Cassazione, sentenza n. 9447 del 18/04/2018

Sentenza n. 9447 del 18/04/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
9447
Data
18/04/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un’azienda ospedaliera aveva ottenuto in appello il rimborso dell’IRAP versata senza dedurre i contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; l’Agenzia delle Entrate contestava la deduzione perché l’ente determinava l’imponibile con il metodo retributivo. La Cassazione ha affermato che tali contributi, se effettivamente versati e inerenti all’attività tassata, sono deducibili per ogni categoria di soggetto passivo, indipendentemente dal metodo analitico o retributivo. Il ricorso erariale è stato rigettato, con compensazione delle spese.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con un motivo nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, accogliendo l'appello dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, ha riconosciuto a quest'ultima il diritto al rimborso dell'IRAP indebitamente versata per gli anni 2003, 2004 e 2005 a causa della mancata deduzione dalla base imponibile dei contributi corrisposti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Secondo il giudice d'appello, il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11 va interpretato nel senso che la possibilità di dedurre dalla base imponibile ai fini dell'IRAP i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro riguarda tutti i soggetti, qualunque sia il metodo utilizzato per la determinazione della base imponibile stessa, come confermato dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 148 del 2000, a tenore della quale le disposizioni del detto D.Lgs. riguardano anche i soggetti pubblici che applicano il sistema retributivo. "La deduzione dei contributi in questione dalla base imponibile non sarebbe infatti possibile qualora gli stessi fossero stati già detratti dalle retribuzioni e dai corrispettivi delle prestazioni lavorative, poiché in tal caso vi sarebbe una doppia e ingiustificata deduzione", mentre nella specie dalla documentazione prodotta si evince con certezza che non vi è stata alcuna deduzione sugli stipendi corrisposti ai dipendenti dell'Azienda Ospedaliera, e ciò è desumibile dal fatto che si tratta di contributi posti ad esclusivo carico del datore di lavoro.

La contribuente ha depositato atto di costituzione ai soli fini della partecipazione all'udienza di discussione.

RAGIONE DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 11 nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 10-bis l'amministrazione ricorrente assume che l'azienda ospedaliera che abbia utilizzato per la determinazione della base imponibile dell'IRAP il metodo cd. retributivo riservato alle amministrazioni pubbliche ai sensi della seconda norma in rubrica non potrebbe dedurre dalla base imponibile i contributi assicurativi relativi al personale dipendente.

Il ricorso è infondato, alla luce del principio affermato da questa Corte a tenore del quale "in tema di IRAP, attesa la portata generale dell'art. 11, comma 1, lett. a), punto 1 ("Nella determinazione della base imponibile: sono ammessi in deduzione: 1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, del D.Lgs. n. 446 del 1997, i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, rappresentando un costo, sono deducibili dalla base imponibile anche ove il soggetto passivo dell'imposta rientri tra quelli considerati dall'art. 3, comma 1, lett. e-bis) D.Lgs. suddetto, purché sia fornita la prova dell'effettivo loro versamento: nella specie, la S.C. ha ritenuto che un'azienda ospedaliero-universitaria, benché tenuta ad avvalersi, ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, del cd. metodo retributivo, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 10-bis, comma 1, abbia comunque il diritto di dedurre dalla base imponibile i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro" (Cass. n. 15036 del 2017). Si è in seguito ribadito che "la portata precettiva del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 1, lett. a), punto 1, con riferimento a qualsiasi categoria di soggetto passivo consente la deducibilità dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro prescindendo dal metodo di determinazione della base imponibile (analitico o retributivo), ove si tratti di costi effettivamente sostenuti ed inerenti all'attività svolta e soggetta a tassazione: nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo corretta la deduzione dei contributi da parte di un'Azienda Sanitaria ancorché tenuta, in quanto ente equiparato alle amministrazioni pubbliche D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 3, comma 1, lett. e-bis, ad avvalersi del metodo retributivo" (Cass. n. 29867 del 2017).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Vanno compensate fra le parti le spese del giudizio, in considerazione dell'epoca di formazione della giurisprudenza di riferimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2018

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