Cassazione, sentenza n. 22289 del 15/07/2022
Sentenza n. 22289 del 15/07/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 22289
- Data
- 15/07/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società aveva chiesto il rimborso della tassa di concessione governativa versata sugli abbonamenti di telefonia mobile, contestandone il presupposto e la compatibilità costituzionale ed europea; i giudici di merito avevano respinto la domanda. In prossimità dell’udienza la ricorrente ha rinunciato, ma l’atto non era stato notificato né accettato dall’Agenzia delle Entrate e non poteva quindi estinguere il processo. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto d’interesse, ponendo le spese a carico della ricorrente ed escludendo l’ulteriore contributo unificato.
Testo della pronuncia
La società A. propone ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Veneto in epigrafe indicata, con la quale – in controversia concernente l'impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria ad istanza della contribuente di rimborso delle tasse di concessione governativa sulla telefonia mobile in abbonamento versate nei tre anni antecedenti la predetta richiesta, deducendo la contribuente, sotto vari profili l'illegittimità della tassa.
La decisione della CTP di Cuneo, di rigetto della istanza di rimborso, è stata confermata dal giudice di appello sul rilievo che la tassa di concessione governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, anche alla luce dal quadro normativo delineato dal Codice delle comunicazioni elettroniche, non risulta abrogata e non viola regole costituzionali, per cui, come hanno affermato (sentenza n. 9560/2014) le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, costituisce oggetto di tassazione la "Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione". La correttezza di tale soluzione, prosegue la sentenza di secondo grado, trova anche risconto nella "sentenza della C.G.U.E. del 17/9/2015" la quale "ha analizzato diverse Direttive U.E. succedutesi (dalla 1999/5/CE alla 2009/136/CE) riguardanti le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione, i servizi per le reti e di comunicazione informatiche, ha stabilito che esse (Direttive, n.d.r.)" vanno interpretate nel senso che non ostano a una normativa nazionale relativa all'applicazione di una tassa, quale tassa di concessione governativa, in forza della quale l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, nel contesto di un contratto di abbonamento, è soggetto ad un'autorizzazione generale o a una licenza nonchè al pagamento di detta tassa, in quanto il contratto di abbonamento sostituisce di per sè la licenza o l'autorizzazione generale e. pertanto, non occorre alcun intervento dell'amministrazione (pubblica, n. d. r.) al riguardo (V. punto n. 1 del dispositivo della cit. sentenza C.G.E.U.).
L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce violazione dell'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, del D.L. n. 4 del 2014, art. 2, comma 4, convertito dalla L. n. 50 del 2014, perchè la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile la tassa di concessione governativa in relazione all'utilizzo dei "telefoni cellulari" sulla base del presupposto impositivo costituito dalla sottoscrizione e mantenimento del contratto di abbonamento, scollegato da qualsiasi attività concretantesi in un provvedimento amministrativo di tipo concessorio o autorizzatorio.
Con il secondo motivo di ricorso, deduce violazione del D.L. n. 4 del 2014, art. 2, comma 4, convertito dalla L. n. 50 del 2014, e del diritto comunitario, perchè la sentenza impugnata ha ritenuto che la norma di interpretazione autentica, che prevede l'applicazione della tassa ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare, abbia definitivamente risolto ogni questione interpretativa della disposizione impositiva.
Con il terzo motivo di ricorso, deduce violazione delle Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE e 2002/21/CE, perchè la sentenza impugnata non ha considerato che le stesse non trovano applicazione per i telefoni cellulari poichè le direttive reti si pongono in rapporto di specialità con la Direttiva 99/05/CE. Con il quarto motivo di ricorso, deduce violazione del D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 2, perchè la sentenza impugnata non ha considerato che le disposizioni in materia di telefoni cellulari di cui al d.las. n. 269 del 2001, che attua la Direttiva 1999/5/CE non formano oggetto del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, per cui anche per questo motivo la disciplina del D.Lgs. n. 269 del 2001 si pone in rapporto di specialitàòe non di complementarità con il D.Lgs. n. 259 del 2003.
