Cassazione, sentenza n. 9449 del 18/04/2018

Sentenza n. 9449 del 18/04/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
9449
Data
18/04/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un’azienda ospedaliera chiedeva il rimborso dell’IRAP versata senza dedurre i contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; la CTR aveva riconosciuto il diritto anche in presenza del metodo retributivo. La Cassazione ha confermato che la deduzione prevista per tali contributi ha portata generale e prescinde dal metodo, analitico o retributivo, impiegato per determinare la base imponibile, purché i costi siano effettivamente sostenuti e inerenti all’attività tassata. Il ricorso dell’Agenzia è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese.

Testo della pronuncia

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con un motivo nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, rigettandone l'appello, ha riconosciuto all'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma il diritto al rimborso dell'IRAP indebitamente versata per gli anni 2008 e 2009 a causa della mancata deduzione dalla base imponibile dei contributi corrisposti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Secondo il giudice d'appello, il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11 prevede espressamente la possibilità di dedurre dalla base imponibile ai fini dell'IRAP i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per tutti i soggetti, qualunque sia il metodo utilizzato per la determinazione della base imponibile stessa, riguardando le disposizioni del detto d.lgs. anche i soggetti pubblici che applicano il sistema retributivo. "Se il legislatore avesse voluto limitare il diritto alla deduzione non lo avrebbe inserito nell'art. 11, che rientra fra le disposizioni comuni a tutti i soggetti passivi di imposta, ma l'avrebbe inserita in una disposizione specifica".

La contribuente resiste con controricorso.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 11 nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 10-bis anche con riferimento al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 29 l'amministrazione ricorrente assume che l'azienda ospedaliera che abbia utilizzato per la determinazione della base imponibile dell'IRAP il metodo cd. retributivo riservato alle amministrazioni pubbliche ai sensi della seconda norma in rubrica non potrebbe dedurre dalla base imponibile i contributi assicurativi relativi al personale dipendente.

Il ricorso è infondato, alla luce del principio affermato da questa Corte a tenore del quale "in tema di IRAP, attesa la portata generale dell'art. 11, comma 1, lett. a), punto 1 ("Nella determinazione della base imponibile: sono ammessi in deduzione: 1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, del D.Lgs. n. 446 del 1997, i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, rappresentando un costo, sono deducibili dalla base imponibile anche ove il soggetto passivo dell'imposta rientri tra quelli considerati dall'art. 3, comma 1, lett. e-bis) D.Lgs. suddetto, purchè sia fornita la prova dell'effettivo loro versamento: nella specie, la S.C. ha ritenuto che un'azienda ospedaliero-universitaria, benchè tenuta ad avvalersi, ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, del cd. metodo retributivo, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 10-bis, comma 1, abbia comunque il diritto di dedurre dalla base imponibile i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro" (Cass. n. 15036 del 2017). Si è in seguito ribadito che "la portata precettiva del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 1, lett. a), punto 1, con riferimento a qualsiasi categoria di soggetto passivo consente la deducibilità dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro prescindendo dal metodo di determinazione della base imponibile (analitico o retributivo), ove si tratti di costi effettivamente sostenuti ed inerenti all'attività svolta e soggetta a tassazione: nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo corretta la deduzione dei contributi da parte di un'Azienda Sanitaria ancorchè tenuta, in quanto ente equiparato alle amministrazioni pubbliche D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 3, comma 1, lett. e-bis, ad avvalersi del metodo retributivo" (Cass. n. 29867 del 2017).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Vanno compensate fra le parti le spese del giudizio, in considerazione dell'epoca di formazione della giurisprudenza di riferimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2018

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