Cassazione, sentenza n. 26677 del 09/09/2022
Sentenza n. 26677 del 09/09/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 26677
- Data
- 09/09/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava il rimborso dell’imposta sostitutiva applicata alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società italiane, riconosciuto dalla CTR dopo avere ritenuto definitivamente accertata la legittimazione della richiedente. L’Agenzia sosteneva in Cassazione che l’intermediario non potesse agire per un diritto riferibile alla clientela estera. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non censurava la distinta statuizione della CTR sull’esistenza del giudicato interno relativo alla legittimazione attiva, limite operante anche rispetto alla rilevabilità d’ufficio della questione; l’Agenzia è stata condannata alle spese.
Testo della pronuncia
La Societè Generale S.A. chiese il rimborso dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione della cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società italiane avvenuta nel 1998 e 1999, operata da parte di Unicredito italiano s.p.a., intermediario italiano presso cui era acceso il conto bancario su cui erano depositate le attività finanziarie di pertinenza estera della medesima società.
2. A seguito del silenzio dell'Agenzia delle entrate la società propose ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Pescara ove si costituì Agenzia delle entrate, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire della società in quanto non proprietaria dei titoli, di pertinenza di una succursale con sede nel Regno Unito.
La Commissione tributaria provinciale, disattesa l'eccezione di inammissibilità, rigettò il ricorso nel merito.
3. La Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, con la sentenza n. 928/09/2014, pronunciata in data 10 dicembre 2013 e depositata in data 9 settembre 2014, oggetto dell'odierno ricorso, accolse l'appello della contribuente.
In particolare la C.T.R. evidenziò che la questione relativa alla legittimazione della contribuente a chiedere il rimborso era stata accertata dal giudice di primo grado e non validamente riproposta in grado di appello; sotto il primo profilo, infatti la C.T.P., pur rigettando il ricorso della contribuente per carenze probatorie, aveva espressamente affermato che la società francese era legittimata a chiedere il rimborso, rigettando esplicitamente l'eccezione formulata dall'ufficio; sotto il secondo profilo, nel grado d'appello, l'ufficio si era limitato ad argomentare sulla questione con mere censure che andavano disattese perchè non riproposte con appello incidentale, avendo concluso semplicemente per il rigetto dell'appello, con conseguente formarsi, sulla questione, del giudicato implicito.
Nel merito la C.T.R. evidenziò l'inscindibile contraddizione tra l'affermazione della legittimazione ad agire dalla parte ricorrente ed il rigetto del ricorso per mancanza di documentazione, peraltro ritualmente prodotta invece nel fascicolo di primo grado; nel caso di specie l'intermediario Unicredito, in carenza di adeguata documentazione, aveva operato le ritenute applicando l'imposta ma successivamente la parte, come era sua facoltà, aveva prodotto la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti per il rimborso e, nel merito, alla luce di ciò, sussistevano tutti i requisiti previsti dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 23, comma 1, lett. f), per l'esenzione e quindi la concessione del rimborso.
4. Ricorre, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, Agenzia delle entrate con un motivo di ricorso. Resiste la Societè Generale SA con controricorso.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.
La causa è stata trattata all'udienza pubblica del 10 giugno 2022, nelle forme del rito cartolare.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. L'art. 20, ora art. 23 t.u.i.r., prevede che siano tassati in Italia i redditi da plusvalenza derivante da cessione a titolo di oneroso di partecipazioni in società residenti con esclusione però delle plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. e-bis derivanti da cessione di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati. I documenti di prassi prevedono che l'intermediario non residente possa presentare un'autocertificazione attestante che i titoli oggetto di cessione siano di proprietà di soggetti non residenti; ciò al fine di non far operare l'imposta sostitutiva del 12,5 per cento prevista dal D.Lgs. n. 461 del 1997, art. 5. Nel caso di specie la C.T.R. ha accolto la domanda di rimborso dell'imposta, proposta dall'intermediario.
2. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 81 c.p.c., applicabile al processo tributario per il rinvio contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1.
L'Agenzia pone la questione dell'ammissibilità del ricorso proposto da parte di un soggetto diverso dall'effettivo titolare del diritto fatto valere; premette che tale questione sia rilevabile d'ufficio e comunque non sia preclusa dal giudicato affermato nella sentenza d'appello, che si riferisce alla diversa questione della carenza di interesse ad agire della Societè Generale per l'afferenza dei titoli alla sua struttura con sede nel Regno Unito.
Deduce quindi che la società intermediaria francese non abbia la possibilità di agire in giudizio per il rimborso delle ritenute applicate sulle plusvalenze non imponibili realizzate su titoli di partecipazione gestiti per conto della clientela estera; pur potendo presentare, in base ai documenti di prassi, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione attestante la residenza all'estero dei propri clienti, così da consentire loro di non subire la ritenuta, l'intermediario non potrebbe agire in giudizio per ottenerne il rimborso una volta effettuata.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto deve ritenersi che la questione sollevata dalla parte sia coperta dal giudicato, riconosciuto dalla C.T.R., con statuizione non censurata con l'unico motivo.
Deve premettersi che l'Agenzia prospetta la questione in termini di legittimazione ad agire; evidenzia il principio dettato dall'art. 81 disp. att. c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il che comporta – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirando la norma a prevenire una sentenza inutiliter data – la necessaria verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo; tale rilevabilità officiosa incontra sempre però il limite della formazione del giudicato interno su di essa (Cass., Sez. U., 09/02/2012, n. 1912; di recente, analogamente, Cass., Sez. U., 08/03/2022, n. 7514, in motivazione).
Nel caso in esame il giudicato è stato espressamente riconosciuto dalla C.T.R. la quale, come visto, ha ritenuto che la questione della legittimazione attiva fosse stata decisa dalla C.T.P. e non impugnata con appello incidentale dall'ufficio.
Laddove i giudici di appello hanno infatti parlato di legittimazione attiva, deve ritenersi che abbiano fatto riferimento anche alla questione oggi dedotta. Vi è in tal senso un passaggio, contenuto nella sentenza impugnata, che, al di là dell'errato riferimento ai dividendi (ma errata, negli stessi termini, era la difesa dell'Agenzia, come da essa riconosciuto a pag. 12 del ricorso), prova come i giudici d'appello abbiano ritenuto coperta dal giudicato non solo la questione relativa alla pertinenza dei titoli ad una succursale della Banca ma anche la diversa questione riguardante l'individuazione del beneficiario effettivo ("in proposito va osservato che detta eccezione, sollevata in sede di costituzione dall'Agenzia delle Entrate nel giudizio di primo grado, è stata respinta dai primi giudici che hanno riconosciuto la piena legittimazione ad agire della contribuente ritenuta effettiva beneficiaria dei dividendi").
Ciò, del resto, è confermato dal tenore complessivo della sentenza della C.T.R. la quale, di fatto, ha ritenuto che il primo giudice avesse deciso tutte le questioni sorte, in senso favorevole al contribuente, e quindi anche quella della legittimazione della ricorrente, rigettando la domanda unicamente per la mancata produzione della certificazione.
La ricorrente, proponendo con l'unico motivo come rilevabile di ufficio in ogni stato e grado il difetto di legittimazione attiva, non aggredisce tale statuizione dell'ufficio relativa all'esistenza di un giudicato sul punto, che anzi espressamente esclude, con il che il ricorso deve essere considerato inammissibile, non cogliendo l'esatta ratio della decisione.
4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Alla decisione segue condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità in favore di Societè Generale SA, in persona del legale rappresentante p.t., spese che liquida in Euro 10.300,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, ed accessori se dovuti.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2022
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