Cassazione, sentenza n. 441 del 11/01/2018
Sentenza n. 441 del 11/01/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 441
- Data
- 11/01/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento IVA, IRPEF e IRAP aveva ricondotto a ricavi d’impresa alcuni versamenti rilevati sui conti bancari; il contribuente sosteneva che si trattasse di capitale iniziale, regolarmente contabilizzato e destinato a finanziare l’attività. La Corte ha ribadito che i dati bancari assolvono l’onere probatorio dell’Amministrazione e che spetta al contribuente fornire, per ciascun movimento, una prova analitica della sua estraneità a operazioni imponibili. Poiché la CTR aveva accertato la mancanza di tale dimostrazione e le censure sollecitavano un riesame del merito, il ricorso è stato rigettato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
S.R. propone ricorso per cassazione con due motivi nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, rigettandone l'appello, ha confermato la legittimità della pretesa manifestata con l'avviso di accertamento, ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRAP per l'anno 2004, con il quale, per quanto ancora rileva, venivano recuperate a tassazione somme depositate sul conto corrente bancario dell'impresa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2.
Il giudice d'appello ha infatti ritenuto che il contribuente non aveva vinto la presunzione legale che legittima l'imputazione dei versamenti operati su conti correnti bancari a ricavi conseguiti nella propria attività di impresa, spettando l'onere di fornire la prova contraria al contribuente, il quale a tal fine deve indicare, quanto ai prelevamenti, il beneficiario delle operazioni – o comunque fornire la prova della irrilevanza reddituale del prelevamento -, mentre, in ordine ai versamenti deve dimostrare di averne tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta. Nel caso di specie, con riguardo ai versamenti rilevati, il contribuente non aveva dimostrato che, come asserito, gli accrediti bancari erano riferibili ad apporto di capitale da parte di persone legate da vincolo di parentela.
L'Agenzia delle entrate non ha svolto attività nella presente sede.
Motivi della decisione
Col primo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2 assume che la prova contraria, secondo la disposizione in rubrica, sarebbe necessaria solo quando i versamenti ed i prelevamenti non siano regolarmente registrati in contabilità ed utilizzati per pagare i beneficiari, mentre nella specie "lo stesso accertamento conteneva gli elementi necessari per imputare i versamenti in conto corrente ad apporto di capitale iniziale (ritualmente contabilizzato) e a sua volta utilizzato per effettuare i pagamenti necessari a finanziare le opere strutturali per l'inizio dell'attività d'impresa".
Con il secondo motivo, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, si duole che il giudice d'appello, affermando che "per quanto riguarda i versamenti, la ditta non ha dimostrato che gli accrediti bancari sono riferibili ad apporto di capitale da parte di soggetti legati da vincoli di parentela, come asserito", evidenzi "una totale obliterazione di elementi che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione, quali l'aver considerato i versamenti in conto corrente come apporto di terzi e non già apporto di capitale iniziale, ritualmente dichiarato e contabilizzato dal ricorrente", e come tale non rientrante nell'ambito di applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, detto art. 32.
I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente legati, sono infondati.
Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, "qualora l'accertamento delle imposte sui redditi effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Anninistrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili" (Cass. n. 18081 del 2010, n. 15857 del 2016).
A tale principio il giudice d'appello si è attenuto, affermando in particolare che, con riguardo ai versamenti rilevati, il contribuente "deve dimostrare di averne tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta".
Una siffatta analitica prova, ha accertato la Commissione regionale, non è stata fornita: "il contribuente non aveva dimostrato che, come asserito, gli accrediti bancari erano riferibili ad apporto di capitale da parte di persone legate da vincolo di parentela".
In ordine al denunciato vizio di motivazione, con il quale il contribuente individua nella sentenza "una totale obliterazione di elementi che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione, quali l'aver considerato i versamenti in conto corrente come apporto di terzi e non già apporto di capitale iniziale, ritualmente dichiarato e contabilizzato dal ricorrente", esso, come formulato, si risolve in una mera petizione di principio, atteso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge" (Cass. n. 27197 del 2011, n. 15675 del 2004).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività da parte dell'intimata.
P.Q.M.
Ta Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2018
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