Cassazione, sentenza n. 2908 del 07/02/2018
Sentenza n. 2908 del 07/02/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 2908
- Data
- 07/02/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La Commissione regionale aveva escluso dall’IRAP i contributi a fondo perduto ricevuti da un’impresa per danni alluvionali, ritenendo decisiva la loro irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi. La Cassazione ha invece stabilito che i contributi erogati per legge concorrono alla base imponibile IRAP, salvo una specifica correlazione normativa con componenti negativi indeducibili; la disciplina applicabile prevedeva soltanto l’esclusione dal reddito d’impresa. La Corte ha quindi cassato la sentenza e, decidendo nel merito, respinto il ricorso originario della contribuente.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Nella controversia scaturita dall'impugnazione da parte della XXXX s.p.a. di avviso di accertamento relativo ad IRAP dell'anno 2004, l'Agenzia delle entrate ricorre, su unico motivo, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, rigettandone l'appello, aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente.
In particolare, il giudice di appello riteneva che i contributi a fondo perduto ricevuti dalla contribuente per i danni arrecati dall'alluvione che aveva colpito la regione Piemonte, non concorrendo, ai sensi del D.Lgs. n. 270 del 2000 e della L. n. 365 del 2000, alla formazione del reddito, fossero esenti da IRAP, in quanto tale imposta è considerata un'imposta sul reddito.
La contribuente non resiste.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente va disattesa la richiesta formulata dall'Agenzia delle entrate di termine per procedere alla rinnovazione della notificazione del ricorso, dovendosi ritenere la notificazione in atti rituale e tempestiva (cfr. Cass. n. 1972/2015; 15523/2009; 17137/2007).
2. Con l'unico motivo, rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, del D.L. n. 279 del 2000 e della L.R. Piemonte n. 9 del 2007, art. 6 (art. 360 c.p.c., n. 3), la ricorrente deduce l'errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nel ritenere che il contributo in questione non concorresse a formare la base imponibile ai fini dell'IRAP, laddove la norma invocata espressamente includeva tra i componenti positivi di detta imposta i contributi di ogni tipo erogati a norma di legge.
3. Ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3 (vigente ratione temporis) "Ai fini della determinazione della base imponibile di cui agli artt. 5, 6 e 7 concorrono anche i proventi e gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle indicate in detti articoli, se correlati a componenti positivi e negativi del valore della produzione di periodi di imposta precedenti o successivi (fin qui il contenuto della previgente lett. Oa), del comma 1) e, in ogni caso, le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda, nonchè i contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione".
3.1. Concorrono, pertanto, alla formazione della base imponibile Irap – come testualmente affermato nella relazione ministeriale al citato decreto n. 176 del 1999 – anche i contributi "esclusi da tassazione ai fini delle imposte sui redditi". Come, infatti, già affermato da questa Corte (Cass. n. 7893/2007; Cass. n. 4338/2007), l'intento del legislatore del 1999, stante la sostanziale conservazione dei contenuti delle norme originarie, è stato "esclusivamente quello di razionalizzare il sistema, senza alcun sovvertimento del rapporto, già in precedenza stabilito, tra "regola" ed "eccezione", senza alcun reale apporto innovativo.
Le Sezioni Unite (sentenza del 14.10.2009 n. 21749), poi, richiamando i precedenti nn. 4838, 4839 e 4840/2007, hanno definito la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, di interpretazione autentica del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, con conseguente efficacia retroattiva anche in relazione ai contributi erogati negli anni di imposta precedenti a quello della sua entrata in vigore. Di recente, ancora, è stato ribadito il principio di diritto secondo cui "in tema di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, nel prevedere che i contributi erogati a norma di legge non concorrano alla determinazione della base imponibile nel caso in cui essi siano correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, esclude l'imponibilità soltanto in presenza di una specifica previsione, nella legge istitutiva, della correlazione tra il contributo ed un componente negativo indeducibile, con la conseguenza che l'assenza della specifica indicazione normativa non può essere surrogata dalla mera affermazione dell'imprenditore (ndr. del contribuente) di avere utilizzato il contributo per coprire spese non deducibili, quali, ad esempio, quelle per il personale"(cfr. Corte Cass. 5^ sez. 28.5.2010 n. 13160; id. 5^ sez. 15.6.2010 n. 14415 – entrambe con riferimento a contributi erogati a favore del trasporto pubblico locale e Cass. n. 11147/2014 con riguardo ai contributi FUS erogati alle Fondazioni liriche-sinfoniche).
4. Ora, nel caso in esame la norma applicabile (D.L. n. 279 del 2000, art. 4, comma 5 bis, convertito con modificazione nella L. n. 365 del 11.12.2000, per i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali del 2000 ai sensi del quale: Alle imprese artigiane ed a tutte le altre imprese fino a venti dipendenti è concesso, a loro richiesta ed in alternativa ai benefici di cui ai commi 4 e 5, un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive Lire 500 milioni per ciascuna impresa. I contributi di cui al comma 4 ed al primo periodo del presente comma non concorrono alla formazione del reddito di impresa ai fini dell'assoggettabilità alle imposte previste) non contiene una espressa esenzione ai fini IRAP, limitandosi la stessa, come illustrato, a prevedere l'esclusione (irrilevante, come si è visto, ai fini che qui interessano) dalla base imponibile unicamente ai fini delle imposte dei redditi.
5. Nè, in senso contrario, rileva la L.R. Piemonte 23 aprile 2007, n. 9, art. 6, la quale, oltre ad essere priva di effetti retroattivi, nel prevedere che le imprese che hanno usufruito del contributo previsto dalla L. 11 dicembre 2000, n. 365, art. 4 bis (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonchè a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000) possono recuperare la quota di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativamente al contributo ricevuto, quale credito d'imposta ai fini della compensazione di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, conferma, in definitiva, l'assoggettamento ad IRAP dei contributi in questione.
6. Conclusivamente, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata che dai superiori principi si è discostata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.
7. Attesa la novità delle questioni e la particolare peculiarità della fattispecie le spese dei gradi di merito vanno integralmente confermate tra le parti mentre quelle del giudizio di legittimità dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2018
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