Cassazione, sentenza n. 10186 del 27/04/2018

Sentenza n. 10186 del 27/04/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
10186
Data
27/04/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia contestava la riduzione dei ricavi non dichiarati operata dai giudici di merito, che avevano limitato la ripresa all’eliminazione di stock indicata nella nota integrativa, rilevando l’assenza di una specifica ricognizione dei beni in magazzino. La Cassazione osserva che il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una nuova valutazione delle prove e ritiene coerente il percorso della CTR, fondato sulla carenza probatoria dell’intera quantificazione e sull’unico importo specificamente documentato. Il ricorso dell’Amministrazione è pertanto rigettato, con conferma della rideterminazione del rilievo.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con un motivo nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, rigettandone l'appello, mentre ha confermato in linea generale la legittimità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della srl Faspen ai fini dell'IRPEG e dell'IRAP per l'anno 2000, con il quale, per quanto qui rileva, venivano contestati ricavi non dichiarati per Lire 3.113.715.016, ha tuttavia limitato il rilievo, "riducendolo", all'importo di Euro 774.685,35.

Il giudice d'appello, infatti, con riguardo al motivo di impugnazione secondo cui la sentenza sarebbe contraddittoria, in quanto sembrerebbe accogliere ogni eccezione dell'ufficio – in modo da far intuire una soluzione ad esso favorevole -, mentre nel dispositivo invece accoglierebbe il ricorso della contribuente, osserva che i giudici di primo grado "nelle loro valutazioni hanno ritenuto legittimo l'operato dell'ufficio e, di conseguenza, giuridicamente valido l'avviso di accertamento in questione, correttamente motivato, in quanto direttamente collegato ad un pvc redatto dalla G.d.f. (da)llo stesso (avviso) richiamato…non hanno manifestato perplessità nel ritenere valido il comportamento dell'Ufficio quale logica conseguenza della verifica… e per non avere la parte sufficientemente fornito plausibili giustificazioni circa le corrispondenze tra i dati contabili e quelli effettivi". Nondimeno, "dinanzi alla mancanza di una specifica rilevazione dei beni giacenti in magazzino, come confermato dallo stesso ufficio,… i giudici, pur riconoscendo all'accertamento validità e correttezza giuridica, hanno riscontrato, ed era in loro facoltà farlo, una carenza probatoria dei fatti rilevati contabilmente da parte dell'amministrazione finanziaria, per cui sotto questo aspetto hanno ritenuto di dover non accogliere la tesi del contribuente, e di tenere conto, piuttosto, esclusivamente di quanto suffragato da uno specifico elemento probatorio". Hanno cioè accolto la tesi dell'ufficio, l'omissione dei ricavi, limitando tuttavia il rilievo esclusivamente a quanto risultante dai documenti di causa, e cioè a quanto indicato nella nota integrativa del bilancio 2000, con la denominazione "eliminazione di stock" per un valore complessivo pari ad Euro 774.685".

La Commissione Regionale pertanto, "ribadendo la legittimità dell'operato dell'ufficio, attesa l'impossibilità di una specifica verifica matematica di quanto accertato dall'organo verbalizzante, non avendo il predetto proceduto ad una rilevazione specifica di tutti i beni giacenti in magazzino, ritiene di poter condividere quanto determinato dalla CTP, e cioè di limitare il suddetto rilievo all'importo di Euro 774.685,35, pari all'importo contenuto nella succitata nota integrativa al bilancio 2000, che individuava una eliminazione di stock di merci pari a Lire 1.500.000.000, di cui in questa sede dalla parte non è stata fornita alcuna specifica prova, se non sotto forma di una serie di generici adempimenti e di annotazioni posti in essere dalla società senza alcun riferimento ad importi e quantità specifiche".

La società contribuente resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo l'amministrazione ricorrente denuncia vizio di motivazione. Premesso che con l'avviso l'ufficio aveva contestato un maggior reddito d'impresa per aver rilevato ricavi non dichiarati per oltre tre miliardi di lire "sulla base della constatazione contabile di una ingiustificata variazione in diminuzione delle rimanenze e premesso altresì che la quantificazione dei beni ceduti in nero aveva costituito fatto controverso e decisivo nel giudizio di merito", assume che il giudice d'appello avrebbe basato su motivazione insufficiente la decisione di ridurre i ricavi non dichiarati a Lire 1.500.000.000, senza illustrare la valutazione compiuta delle risultanze di prova contraria derivanti dai mezzi di prova indicati nel pvc (contabilità dettagliata della società ed elenco dei beni fuorusciti dal magazzino risultante dal giornale di magazzino), "senza spiegare le ragioni della ritenuta necessità che la Gdf effettuasse una verifica fisica delle rimanenze finali in magazzino, senza descrivere la valenza attribuita o no alle ammissioni processuali della contribuente nè esplicitare le ragioni della ritenuta (in) idoneità dei fatti di prova forniti dall'amministrazione.

La censura è infondata.

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce, al giudice di legittimità, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (ex multis, Cass. n. 20322 del 2005, n. 91 del 2014), "non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente o illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte".

Nella rideterminazione dei ricavi, infatti – come si rileva dai passi della sentenza trascritti supra -, all'esito dell'esame il giudice d'appello ha per un verso ritenuto che la società contribuente non avesse "sufficientemente fornito plausibili giustificazioni circa le corrispondenze fra i dati contabili e quelli effettivi"; per altro verso, si è doluto della "mancanza di una specifica rilevazione dei beni giacenti in magazzino, come confermato dallo stesso ufficio", riscontrando, col giudice di primo grado, "una carenza probatoria dei fatti rilevati contabilmente da parte dell'amministrazione". Ed ha perciò ritenuto di "tenere conto, piuttosto, esclusivamente di quanto suffragato da uno specifico elemento probatorio", limitando il rilievo dell'ufficio "esclusivamente a quanto risultante dai documenti di causa, e cioè a quanto indicato nella nota integrativa al bilancio 2000, con la denominazione "eliminazione di stock" per un valore complessivo pari ad Euro 777.685". E ciò "attesa l'impossibilità di una specifica matematica di quanto accertato dall'organo verbalizzante", non avendo questo "proceduto ad una rilevazione specifica di tutti i beni giacenti in magazzino".

La Commissione Regionale ha quindi dato conto dell'iter seguito, degli elementi probatori ritenuti rilevanti, e delle ragioni della ritenuta rilevanza, con motivazione coerente e priva di vizi logici.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 8.500 per compensi di avvocato, oltre alle spese generali determinate forfetariamente nella misura del quindici per cento e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2018

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