Cassazione, sentenza n. 2909 del 07/02/2018
Sentenza n. 2909 del 07/02/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 2909
- Data
- 07/02/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società contestava la cartella emessa mediante controllo automatizzato per IVA, IRPEG e IRAP, dopo il mancato perfezionamento del condono, lamentando l’assenza della comunicazione d’irregolarità e una motivazione insufficiente. La Cassazione ha chiarito che la comunicazione preventiva non è necessaria quando non emergano errori o incertezze rilevanti nella dichiarazione e che, per meri riscontri materiali o di calcolo, la cartella non richiede una motivazione particolare. Confermando la decisione regionale, la Corte ha rigettato il ricorso.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Nella controversia scaturita dall'impugnazione da parte dell'Ingg. E. e G.D.V. impresa di costruzioni s.r.l. di cartella di pagamento emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis (a seguito di mancato perfezionamento del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis) e portante IVA, IRPEG e IRAP degli anni 2000 e 2001, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate e rigettando l'impugnazione incidentale proposta dalla contribuente, ha integralmente riformato la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso.
Il Giudice di appello, in particolare e per quanto ancora rileva in questa sede, riteneva che non fosse necessaria la comunicazione di irregolarità ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e che la cartella fosse adeguatamente motivata.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione su due motivi la Società.
Equitalia Sud s.p.a. e l'Agenzia delle entrate resistono con autonomi controricorsi.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione, sollevata in controricorso, di inammissibilità del ricorso per tardività.
Il ricorso risulta, infatti, tempestivamente rimesso all'Ufficiale giudiziario, come da ricevuta e relata, il 29 novembre 2011, laddove essendo stata la sentenza impugnata depositata il 14.10.2010, il termine (applicabile ratione temporis) cd. "lungo" di un anno e 46 giorni (cfr. Cass. n. 22699 del 04/10/2013; id. n. 11491 del 2012), scadeva il 30 novembre 2011.
2. Con il primo motivo di ricorso si deducono, cumulativamente violazione di legge ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, laddove, con motivazione viziata, la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto non necessaria, nel caso in esame, la comunicazione di irregolarità prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis.
2.1. La censura è infondata. Per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 17396 del 23/07/2010; id. n. 20341/2014; n. 13759/2016) l'emissione della cartella di pagamento, con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3, (in materia di tributi diretti) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 3, (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l'esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo di comunicazione per la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva considerato legittimamente emessa la cartella di pagamento, in assenza di comunicazione al contribuente, per l'importo riferito ad un'istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis non seguita dal versamento di quanto dovuto).
1.2. Alla luce di tale condiviso principio, correttamente applicato dal Giudice di merito, il mezzo, nella parte in cui deduce vizi motivazionali, va dichiarato inammissibile laddove da un canto, la C.T.R. ha dato congrua motivazione delle ragioni della sua decisione e, dall'altro, i fatti – come rassegnati in ricorso (pendenza del giudizio di opposizione al diniego di condono ed erroneità dei conteggi riportati nella cartella) – non appaiono decisivi ai fini che qui interessano, non integrando gli stessi incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione.
3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione della medesima norma (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis) laddove la cartella in questione era manchevole di qualsivoglia motivazione in ordine all'an ed alle modalità di liquidazione della pretesa.
La censura è infondata alla luce del principio, altrettanto consolidato, affermato da questa Corte per cui "allorchè l'amministrazione finanziaria riscontri nella dichiarazione dei redditi un mero errore materiale o di calcolo emergente ictu oculi, e provveda di conseguenza a notificare al contribuente una cartella di pagamento in esito alla procedura di controllo automatizzato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 2, lett. a), essa non è tenuta ad alcuna particolare motivazione di tale provvedimento, onere necessario soltanto quando la contestazione dell'erario si fondi su interpretazioni giuridiche od elaborazioni della documentazione allegata dal contribuente" (Cass. n. 9224/2011, id n. 22402/2014; 15564/2016).
4. In conclusione il ricorso va rigettato e la ricorrente, soccombente, condannata alle spese, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate in complessivi Euro 10.000 oltre eventuali spese prenotate a debito ed in favore di Equitalia Sud s.p.a. in complessivi Euro 9.000 oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2018
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