iscritta all'A.I.R.E. dal 1992 ed agevolmente rintracciabile dagli uffici finanziari, mentre la notifica come nel caso in esame, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1 (norma dichiarata incostituzionale), doveva ritenersi improduttiva di qualsivoglia conseguenza giuridica.

3. Avverso tale decisione l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il ricorso era notificato agli eredi di R.V. impersonalmente e collettivamente.

4. Con ordinanza emessa in data 8 ottobre 2020 la Corte disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso, effettuata agli eredi ma presso il difensore della de cuius costituito nel giudizio di appello, entro sessanta giorni dalla comunicazione, rinviando la causa a nuovo ruolo.

Si costituiva con controricorso D.M.A.R.F. che eccepiva di non essere erede di R.V., in quanto figlia del solo marito di questa.

5. La causa è stata trattata all'udienza pubblica del 6 maggio 2022 nelle forme di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Motivi della decisione

1. L'Agenzia propone due motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 2, comma 1, lett. a), conv. in L. 22 maggio 2010, n. 73, e dell'art. 142 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; i giudici della C.T.R. avrebbero errato nello statuire che la notifica dell'avviso di accertamento doveva essere effettuata secondo le modalità contemplate dal cit. art. 142, ritenendo quindi priva di qualsiasi efficacia la notifica effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) "norma dichiarata incostituzionale, e improduttiva di qualsivoglia conseguenza giuridica" nonchè nel negare che la modifica dell'art. 60, introdotta dal D.L. n. 40 del 2010, non fosse applicabile retroattivamente.

Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa o insufficiente motivazione circa fatti controversi, ritenendo che i giudici della C.T.R., anche volendo ipotizzare l'invalidità della notifica dell'accertamento (comunque insussistente), avrebbero dovuto ritenere sanata ex tunc l'asserita nullità a seguito della tempestiva impugnazione dell'avviso d'accertamento da parte della contribuente.

2. Occorre premettere che a seguito dell'ordinanza della Corte dell'8 aprile 2020, con la quale era stata ritenuta nulla la notificazione effettuata agli eredi della parte originariamente costituita ma presso il difensore della stessa, l'Agenzia ha rinnovato la notificazione del ricorso con allegata ordinanza nei confronti di D.M.A. e D.M.R., individuati quali eredi di R.V..

3. La notifica è stata effettuata ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 4 a mezzo posta e risulta spedita a D.M.A.R.F., all'indirizzo di via (—), con raccomandata n. (—), e a D.M.R., all'indirizzo di via (—), con raccomandata n. (—), entrambe in data 5 febbraio 2021. Agli atti, però, è stato depositato, in data 15 marzo 2021, come risulta anche dai registri di cancelleria, l'avviso di ricevimento della sola raccomandata n. (—), indirizzata a D.M.A.R.F., ricevuta in data 9 febbraio 2021 da persona denominata "Carvajal", ma non l'avviso di ricevimento attestante l'esito della raccomandata spedita a D.M.R..

4. Dall'atto di nascita di D.M.A. risulta che ella è figlia di D.M.B. e G.S. e pertanto non possa rivestire la qualifica di erede legittima di R.V.; in mancanza di altre allegazioni da parte dell'Agenzia la stessa non può ritenersi erede di R.V..

5. Costituisce giurisprudenza consolidata che, ai fini del rispetto del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, è sufficiente che il ricorrente depositi presso la cancelleria della Corte, nel termine suddetto, l'originale del ricorso con la prova della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per l'esecuzione della notifica, mentre la prova dell'avvenuto perfezionamento di quest'ultima può essere data anche in un momento successivo, fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al comma 1, ovvero fino all'adunanza della Corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380-bis c.p.c. (Cass., Sez. U., 12/05/2010, n. 11429; dopo, Cass. 30/12/2015, n. 26108; Cass. 28/03/2019, n. 8641); ed ancora Cass. 28/03/2019, n. 8641 ha ribadito che la prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta del ricorso deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 Cost., ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere, a norma della L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, un duplicato dell'avviso stesso.

In caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività da parte dell'intimato D.M.R., l'impugnazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la ulteriore rinnovazione della notificazione ai sensi notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c..

Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Le spese nei confronti di D.M.A.F.R. sono compensate in ragione della peculiare vicenda processuale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese nei confronti di D.M.A.F.R..

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2022

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