Cassazione, sentenza n. 9451 del 18/04/2018

Sentenza n. 9451 del 18/04/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
9451
Data
18/04/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società contestava vari rilievi IVA e IRAP e la sanzione per avere annotato le operazioni intracomunitarie in un registro sezionale senza la duplice registrazione a credito e a debito. La Cassazione ha confermato che la procedura semplificata richiede comunque entrambe le annotazioni, ma ha giudicato apparente la motivazione della CTR sugli altri rilievi e insufficiente quella relativa al diniego dell’esimente invocata contro la sanzione. Accolti nei limiti indicati il primo e il quarto motivo, con assorbimento della questione sulla disciplina sanzionatoria più favorevole, la sentenza è stata cassata con rinvio.

Testo della pronuncia

RILEVATO

CHE:

La Mylan s.p.a. impugnò un avviso d'accertamento, fondato su p.v.c., con cui fu rettificato, con undici rilievi, il reddito dichiarato per il 2002, accertando varie violazioni in tema di IRAP e IVA.

Si costituì l'ufficio resistendo al ricorso; con successiva memoria, lo stesso ufficio riconobbe l'illegittimità di alcuni rilievi, annullandoli, tra cui quello concernente l'omessa registrazione di operazioni intracomunitarie, ferma però la sanzione relativa alla violazione dell'obbligo di registrazione delle fatture di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 4.

La CTP di Milano accolse parzialmente il ricorso, annullando i rilievi e le sanzioni già rinunziati dall'ufficio.

La Mylan s.p.a. propose appello, contestando sia la sanzione suddetta – per l'omessa registrazione delle fatture – sia ogni altro rilievo relativo alla deducibilità di vari costi.

La CTR respinse l'appello, ritenendo che l'omessa registrazione delle operazioni intracomunitarie, nei due registri delle vendite e degli acquisti, di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 47 costituisse una violazione sostanziale e non formale, con conseguente applicazione della sanzione.

La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

Resiste l'Agenzia delle Entrate, con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale.

La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo del ricorso principale è stata denunziata l'omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo, avendo la CTR omesso di pronunciare in ordine ai rilievi oggetto dell'avviso d'accertamento (in disparte la questione della suddetta omessa registrazione), essendosi limitata a non discostarsi dalla decisione di primo grado.

Con il secondo motivo è stata denunziata la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 47 poiché la società si era attenuta alla procedura semplificata per gli acquisti intracomunitari di beni, attraverso l'unica annotazione delle fatture in un apposito registro sezionale che riassume la duplice veste formale dei due registri di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 23 e 25.

Pertanto, il contribuente contestava la violazione della suddetta norma che non prescrive la duplicità materiale della registrazione delle fatture a credito e a debito, bensì l'unica registrazione nello specifico registro sezionale che riassume le due registrazioni ordinarie.

Con il terzo motivo, è stata dedotta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo la CTR omesso di pronunciare in ordine all'inapplicabilità della sanzione a norma della L. n. 212 del 2000, art. 10 considerato che il contribuente si era conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria (risoluzione ministeriale n. 144/1999).

Con il quarto motivo è stata denunziata la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, nonché omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo.

In particolare, la ricorrente lamentava: l'applicazione delle sanzioni per l'omessa duplice registrazione di fatture, per non aver la CTR tenuto conto dell'esimente di cui al predetto art. 10, trattandosi di una mera violazione formale, in quanto l'omessa registrazione contestata non aveva determinato un danno all'erario né un relativo pericolo di danno; la sproporzione della sanzione applicata rispetto alla violazione in questione.

Con il quinto motivo è stata denunziata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3, e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 9 bis, avendo la CTR omesso di applicare la norma sulla sanzione in misura fissa nel caso di osservanza degli obblighi in tema di iva, sia pure in forma irregolare, anche in applicazione del principio generale di cui al suddetto art. 3 in ordine alla successione di leggi più favorevoli.

L'Agenzia ha proposto ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo con cui è stata denunziata la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, non avendo la CTR dichiarato inammissibile l'appello del contribuente per difetto di specificità dei motivi.

Preliminarmente, va esaminato il ricorso incidentale poiché esso riguarda la censura della decisione d'ammissibilità dell'appello.

Il ricorso incidentale è infondato, non emergendo il difetto di specificità dei motivi d'appello trascritti, in quanto l'appellante ha riproposto le doglianze espresse in primo grado, illustrando chiaramente i vizi della sentenza impugnata.

Il ricorso principale va accolto nei limiti di cui si dirà.

Il primo motivo è fondato.

La CTR ha adottato una motivazione alquanto succinta circa i rilievi diversi da quello concernente l'omessa registrazione delle fatture, avendo ritenuto "di non doversi discostare dalla decisione dei primi giudici.. che ha confermato la bontà dell'operato dell'ufficio".

Al riguardo, in conformità di consolidato orientamento della Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., ord. n. 9105/17; n. 913/12).

Nel caso concreto, la motivazione impugnata non può essere qualificata per relationem, in quanto essa non indica, neppure sinteticamente, il contenuto dei rilievi in questione, oggetto dei motivi d'appello formulati dalla società- come trascritto nel ricorso-, non ha riassunto l'andamento del giudizio nel primo grado, nè ha esposto gli argomenti cu sui è stata fondata.

In particolare, il riferimento alla "bontà" della decisione del giudice di primo grado, per la sua vaghezza, esclude ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice d'appello.

Il secondo motivo è infondato, in quanto la CTR ha applicato correttamente il D.L. n. 331, art. 47 che disciplina la procedura semplificata, contemplando la duplice registrazione delle fatture a credito e a debito nell'unico registro, anziché nei due registri previsti dagli artt. 23 e 25 medesimo D.L..

Il terzo motivo è inammissibile, poiché la CTR ha pronunciato in ordine all'inapplicabilità dell'esimente di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10 richiamando anche una sentenza della Corte.

Il quarto motivo va accolto.

La società ha dedotto un duplice motivo, lamentando la violazione di legge poiché non sussistono i presupposti per applicare l'esimente di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10 nonché il vizio motivazionale.

Il motivo è fondato, sussistendo il vizio di motivazione, in quanto la CTR non ha adeguatamente esposto le ragioni per cui ha ritenuto di non applicare l'esimente di cui al predetto art. 10, pur a fronte dei motivi d'appello formulati sul punto dal contribuente, limitandosi ad un generico rilievo della violazione ascritta alla società in ordine all'omessa registrazione delle fatture. L'accoglimento dei motivi esaminati determina l'assorbimento dello stesso quarto motivo, nella parte relativa alla violazione di legge, e del quinto motivo, afferente alla questione della normativa più favorevole in ordine alla sanzione applicabile.

Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, limitatamente ai due suddetti motivi, con rinvio alla CTR, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e quarto motivo del ricorso principale, nei limiti di cui in motivazione, rigetta il secondo, dichiara inammissibile il terzo e assorbito il quinto.

Rigetta il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2018

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