Cassazione, sentenza n. 3192 del 09/02/2018

Sentenza n. 3192 del 09/02/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
3192
Data
09/02/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava la revoca dell’agevolazione sull’imposta di registro applicata all’acquisto di un terreno, che l’Agenzia delle Entrate riteneva non spettante perché il piano attuativo comunale era stato approvato soltanto dopo la compravendita. I giudici di merito avevano invece riconosciuto il beneficio, reputando sufficiente l’edificazione entro cinque anni dall’acquisto. La Cassazione non ha esaminato la questione sostanziale: preso atto della rinuncia dell’Agenzia e della sua accettazione da parte della contribuente, ha dichiarato estinto il giudizio e compensato le spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con atto di compravendita registrato il 22 novembre 2002 la società XXXX s. r. l. acquistava un terreno sito in Parma chiedendo di usufruire dell'agevolazione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3. L'Agenzia delle entrate notificava avviso di liquidazione sul presupposto che non spettava l'agevolazione in quanto l'alienazione del terreno era avvenuta prima che il comune di Parma approvasse il piano attuativo. Secondo l'agenzia delle entrate il Piano Operativo Comunale in vigore al momento dell'acquisto, che individuava il terreno come area di trasformazione, era uno strumento di programmazione urbanistica generale e solo con l'adozione del piano attuativo, intervenuto dopo l'atto di compravendita, era divenuto attuabile lo sfruttamento edificatorio del fondo.

La commissione tributaria provinciale di Parma accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna sul rilievo che la norma agevolativa di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, prevedeva quale unica condizione che l'edificazione del fondo avesse luogo nel termine di cinque anni dall'acquisto.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l'agenzia delle entrate affidato a due motivi. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso.

3. Successivamente parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ritualmente notificato a controparte. La società XXXX s.r.l. ha depositato in data 4 gennaio 2018 atto di accettazione della rinuncia con compensazione delle spese ritualmente notificata a controparte. Si impone, dunque, la declaratoria di estinzione del giudizio a spese compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara la estinzione del giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2018

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