Cassazione, sentenza n. 10038 del 24/04/2018
Sentenza n. 10038 del 24/04/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10038
- Data
- 24/04/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite concerneva accertamenti IRAP e sui redditi emessi verso una società di persone e i soci per maggiori ricavi e redditi di partecipazione; i giudici di merito avevano accolto le impugnazioni con pronunce separate. La Cassazione ha escluso la nullità per difetto di litisconsorzio, rilevando che le controversie erano state esaminate in modo coordinato e senza rischio di giudicati contrastanti. Dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero, ha respinto quelli dell’Agenzia perché le relative censure riguardavano accertamenti IVA estranei alle sentenze impugnate e non erano correlate alle loro motivazioni.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
A seguito di processo verbale di constatazione redatto nei confronti della società AGRISOLE di B.V. & C. s.n.c., l'Agenzia delle Entrate aveva accertato maggiori, ricavi, a fini IRAP, per l'anno 2003 con avviso notificato alla società ed a tutti i soci, B.V.P. e P.C., e con ulteriori avvisi, a fini IRPEF, per reddito, da partecipazione, notificati ai due soci.
Le impugnazioni, separatamente proposte, venivano unitariamente trattate, innanzi alla CTP di Bari, solo con riguardo ai due ricorsi avverso l'avviso di accertamento nei confronti della società e della socia P. (per reddito da partecipazione); veniva invece separatamente trattato dalla CTP di Bari il ricorso proposto da) socio B.V.P..
L'accoglimento di tutte le impugnazioni in primo grado trovava, poi integrale conferma innanzi alla CTR, che rigettava, con separate pronunce, gli appelli proposti dall'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate ed il Ministero delle Finanze ricorrono per cassazione, con separati ricorsi, avverso le due – decisioni della CTR della Puglia; denunciando, in primo luogo, con riguardo al ricorso proposto contro il socio B.V.P., la nullità del giudizio ih quanto celebrato, in assenza della società e dell'altro socio, litisconsorti necessari.
L'Agenzia delle Entrate ed il Ministero delle, Finanze hanno censurato inoltre, con due motivi discorso, sentenza della CTR relativa al ricorso proposto dalla società e dai soci dianzi indicati.
Con un primo motivo hanno denunciato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 omessa insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la controversia.
Con un secondo motivo hanno denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell'art. 2697 c.c., D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21 e, 26, lamentando che i contribuenti, non avevano fornito alcun elemento probatorio idoneo a confutare le tesi dell'Ufficio, alla base degli impugnati avvisi di accertamento.
I contribuenti indicati, in epigrafe si sono costituiti con controricorso, deducendo l'inammissibilità, ed infondatezza dei ricorsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Preliminarmente va disposta a norma, dell'art. 274 c.p.c., la riunione del ricorso R.G. 11543/2012, proposto contro il socio B.V.P., al ricorso n. 5147/2011, proposto contro la società AGRISOLE di B.V. C. S.N.C. ed i soci B.V.P. e P.C..
1.2. Gli originari ricorsi avverso l'atto impositivo concernono, invero, il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni, dei redditizia della società che di tutti i suoi soci (gli avvisi di accertamento nei confronti dei soci sono consequenziali a quello nei confronti della società).
2.1. Poste tali premesse, in via pregiudiziale, il ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell'amministrazione ricorrente; qualora infatti, come nel caso di specie, al giudizio di appello abbia partecipato solo l'Agenzia delle Entrate, succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle finanze nel giudizio di primo grado, ossia in epoca successiva al 10 gennaio 2001 data nella quale le Agenzie sono divenute operative in forza del D.Lgs. n. 300 del 1999, e il contribuente abbia accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, deve ritenersi verificata, ancorchè per implicito, l'estromissione del Ministero delle finanze dai giudizio;
2.2. Ne consegue che l'unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è l'Agenzia delle Entrate, sicchè il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva (cfr.. Cass. n. 6591/2008, 24245-/2004).