Con il quinto motivo di ricorso, deduce violazione del D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 1, comma 1, lett. nn), del D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 1, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 1, comma 1, lett. c), (D.Lgs. n. 269 del 2001, art. 1, lett. b)), perchè la sentenza impugnata confonde tra apparecchiature e servizi, ritenendo indistintamente applicabile all'apparato la disciplina che il legislatore intende destinata esclusivamente alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonchè ai servizi radioelettrici.
Con il sesto motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 15 disp. gen., in riferimento al D.M. n. 33 del 1990, art. 3, che contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata risulta abrogato.
Con il settimo motivo di ricorso, deduce violazione del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 318, e del D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 160, perchè la sentenza impugnata non ha considerato che la disposizione richiamata è stata abrogata e la fattispecie per cui è causa è stata disciplinata ex novo da una normativa comunitaria e interna più aderente alla nuova realtà tecnica.
Con l'ottavo motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 3 Cost., poichè la tassazione viene imposta sulla base fittizia di un provvedimento amministrativo che non esiste.
Con il nono motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 3 Cost., poichè la norma di interpretazione autentica (D.L. n. 4 del 2014, art. 2, comma 4, convertito dalla L. n. 50 del 2014), si appalesa del tutto irragionevole in quanto introduce un collegamento tra un apparato (telefono cellulare) e un servizio (stazione radioelettrica), attribuendo all'art. 160 una funzione nuova e generalizzata, del tutto estranea a quella tipica, ossia la autorizzazione alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica.
Con il decimo motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 3 Cost. e del principio di capacità contributiva, poichè la tassa di cui all'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, viene posta a carico dei soli utenti dei servizi di telefonia mobile che abbiano sottoscritto un contratto di abbonamento, mentre la tassa non viene applicata nei confronti di tutti gli altri utenti di cellulari sol perchè hanno sottoscritto forme contrattuali diverse dall'abbonamento.
Preliminarmente, la Corte osserva che con istanza depositata in data 2/3/2022 la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso in oggetto.
8. Tale atto non risulta notificato – e neppure sottoscritto per accettazione – alla parte avversaria, l'Agenzia delle Entrate, per cui, in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c., l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo e comporta una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (Cass. Sez. Un. 3876/2010, Cass. n. 10140/2020, n. 14782/2018, n. 12743/2016, n. 2259/2013).
11. Le spese del giudizio di legittimità debbano porsi a carico della ricorrente, poichè l'applicazione del principio di causalità evidenzia che il presente giudizio è stato determinato dall'iniziativa di quest'ultima e la rinuncia intervenuta solo in prossimità dell'udienza.
12. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass. n. 23175/2015, n. 19071/2018).
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2022
Domande frequenti
Entro quando resta valida una dichiarazione Redditi 2026 tardiva?
La dichiarazione tardiva resta valida se trasmessa entro il 1° febbraio 2027, nel limite dei novanta giorni di ritardo. Oltre tale data è considerata omessa. Il ritardo rispetto al termine ordinario preclude inoltre l’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale.
Come pago la sanzione ridotta per la dichiarazione tardiva senza imposte?
Se non risultano imposte da versare, la sanzione ridotta è di 25 euro. Si paga con modello F24, codice tributo 8911, indicando il 2026 come anno della violazione. Eventuali imposte non versate richiedono una distinta regolarizzazione con le relative sanzioni.
Come si sceglie la sanzione per correggere una dichiarazione già inviata?
Occorre distinguere gli errori rilevabili dal controllo automatizzato o formale da quelli che non emergono in quella sede. Contano anche gli effetti sull’imposta e il tempo della correzione. La qualificazione della violazione precede il calcolo della sanzione e delle riduzioni applicabili.
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