Cassazione, sentenza n. 1118 del 18/01/2018

Sentenza n. 1118 del 18/01/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
1118
Data
18/01/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente contestava il diniego di definizione degli omessi o ritardati versamenti, sostenendo sia la decadenza dell’Ufficio sia l’avvenuto pagamento tramite delega bancaria. Pur rilevando l’omessa pronuncia della CTR sulla decadenza, la Cassazione ha deciso la questione nel merito: il termine invocato riguardava cartelle mai notificate, mentre quelle interessate erano già state notificate e soltanto sospese durante il tentativo di condono; ha inoltre ritenuto inammissibile un nuovo apprezzamento delle prove sul pagamento. Il ricorso è stato rigettato, restando dovuto l’importo originario dopo il mancato perfezionamento della definizione.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Il contribuente, C.G., in qualità di rappresentante legale della XXXX s.a.s., impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il provvedimento con il quale l'Agenzia delle Entrate gli aveva comunicato il diniego di definizione di ritardati od omessi pagamenti – L. 29 dicembre 2002, n. 289, ex art. 9 bis – relativo ad una istanza da lui presentata il 14 giugno 2003, in quanto, secondo la suddetta Agenzia, non risultavano effettivamente pagate le somme dovute in base all'istanza stessa.

Il contribuente lamentava l'intervenuta decadenza dell'Ufficio dalla potestà di imposizione e l'effettivo pagamento della somma necessaria ai fini del perfezionamento del condono.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano rigettava il ricorso con sentenza n. 329/22/10, affermando che l'Agenzia delle Entrate non era decaduta dalla potestà di imposizione e, nel merito, la legittimità del provvedimento di diniego del perfezionamento del condono, attesa l'insussistenza dei pagamenti necessari.

Contro tale pronuncia il contribuente, riproponendo le medesime doglianze, proponeva appello, che veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la sentenza n. 92/32/12 del 6 giugno 2012.

Il contribuente proponeva allora ricorso per Cassazione mediante due motivi di ricorso; resisteva con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Motivi della decisione

Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il contribuente ricorrente denuncia un vizio di omessa pronuncia in relazione all'art. 112 c.p.c., in quanto, nel processo di primo grado, il ricorrente aveva eccepito l'illegittimità del provvedimento amministrativo perchè l'Erario, anzichè limitarsi a negare il condono di cui all'art. 9 bis citato, avrebbe dovuto attivare la procedura di riscossione prevista dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 44, (convertito in L. 24 agosto 2006, n. 248), procedendo all'iscrizione a ruolo dei tributi e notificando la cartella di pagamento entro il 31 dicembre 2008, circostanza che invece non è avvenuta, con conseguente decadenza dell'Agenzia dal potere impositivo.

Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., conma 1, n. 3, il contribuente ricorrente deduce violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 28, anche con riferimento all'art. 1269 c.c. e art. 2697 c.c., comma 2.

Riferisce il contribuente che la sentenza di appello ha affermato che non vi è prova aliunde che i pagamenti siano stati eseguiti, e che pertanto il condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis non si è perfezionato. Afferma tuttavia il contribuente di avere effettuato il pagamento a mezzo di delega accettata dalla banca e che la delega bancaria costituisce una modalità di versamento dei tributi prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 28, in quanto si inserisce nell'ambito del rapporto di delegazione che obbliga il delegato-banca ad eseguire il pagamento nei confronti del creditore-Erario ex art. 1269 c.c., con conseguente liberazione del delegante-contribuente.

L'Agenzia delle entrate si difende affermando, quanto al primo motivo di ricorso, che nessuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato vi sarebbe stata in quanto la lamentata non corrispondenza altro non sarebbe che un accertamento giudiziale dei fatti diverso da quello ipotizzato dalla ricorrente, la quale sostiene che l'Ufficio sia decaduto dalla potestà di imposizione, mentre la sentenza di appello ha implicitamente rigettato tale tesi ritenendo non perfezionatosi il condono. Peraltro l'art. 37, comma 44 cit. sarebbe inconferente perchè la notifica delle cartelle di pagamento era già avvenuta: successivamente le cartelle di pagamento sono state sospese fino alla revoca di tale sospensione, avvenuta per effetto del mancato perfezionamento del condono.

Quanto al secondo motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate osserva che il contribuente pretenderebbe un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove già avvenuto nei gradi precedenti, inammissibile in sede di legittimità.

Il ricorso è infondato.

Relativamente al primo motivo di ricorso, effettivamente, come lamentato dal ricorrente, il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi circa l'eccepita decadenza dell'Ufficio dalla potestà impositiva, sulla quale pure si era pronunciato il giudice di primo grado. Tuttavia, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. 28 giugno 2017, n. 16171).

Ora, conformemente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle entrate, il D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44, è inconferente perchè – come si evince dalla lettura del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, lett. a) e b) (secondo cui "per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; b) del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001"), richiamato – a proposito del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis – dall'art. 37, comma 44 citato dal ricorrente (secondo cui "entro il 31 dicembre 2008 è eseguita la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, lett. a) e b) nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi della citata L. n. 289 del 2002, art. 9-bis"), è norma che si riferisce a somme dovute all'Erario relative a cartelle di pagamento mai notificate ("somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni"), mentre nel caso di specie la notifica delle cartelle di pagamento è già avvenuta proprio al momento della notifica delle stesse cartelle di pagamento che successivamente sono state oggetto del tentativo di condono, le quali sono dunque rimaste soltanto sospese fino alla revoca di tale sospensione, avvenuta per effetto del mancato perfezionamento del condono. La conseguenza è che l'obbligazione originaria del contribuente, appunto temporaneamente sospesa per effetto della domanda di condono, dispiega nuovamente i suoi effetti con la comunicazione del diniego del condono ed il contribuente è tenuto al pagamento integrale di quanto in origine era dovuto, senza che occorra una nuova notifica della cartella, se non altro perchè altrimenti, se così non fosse tale meccanismo sarebbe irragionevole e dunque contrario all'art. 3 Cost., in quanto si incoraggerebbero richieste di condono ab initio maliziosamente soltanto dirette a costringere l'Erario ad una nuova notifica, nella speranza di un errore procedurale di quest'ultimo e comunque con un conseguente appesantimento del procedimento impositivo, in contrasto con i principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.

Il secondo motivo di ricorso, che entra nel merito della vicenda, è parimenti infondato, in quanto la sentenza di appello, pur nella sua estrema sinteticità, rileva che non vi è prova aliunde che i pagamenti siano stati eseguiti, e che pertanto il condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis non si è perfezionato. Il ricorrente, pur lamentando una violazione di legge, in realtà si duole della circostanza che non è stata svolta una sufficiente attività istruttoria nei giudizi di merito volta a dimostrare che i suoi pagamenti sono stati realmente effettuati, in quanto l'Agenzia delle entrate si sarebbe limitata ad un controllo meramente formale circa le risultanze del pagamento: in questo modo però, come sottolineato dall'Agenzia delle entrate, il contribuente pretenderebbe un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove già avvenuto nei gradi precedenti, inammissibile in sede di legittimità. A tale proposito ha affermato la Cassazione, in tema di accertamento dei fatti storici allegati dalle parti, che i vizi deducibili con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 o 5 (e tanto meno attraverso denuncia del n. 3), non possono riguardare apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti, poichè, a norma dell'art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale – come tale insindacabile – del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Tale operazione, che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, non è consentita davanti alla Cassazione (Cass. 27 luglio 2017, n. 18665).

Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente, soccombente, alle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 5.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2018

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.