3.1. A seguire, la Corte rileva che, nella descrizione della struttura delle due sentenze d'appello, per espressa dichiarazione della CTR, il contenzioso relativo ai rapporti tributari della società e dei suoi due soci è stato esaminato in maniera sostanzialmente unitaria, in quanto la sentenza adottata per il socio B. è stata motivata con la stessa identica serie di argomentazioni che furono previamente adottate per decidere sul ricorso proposto dalla società, dallo stesso socio B. e dal rimanente socio P. in merito alla rettifica del reddito della società, nonchè sul ricorso proposto dal socio P. in merito alla rettifica del reddito da partecipazione (giudizi, oggetto di riunione innanzi alla CTP, a cui, giova evidenziare, risulta aver ritualmente partecipato la società e l'intera compagine societaria); alla motivazione fondamentalmente identica s'è aggiunto, solo per il socio B., che, in conseguenza, dell'annullamento dell'avviso di accertamento del reddito societario per l'anno 2003, risultava "del tutto logico e consequenziale l'annullamento dell'avviso di accertamento del reddito imputato al socio B.V.P. per il suddetto atto, non potendosi entrare nel merito della determinazione del reddito della società".
3.2. Se ne deduce che, nel caso specifico, il medesimo Giudice, ha sostanzialmente esaminato in maniera strettamente coordinata e contestualmente consequenziale la controversia sui rapporti della società e dei soci, cosicchè il principio dell'unitarietà dell'accertamento, che ha ispirato la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 14815/2008, s'è sostanzialmente realizzato.
3.3. Inoltre, i giudizi di merito si sono svolti in maniera tale da escludere ogni possibilità di contrasto tra giudicati, cosicchè la ratio del principio stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite, poc'anzi menzionata, è pienamente rispettata dalla decisione, che si adotti in sede di legittimità, della riunione dei procedimenti; peraltro, la conferma che non ricorrano i presupposti per l'annullamento delle sentenze di merito e per la rimessione delle cause alla CTP è dimostrata dal fatto che il Giudice di primo grado altro non farebbe che reiterare, fasi processuali che si sono già svolte nel rispetto sostanziale del diritto di difesa delle parti e del loro contestuale e coordinato esercizio;
3.4. La censura di nullità del giudizio, proposta dall'Agenzia delle Entrate, risulta quindi priva di fondamento.
4.1. Con riguardo a ricorso, proposto dall'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della CTR emessa nei confronti della società e dei soci, la Corte rileva che lo stesso è del tutto privo, di correlazione tra le argomentazioni svolte nei motivi di ricorso e quelle poste a base della sentenza, impugnata.
4.2. Le censure mosse dalla parte ricorrente attengono, infatti, come correttamente evidenziato dai controricorrenti, ad avvisi di accertamento (in materia IVA) del tutto estranei all'odierna materia del contendere (avvisi di accertamento IRAP, IRPEG ed Addizionali Regionali) e si rivolgono, pertanto, alle statuizioni contenute in diversa sentenza emessa tra le parti, n. 93/8/2010, avente ad oggetto avvisi di accertamento in materia di rimborso Iva.
4.3. Essendo necessario, ai fini della validità del ricorso in cassazione, oltre all'individuazione delle statuizioni impugnate e dei limiti della stessa impugnazione, che le ragioni sulle quali esso è fondato siano adeguatamente correlate alla motivazione della sentenza impugnata, va pertanto ravvisata nel caso in esame l'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 366 c.p.c., n. 4.
5. Ne consegue che i ricorsi, riuniti, proposti dall'Agenzia delle Entrate vanno integralmente respinti.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura, indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riunito il ricorso n. R.G. 11543/2012 al ricorso n. R.G. 5147/2011, dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero delle Finanze, rigetta i ricorsi proposti dall'Agenzia delle Entrate e li condanna in solido, al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, liquidate in misura pari ad Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre, spese generali nella misura forfetaria del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 13 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2018
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