Cassazione, sentenza n. 3165 del 09/02/2018
Sentenza n. 3165 del 09/02/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 3165
- Data
- 09/02/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite riguardava il calcolo degli interessi dovuti da una società a partecipazione pubblica sul recupero di agevolazioni fiscali qualificate come aiuti di Stato incompatibili, che la CTR aveva assoggettato al regime degli interessi composti soltanto per la morosità successiva al 2007. La Cassazione ha affermato l’applicazione del calcolo composto anche quando la decisione europea sia anteriore al regolamento del 2004, salvo situazioni già esaurite, precisando che il tasso va ricalcolato annualmente secondo la disciplina vigente. Accolto il primo motivo dell’Agenzia e respinto il ricorso incidentale, ha cassato con rinvio.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che – nel giudizio promosso dalla spa XXXX (istituita in base alla L. n. 142 del 1990, art. 22 con prevalente partecipazione pubblica per la gestione dei servizi pubblici locali) con l'impugnazione di quattro cartelle di pagamento ed un avviso di accertamento con i quali l'amministrazione, in applicazione del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1 come convertito nella L. 6 aprile 2007, n. 46, procedeva al recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni fiscali di cui la società aveva usufruito negli anni dal 1995 al 1998, qualificate come aiuti di Stato con la decisione della Commissione Europea 5 giugno 2002, n. 10/193/CE ne ha accolto l'appello nei termini di cui in motivazione, limitatamente alla restituzione delle somme-capitale, ma, con riguardo alla quantificazione degli interessi dovuti, ha stabilito che il regolamento CE n. 794/2004 debba essere applicato solo per i periodi di morosità successivi all'entrata in vigore del D.L. n. 10 del 2007.
In proposito, ha osservato il giudice d'appello, il D.L. n. 10 del 2007, art. 1 stabilisce al comma 3 che "gli interessi sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo 5^ del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea in relazione al recupero dell'aiuto di Stato C-57/03, disciplinato dalla L. 25 gennaio 2006, n. 29, art. 24. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell'aiuto.
A sua volta, prosegue la Commissione regionale, "il Regolamento della Commissione del 21 aprile 2004 n. 794/2004/CE prevede:
14) Considerando che l'obiettivo è ripristinare la situazione esistente prima dell'illegittima concessione dell'aiuto e conformemente alla prassi finanziaria generale, il tasso di interesse per il recupero fissato dalla Commissione deve essere applicato secondo il regime dell'interesse composto su base annua. Per queste stesse ragioni il tasso di interesse per il recupero applicabile nel primo anno del periodo di recupero si deve applicare per i primi cinque anni del periodo di recupero, mentre il tasso di interesse per il recupero applicabile nel sesto anno del periodo di recupero si applicherà per i cinque anni successivi e così via.
15) Il presente regolamento deve applicarsi alle decisioni di recupero notificate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento".
Osserva ancora il Giudice d'appello che il regolamento comunitario del 2004 aggrava la posizione degli enti tenuti al rimborso prescrivendo il calcolo del dovuto con il sistema degli interessi composti, sistema recepito nel 2007 dal legislatore nazionale senza la limitazione secondo cui il disposto comunitario deve "applicarsi alle decisioni di recupero notificate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento", sicchè il legislatore italiano è stato più severo di quello comunitario, cosa da ritenersi legittima, essendo inibito ai legislatori nazionali solo di "attenuare" e non di inasprire la disciplina comunitaria repressiva di pratiche contrarie alla libera concorrenza.
Ed ha concluso rilevando come la norma del 2007 abbia, in assenza di qualsivoglia indicazione in favore della retroattività, disposto solo per il futuro, dimodoche il regolamento del 2004 si applica solo per i periodi di morosità successivi alla entrata in vigore del D.L. n. 10 del 2007, mentre per i periodi anteriori si applicano le precedenti disposizioni, dato che nel caso di specie opera la clausola di esclusione della nuova disciplina di cui al punto 14) del regolamento CE del 2004.
La società contribuente resiste con controricorso, formulando un motivo di ricorso incidentale, e successivamente deposita memoria.
Motivi della decisione
Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3, amministrazione ricorrente censura la decisione per aver ritenuto che per i periodi di morosità anteriori alla disposizione in rubrica "si applicano le precedenti disposizioni", mentre per quelli ad essa successivi si applicherebbe il Reg. 794/2004 e perciò gli interessi composti, e ciò fondando sulla circostanza che il legislatore del 2007 avesse voluto stabilire la misura dei tassi di interesse ex decisione n. 2003/193/CE solo per il periodo successivo alla sua entrata in vigore.
Con il secondo motivo, formulato in subordine, lamenta la violazione e falsa applicazione della decisione della Commissione Europea n. 2003/193/CE, nonchè del D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3, degli artt. 86, 87, e 88 del Trattato CE e dell'art. 14 par. 2 del Reg. 659/1999.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale la società contribuente lamenta "violazione e falsa applicazione delle norme comunitarie applicabili per il calcolo degli interessi, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 2. Contrasto fra la norma interna (D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3) e la disciplina comunitaria (art. 3, comma 3, della decisione n. 2003/193/CE e art. 14, comma 2, del Reg. CE n. 659/1999)".
Il primo motivo è fondato nei termini di seguito precisati, con assorbimento dell'esame del secondo motivo, formulato in subordine.
Con principio che qui si intende confermare, questa Corte ha affermato che "in tema di recupero di aiuti di Stato, equivalenti ad imposte non corrisposte, gli interessi vanno calcolati, ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, art. 24 conv., con modif., dalla L. n. 2 del 2009, ed in virtù del rinvio al regolamento CE n. 794 del 2004 della Commissione, su base composta anche nell'ipotesi in cui la decisione che abbia dichiarato l'aiuto incompatibile con il mercato comune sia stata adottata prima dell'entrata in vigore del citato regolamento, con il solo limite, in ossequio dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, delle situazioni acquisite ovvero esaurite in cui già anteriormente a tale data l'aiuto sia stato recuperato o l'avviso di accertamento sia stato omesso" (Cass. n. 23949/2016).
Ciò posto, ai fini della corretta individuazione del tasso di interesse da applicare va osservato che, con riguardo al computo degli interessi, il rinvio operato dal D.L. n. 185 del 2008, art. 24, comma 4, conv. con modif. dalla L. n. 2 del 2009, al capo 5^ del Regolamento CE della Commissione europea n. 794 del 2004, va inteso come formale, ovvero mobile, e non sostanziale e fisso, e, quindi, riferito all'art. 11, pt. 3, di detto regolamento, cane successivamente modificato, sicchè, ove sia trascorso più di un anno tra la data in cui l'aiuto illegittimo è stato messo per la prima volta a disposizione del beneficiario e quella di recupero dell'aiuto, il tasso di interesse va ricalcolato ad intervalli di un anno sulla base del tasso in vigore al momento in cui si effettua il ricalcolo (Cass. n. 23800/2016).
Il primo motivo del ricorso principale deve essere pertanto accolto nei termini indicati, con assorbimento dell'esame del secondo motivo articolato in via subordinata, mentre va rigettato il ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana in differente composizione.
Il Collegio dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 11, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo, e rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo come accolto, e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana in differente composizione.
Sussistono i presupposti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 11, comma 1 quater per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis,.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2018
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